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Allegato A PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LIGURIA COMUNE DI GENOVA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA INAIL DIREZIONE REGIONALE LIGURIA AUTOMOBILE CLUB GENOVA per la PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE Regione Liguria, Assessorato alle Infrastrutture, Partita Iva e Codice Fiscale 00849050109, con sede legale a Genova, in Piazza De Ferrari 1, rappresentato dall Assessore Giacomo Raul Giampedrone, nato a Sarzana il 9 maggio 1981; Comune di Genova, Assessorato Legalità e Diritti, Polizia Municipale, Partita Iva 00850930102, con sede legale a Genova, in via Garibaldi 9, rappresentato dall Assessore Elena Fiorini, nata a Trieste il 18 Luglio 1965; Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Protezione Civile, Partita Iva 00850930102, con sede legale a Genova, in via Garibaldi 9, rappresentato dall Assessore Giovanni Crivello, nato a Genova il 13 agosto 1952; Città Metropolitana di Genova, Servizio di Polizia Provinciale, Partita Iva 00949170104, Codice Fiscale 80007350103, con sede legale in Genova, Piazzale Mazzini 2, rappresentata dal Sindaco Metropolitano Marco Doria, nato a Genova il 13 ottobre 1957; I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale Liguria, Partita Iva 00968951004, Codice Fiscale 01165400589, con sede legale a Genova, in via G. D Annunzio 76, rappresentato dal proprio Direttore Regionale dott.ssa Carmela Sidoti, nata a Roccella Valdemone (Me) l 11/12/1956; Automobile Club Genova, Partita Iva 00272220104, con sede legale a Genova, in Viale Brigate Partigiane 1/A, rappresentato dal proprio Presidente Dott. G.B. Canevello, nato a Genova il 21 aprile 1934; ~ 1 ~

Premesso Che la Regione Liguria persegue politiche della mobilità e dei trasporti tese al miglioramento della qualità e sicurezza della circolazione, nonché dell integrazione dei soggetti istituzionali, intesa come concertazione di obiettivi, strategie ed interventi operativi tra più enti pubblici responsabili di politiche per la mobilità e la viabilità dell intera regione; Che il Comune di Genova (Corpo della Polizia Municipale e la Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti) è impegnato ad organizzare e gestire le attività di educazione stradale e civica, tramite campagne di comunicazione e sensibilizzazione mirate ad accrescere la consapevolezza civica; Che il settore di Protezione Civile del Comune di Genova, in virtù della Legge 225/92 istituiva del servizio nazionale, svolge attività di previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell'emergenza e mitigazione del rischio, con l obiettivo di promuovere e coordinare - in collaborazione con i governi regionali e le autonomie locali - la tutela delle persone e la salvaguardia del territorio; e che l art 3 di detta Legge individua tra le attività di Protezione Civile quelle volte alla prevenzione dei rischi, perseguita anche in attività non strutturali concernenti la formazione e la diffusione della conoscenza della protezione civile; Che la Città Metropolitana di Genova potenzia ormai da numerosi anni la sicurezza stradale sul proprio territorio, sia tramite la realizzazione di infrastrutture, di interventi di minimizzazione degli incidenti causati dalla fauna selvatica, che per mezzo di interventi di educazione stradale rivolti al mondo della scuola; Che le vigenti normative in materia di tutela dei lavoratori e di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 38/2000, D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009) affidano all INAIL importanti compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza, in materia di prevenzione e sicurezza, incentivando espressamente la sinergia con altri enti ed istituzioni pubbliche e private; Che l Automobile Club Genova è un ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro, classificato ad alto rilievo ai sensi della legge 20 Marzo 1975 n. 70, istituzionalmente preposto ad attuare sul territorio di sua competenza ogni attività di assistenza stradale ed informativa, nonché ogni altra attività utile nel settore della sicurezza stradale; Che la legge n 144 del 17 Maggio 1999 all art. 32 pone obiettivi specifici agli organi decisori e ai soggetti istituzionali che operano nel campo della sicurezza stradale per una politica generale di prevenzione e per la promozione di interventi integrati, finalizzati al raggiungimento degli ~ 2 ~

obiettivi fissati dalla Comunità Europea per la riduzione delle vittime degli incidenti stradali; Considerato Che gli infortuni sul lavoro per incidenti stradali e in itinere di cui al D. Lgs. 38/2000, mortali o gravi, sono una drammatica realtà in costante ascesa in tutto il territorio ligure, come testimoniato dalla banca dati Inail; Che sussistono comuni interessi istituzionali diretti a programmare e realizzare concrete azioni per il perseguimento dell obiettivo di dare un contributo efficace al problema della sicurezza stradale e civica; Che l Automobile Club Genova si impegna a mettere a disposizione la propria struttura Aci Genova Safety Driving, il proprio know-how e la propria esperienza nell ambito dell organizzazione dell evento sul tema della sicurezza stradale; Che, dal 2011, gli Enti promotori svolgono iniziative comuni per la promozione della sicurezza stradale e la sensibilizzazione della cittadinanza e - in particolare - dei giovani, sui temi dei rischi connessi alla circolazione stradale, dei comportamenti sicuri e dell educazione civica; Che, rispetto alla precedente collaborazione, il presente protocollo prevede la partecipazione tra gli enti firmatari anche del Settore di Protezione Civile, considerato che la condivisione di iniziative di sensibilizzazione alla cultura della sicurezza possono mettere a sistema un progetto complessivo di protezione e tutela del cittadino. Quanto sopra premesso e considerato si conviene quanto segue Art. 1 Oggetto Sussiste tra le Parti la comune volontà di proseguire la collaborazione volta al perseguimento degli obiettivi e attraverso le forme di intervento specificati al successivo art. 2. Art. 2 Obiettivi e forme di intervento Le aree di intervento del presente protocollo riguardano la prevenzione degli incidenti stradali, attraverso attività finalizzate a perseguire i seguenti obiettivi: promuovere la cultura della sicurezza stradale secondo le linee guida europee; definire norme preventive di comportamento previste dal Codice della strada; ~ 3 ~

realizzare una maggiore sensibilizzazione in merito al rischio intrinseco di incidentalità in relazione a una guida scorretta; individuare comportamenti da attivare in caso di primo soccorso; promuovere la conoscenza di un corretto comportamento civico. Questi obiettivi avranno diverse forme di intervento pratico, quali: formazione /informazione esercizi di guida sicura; azioni di educazione stradale e civica; corsi e concorsi rivolti agli studenti delle scuole e dell università; convegni, seminari a tema sulla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti su strada, da tenersi su tutto il territorio della regione. Art. 3 Obblighi delle Parti 1. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse professionali, tecniche, strumentali, nonché il patrimonio di conoscenze per la realizzazione dei tutte le iniziative progettuali finalizzate alla promozione della sicurezza stradale; 2. Garantiscono, inoltre, il coinvolgimento, ciascuno nel rispetto delle proprie specificità e competenze, di soggetti terzi, Enti e Associazioni competenti sull argomento, al fine di ottenere una capillare formazione e informazione sul tema della sicurezza stradale, nonché rilevanza e attenzione da parte dei mass-media; 3. Per le stesse finalità specificate al punto precedente e anche al fine di garantire la replicabilità delle iniziative intraprese e a garanzia dell uniformità territoriale, le Parti si impegnano altresì a coinvolgere le rispettive strutture. Art. 4 Comitato Tecnico di Coordinamento 1. Le Parti, di comune intesa, confermano il mandato al Comitato Tecnico di coordinamento, cui vengono affidati compiti di definizione degli ambiti della collaborazione e i termini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali e organizzative. 2. Detto Comitato è costituito da almeno due referenti per ciascun soggetto firmatario, il cui elenco è allegato al presente atto (allegato 1); 3. Il Comitato svolge, inoltre, attività di indirizzo e monitoraggio delle singole iniziative/progetti di cui agli Accordi attuativi ex art.5; 4. Si conviene che i componenti del Comitato Tecnico su invito delle amministrazioni e/o delle istituzioni o delle associazioni locali e nell ambito delle professionalità di cui sono competenti potranno partecipare a tutte le fasi delle iniziative convenute sul territorio regionale. ~ 4 ~

Art. 5 Stipula di Accordi attuativi 1. I singoli progetti e attività verranno regolati successivamente mediante la stipula di specifici accordi attuativi tra i soggetti firmatari, nel rispetto del presente Protocollo. 2. Le Parti condividono, inoltre, la possibilità della stipula di eventuali accordi attuativi su specifici progetti anche solo tra alcuni degli enti firmatari del presente Protocollo, pur sempre nel rispetto delle finalità di quest ultimo e previa approvazione del Comitato Tecnico ex art. 4. 3. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti coinvolte, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e l utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa. 4. La gestione operativa e la realizzazione delle iniziative oggetto degli accordi attuativi saranno demandate a gruppi di lavoro i cui componenti saranno indicati nell Accordo stesso. Art. 6 Aspetti comunicativi Il Comitato Tecnico di cui all art. 4 potrà avvalersi della collaborazione di operatori alla Comunicazione appartenenti agli enti e ai soggetti firmatari, per garantire un adeguata pubblicizzazione e diffusione delle attività poste in essere nell ambito del presente protocollo. Art. 7 Oneri Il presente Protocollo d intesa non prevede oneri economici a carico delle Parti. Eventuali oneri per la realizzazione di determinati progetti/iniziative saranno determinati nei rispettivi accordi attuativi di cui all art. 5, che individueranno di volta in volta le modalità di gestione e le Parti alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza dei corrispondenti fondi. Art. 8 Durata e rinnovo Il presente protocollo ha validità triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per espressa volontà delle Parti contraenti. E fatta salva la garanzia dell ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo. Art. 9 Recesso o scioglimento ~ 5 ~

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. agli altri soggetti firmatari. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l avvenire e non incide sulle iniziative già eseguite. 3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo. Art. 10 Riservatezza Le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Protocollo garantendo la riservatezza nei riguardi di terzi dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo. Art. 11 Trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi di cui all art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. Art. 12 Controversie Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall attuazione del presente Protocollo d Intesa. Tuttavia, nel caso in cui non riescano a comporre bonariamente i contrasti, convengono che il Foro competente in via esclusiva sia quello di Genova. Art. 13 Registrazione Il presente atto si compone di n. 7 fogli e viene redatto in n. 6 esemplari e sarà registrato in caso d uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Genova, 2015 ~ 6 ~

Letto, approvato e sottoscritto in sei copie Marco Doria (Sindaco Città Metropolitana di Genova) Giacomo Raul Giampedrone (Assessore alle Infrastrutture - Regione Liguria) Elena Fiorini (Assessore Legalità e Diritti, Polizia Municipale - Comune di Genova) Giovanni Crivello (Assessore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Protezione Civile - Comune di Genova) Carmela Sidoti (Direttore Regionale Inail Liguria) Giovanni Battista Canevello (Presidente Automobile Club Genova) ~ 7 ~