Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

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Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il decreto 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 in vigore dal 31 ottobre, è stato fortemente modificato durante il suo percorso parlamentare. Nelle seguenti note verranno esaminate le norme che più direttamente riguardano i lavoratori pubblici, con l esclusione dell art. 4 esaminato separatamente. Art. 1 Disposizioni per l ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione. I commi da 1 a 4 bis sono relativi alla riduzione della spesa per le auto di servizio. I successivi commi riguardano le spese per consulenze e contengono norme destinate a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Il comma 5 stabilisce che la spesa per incarichi di studio e consulenza - anche per quelli conferiti a pubblici dipendenti - non può superare, per l anno 2014, l 80% del limite della spesa per il 2013, così come determinato dalla applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell art. 6 del d.l. n. 78/2010 (legge n. 122/2010) [1]. Per l anno 2015 non può superare il 75% della spesa del 2014. Si applicano tuttavia le deroghe previste dall ultima parte del comma 7. Comma 5 bis: le amministrazioni devono trasmettere, entro il 31 dicembre 2013, i dati relativi alla spesa disaggregata sostenuta per incarichi di studio e consulenze, inclusa quella riferita ad 1 / 12

incarichi conferiti a dipendenti pubblici e quella per incarichi e contratti a tempo determinato. Comma 5 ter: la non osservanza delle disposizioni del comma 5 bis costituisce illecito disciplinare e comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il responsabile del procedimento. Comma 5 quater: entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la pubblica amministrazione deve presentare alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5 bis. Inoltre, ai sensi del comma 6 dell articolo, nel bilancio di previsione delle amministrazioni censite dall Istat, devono essere previsti specifici capitoli di bilancio per il conferimento degli incarichi di studio e consulenza. Gli atti adottati in violazione dei commi 5 e 6 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare per chi li ha adottati e comportano anche una sanzione amministrativa pecuniaria, salva l azione di responsabilità amministrativa per danno erariale. Sono previste, almeno una volta l anno, visite ispettive per verificare il rispetto dei vincoli imposti dalla norma, e il comma 9 blinda le disposizioni dell articolo dichiarando che trattasi di norme che danno attuazione a disposizioni costituzionali (art. 97) e costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117 comma 3 Cost.). Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale. Il comma 1 modifica il comma 11 dell art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) e l art. 14 (Riduzione delle spese di personale ), del d.l. 95/2012 (L. 135/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario ). 2 / 12

Le disposizioni dell art. 2 del decreto 95/2012, relative alla riduzione delle dotazioni organiche d elle pubbliche amministrazioni, si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e a quelli di cui all art. 70 del d.lgs. n. 165/2001. Il nuovo comma 11 dell art. 2 stabilisce che - fermo restando il divieto di assumere nelle aree in sovrannumero - nelle aree non in sovrannumero le amministrazioni possono coprire i posti vacanti, ma tali posti devono essere computati al netto di un numero di posti equivalente, dal punto di vista finanziario, al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), cioè i lavoratori che, in base alla legge vigente prima dell entrata in vigore del d.l. 201/2001 (Disposizi oni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, legge 214/2011 ) avrebbero avuto diritto al trattamento pensionistico dal 31 dicembre 2015 Quindi la copertura dei posti vacanti dovrà avvenire tenendo conto delle diminuzioni stabilite e anche, dice la norma, essere compatibile con il piano di cui al successivo comma 12, e cioè il piano degli esuberi e del collocamento in mobilità, e fermo restando il disposto dell art. 14 comma 7 del decreto 95/2012, come modificato dall art. 2 del decreto n. 101/2013. In base alle modifiche introdotte, il nuovo testo dell art. 14 comma 7 del decreto 95/2012 prevede che le cessazioni dal servizio per mobilità e le cessazioni derivanti dalla applicazione della lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall art. 24(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del d.l. 201/2011 (L. 214/2011), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o per definire il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Per le unità che all esito delle riduzioni di cui al comma 1 risultino in sovrannumero, le amministrazioni adottano previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali - le procedure di cui all art. 33 del d.lgs. 165/2001 [2], con le priorità stabilite dal comma stesso. Sono allungati di un anno tutti i termini stabiliti nel comma 11 lett. a, b, e c; e al comma 12, 30 giugno 2013 è sostituito da 31 dicembre 2013. 3 / 12

I commi 2 e 2 bis riguardano gli ordini ed i collegi professionali. Il comma 3 stabilisce che, a tutte le amministrazioni di cui all art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 che abbiano dichiarato eccedenza di personale ai sensi dell art. 2 comma 14 del d.l. n. 95/2012 (cioè le eccedenze dichiarate per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione), si applicano le disposizioni del nuovo comma 11 dell art. 2 del decreto medesimo, e le posizioni dichiarate in eccedenza non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applica inoltre il disposto del novellato art. 14 comma 7 del decreto stesso. I commi 4, 5, 5 bis, 5 ter e 6 sono norme di interpretazione autentica rispettivamente: a) dell art. 24 ( Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) comma 3 primo periodo del d.l. n. 201/2011 ( Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici - l. n. 214/2011) che deve essere interpretato nel senso che il conseguimento, da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, comporta obbligatoriamente l applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto alla entrata in vigore del predetto articolo 24; b) dell art. 24 comma 4 secondo periodo sempre del d.l. n. 201/2011 che deve essere interpretato nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall elevazione di requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile - se non per il trattenimento in servizio o per consentire all interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata - al raggiungimento del quale l amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione; c) dell art. 24 comma 14 lett. e) del d.l. n. 201/2011 che si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l istituto dell esonero dal servizio di cui all art. 72 comma 1 del d.l. 112/2008 (legge n. 133/2008); d) dell art. 24 comma 14 lett. e) del d.l. n. 201/2011 che si interpreta nel senso che l istituto dell esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011; e) dell art. 2 comma 11 lett.a) del d.l. 95/2012 come modificato dal decreto stesso, che deve essere interpretato nel senso che l amministrazione, nei limiti del sovrannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione. 4 / 12

Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni che hanno provveduto a fare le riduzioni del personale devono adottare entro il 31 dicembre 2013 il regolamento di organizzazione secondo i loro ordinamenti. Il termine è perentorio e la sua non osservanza comporta l impossibilità, dal 1 gennaio 2014, di assumere a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il comma 8 è relativo alle procedure e ai limiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche, incarichi che debbono essere assegnati seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. La norma prevede inoltre che siano salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (l. 135/2012) mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina contenuta nel comma medesimo. In via transitoria, e non oltre il 31/12/2014, è costituito un contingente ad esaurimento (per un numero corrispondente all unità di personale risultante in soprannumero all esito del conferimento degli incarichi dirigenziali) di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell art. 19 comma 10 del d.lgs. n. 165/2001 (incarichi di consulenza, studio, ricerca etc.) con l obbligo di rispettare le percentuali previste dai commi 5 bis (così come modificato dal successivo comma 8 ter) [3] e 6 [4]. Comma 8 bis: stabilisce - in attesa del completamento del processo di riforma delle province - il differimento fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, dell efficacia dei contratti, già in atto alla data di entrata in vigore del decreto, degli incarichi dirigenziali conferiti dalle Province ai sensi dell art. 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 (vedere nota n. 2). Tale differimento non costituisce nuovo incarico ma solo prosecuzione dell efficacia del contratto vigente. Inoltre, nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto, del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni, possono essere prorogati anche in deroga al limite temporale di tre anni stabilito dall art. 30 comma 2 sexies del d.lgs. n. 165/2001. Comma 8 ter: sostituisce il comma 5 bis dell art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) del decreto legislativo n. 165/2001 (vedere nota n. 1) Comma 8 quater: Aggiunge la seguente frase al comma 6 del novellato art. 19 del d.lgs. 165/2001: La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del 5 / 12

Ministro dell università, ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509. Comma 8 quinquies, proroga il comitato per la verifica delle cause di servizio, di cui al DPR 461/2001, al 31 dicembre 2015. Dopo il comma 9, che si occupa della determinazione della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aggiunto un comma 9 bis c he abroga il comma 10 dell art. 23 bis ( Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato ) del d.lgs. n. 165/2001 che prevedeva l emanazione di un regolamento che definisse le modalità e procedure attuative dell articolo e che individuasse i soggetti privati e gli organismi internazionali presso i quali possono essere collocati in aspettativa i dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Il comma 10 stabilisce che dal 1 gennaio 2014 tutte le amministrazioni pubbliche inserite dall ISTAT nel conto economico, esclusi gli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni dell art. 60 ( Controllo del costo del lavoro) del d.lgs. n. 165/2001, articolo che il successivo comma 11 provvede a modificare sostituendo il comma 3 dell articolo con il seguente: Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ( le società inserite dall ISTAT nel conto economico consolidato) diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stese controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all art. 70 comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell economia e finanze, d intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 11 bis stabilisce le seguenti modifiche all art. 60 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001: a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del 6 / 12

Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica "; b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica " sono soppresse». I successivi commi 12, 13, e 13 bis, ter, e quater, dettano norme specifiche per il Ministero dei beni culturali, l AGEA, l Agenzia italiana del farmaco. Comma 13 quinquies: modifica il comma 6 dell art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ) del d.lgs. n. 165/2001 aggiungendo alla allinea dopo il primo periodo, il seguente periodo: Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Inoltre alla lettera f) bis del medesimo comma sono aggiunte le parole: nonché di docenza e di ricerca scientifica. Comma 13 sexies: modifica il comma 1 bis dell art. 6 bis del d.lgs. n. 163/2006 (c. d. codice dei contratti pubblici). Comma 13 septies: abroga l art. 49 ter del d.l. n. 69/2013 (Semplificazioni per i contratti pubblici). Art. 3 Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate. Il comma 1 stabilisce che: Fermo restando quanto previsto dall art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario è consentito (alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni), a domanda, fino al 31 dicembre 2015, passaggio diretto presso il Ministero della giustizia, di personale dirigenziale e non, di amministrazioni che si trovano in situazioni di eccedenza, con inquadramento nella 7 / 12

qualifica corrispondente. Tale passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dal Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l art. 2 comma 11 lett d) terzo e quarto periodo, del d.l. 95/2012 [5]. I successivi commi, dal 2 al 7, sono stati soppressi e dopo il comma 7, soppresso, sono stati aggiunti i commi 7 bis e 7 ter che riguardano la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni [6]. Art. 3 bis: Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio [7]. Art. 5: Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance. Viene cambiata la denominazione alla Commissione per la valutazione e la trasparenza, che diviene l Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) e vengono dettate disposizioni per la sua composizione ed il suo funzionamento. Art. 7: Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario e di interpretazione autentica. L articolo prevede programmi di assunzione presso le pubbliche amministrazioni di testimoni o collaboratori di giustizia. Si occupa poi della composizione delle commissioni mediche 8 / 12

dell amministrazione della pubblica sicurezza; della rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette; del credito di imposta per le imprese che assumono a tempo determinato lavoratori detenuti o internati; della interpretazione autentica del comma 34 dell art. 1 l. n. 228/2012 sulla assunzione di avvocati dello Stato. Art. 9: Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all estero. Comma 1: aggiunge un comma 12 bis all art.14 (Riduzione delle spese di personale) del d.l. 95/2012, nel quale è prevista la possibilità - per l anno scolastico 2913/2014 e per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative - che possa essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente del personale da destinare all estero, sui quali possono essere assegnate unità di personale da individuare secondo quanto prevede lo stesso comma 12 bis. Comma 2 bis: apporta alcune modifiche alla legge 401/1990 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all estero). orsini@aranagenzia.it [1] D.L. n.78/2010 (Misure urgenti in tema di stabilità finanziaria e competitività economica), art. 6 comma7: Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie 9 / 12

connesse con il reclutamento, l avanzamento e l impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. [2] D.lgs. n. 165/2001, art. 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva in vigore dal 1 gennaio 2012 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dallarticolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'art.72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. 10 / 12

I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. [3] Comma 5 bis dell art. 19 del d.lgs. n. 165/2001: Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dipendenti non appartenenti ai ruoli di cui all art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all articolo 1 comma 2, ovvero, di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 possono essere conferiti entri il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia: I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino al massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle rispondenti percentuali fissate dal comma 6. [4] Comma 6 art. 19 d.lgs. n. 165/2001: Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea. 11 / 12

[5] D.L. n. 95/2012, art. 2 comma 11 lett. d) terzo e quarto periodo: Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. [6] Comma 7 bis: Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia. [7] D.L. n. 101/2013, art. 3 bis: Le amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi. 12 / 12