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1 OGGETTO SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA QUESITO (posto in data 21 maggio 2014) Sono un dirigente medico ospedaliero in servizio con contratto a tempo indeterminato. Circa 4 anni fa, in attesa dell'espletamento del concorso per direttore di struttura, al collega con maggiore anzianità di servizio è stato conferito l'incarico di "facente funzione". A causa del blocco delle assunzioni imposto dalla normativa vigente, il concorso previsto per il conferimento dell incarico è stato espletato solo un mese fa e cioè poco meno di 4 anni dopo la pubblicazione del bando di concorso (11/2010). Nell'espletamento del concorso, causa il ritiro degli altri concorrenti per varie motivazioni, il collega "facente funzioni" si presentava come unico concorrente. La relazione della commissione ha affermato che l'unico candidato presente, sulla base del colloquio e della documentazione presentata, non risultava essere idoneo a ricoprire il ruolo di direttore di struttura complessa. Di fatto il concorso non ha portato ad alcun vincitore. La mia domanda è questa: se un "facente funzioni" al concorso per il ruolo di direttore di struttura ed unico concorrente viene dichiarato non idoneo, può continuare a ricoprire il ruolo di "facente funzioni" come se non fosse accaduto nulla? Non dovrebbe decadere alla scadenza dell'incarico?

2 RISPOSTA (inviata in data 27 maggio 2014) Il conferimento dell incarico di sostituzione del direttore di struttura complessa è prerogativa della direzione aziendale, che non può non tener conto della designazione effettuata dal direttore della struttura per quanto concerne le assenze dal servizio dello stesso per qualsiasi impedimento (ferie, malattia, congedi per motivi di studio o altro), finché il direttore della struttura è in carica. Alla cessazione dello stesso l incarico deve essere conferito in base ad una valutazione comparativa degli aventi titolo, nel rispetto di principi di trasparenza, equità, rispetto delle pari opportunità che devono informare l azione delle amministrazioni pubbliche, principi che sono esplicitamente richiamati dal comma 1-bis che è stato introdotto nell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo il quale L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. L incarico di sostituzione del direttore di una struttura complessa conseguente alla cessazione dal servizio del titolare dell incarico ha connotazioni sostanzialmente diverse dall incarico di sostituzione che è disciplinato dall articolo 18, comma 2, del CCNL 1998_2001, come conferma il fatto che tale incarico è specificamente trattato dal comma 4 del citato articolo 18, e non dal comma 2, che si riferisce soltanto alle assenze del titolare per brevi periodi nell ambito di una sostanziale continuità del rapporto di lavoro. Occorre ricordare che gli adempimenti ai quali le amministrazioni pubbliche, e quindi anche le aziende sanitarie, sono perentoriamente tenute, sono stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituisce norma inderogabile ed al quale quindi occorre sempre e comunque riferirsi.

3 INDICAZIONI OPERATIVE Nella situazione descritta nel quesito appare opportuno che l azienda tenga conto del negativo risultato della selezione effettuata, perché non tenerne conto violerebbe quei principi di valutazione comparativa e di selezione per merito che sono sanciti dal citato comma 1-bis dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L incarico di sostituzione a suo tempo conferito, in applicazione del comma 4 del citato articolo 18, avrebbe dovuto essere rinnovato di sei mesi in sei mesi, esplicitando ogni volta che l incarico era attribuito nelle more dell espletamento delle procedure concorsuali. Una volta che tali procedure sono state esperite, se pur con esito negativo, automaticamente l incarico conferito decade, e deve essere conferito un nuovo incarico, per il conferimento del quale l Azienda non può sottrarsi dall applicare le procedure indicate dal citato comma 1-bis dell articolo 19. Se non lo facesse, oltre a violare palesemente norme inderogabili, potrebbe indirettamente ledere diritti di dirigenti medici che possono avere titoli, attitudini e capacità adeguate alle funzioni che devono essere attribuite, e un qualsiasi dirigente medico che si ritenesse danneggiato da un comportamento siffatto potrebbe impugnare nelle opportune sedi il provvedimento adottato. Laddove l Azienda, esperite le procedure di valutazione comparativa, non ritenesse nessuno dei partecipanti idoneo a ricoprire l incarico, può avvalersi di quanto disposto dal comma 8 dell articolo 18 ed affidare l incarico ad un altro direttore di struttura complessa. Al fine di evitare contenziosi che non giovano al clima aziendale, e che compromettono comunque la qualità dei rapporti tra il dirigente che dovesse intraprendere un iniziativa di rivalsa e la direzione aziendale, è opportuno preventivamente definire, nel regolamento che ogni azienda sanitaria è tenuta ad adottare per disciplinare criteri e procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, quali devono essere i comportamenti da adottare, precisando ogni aspetto nel modo più puntuale e circoscritto possibile.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI (il testo dell articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 1. sostituzione del direttore di dipartimento In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse. 2. sostituzione del direttore di struttura complessa Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all articolo 27 (incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. 3. sostituzione di un responsabile di struttura semplice Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall incarico di struttura semplice.

5 CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 4. sostituzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro Nel caso che l assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 5. sostituzione per il conferimento di altro incarico Nei casi in cui l assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l azienda applica il comma 4 e provvede con l assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. disciplina del rapporto di lavoro del dirigente in sostituzione Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall articolo 16 del CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell incarico conferito è quella prevista dall articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget.

6 CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 7. remunerazione dell incarico di sostituzione Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. possibilità di conferire l incarico ad altro dirigente aziendale Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.

7 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitu-dini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre ammini-strazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. trasparenza e pari opportunità nel conferimento degli incarichi L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

8 CODICE CIVILE Articolo 2103 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.