«Working Paper on the Act 4/2013» «Documento di lavoro sulla Legge 4/2013»



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«Working Paper on the Act 4/2013» «Documento di lavoro sulla Legge 4/2013» UNIQUALITY, al fine di elaborare la posizione del Sistema Associativo con riferimento al dibattito sulla «LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 26-1-2013», ha sintetizzato, nel presente Working Paper ai Soci, i requisiti di legge come sono applicabili alle Professioni del sistema associativo UNIQUALITY. Sulla base delle osservazioni pervenute e delle attività svolte dal gruppo di lavoro, è stato predisposta la presente «Working Paper on the Act 4/2013» che, dopo l approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell Associazione, è stato reso pubblico ai Soci. UNIQUALITY vuole ringraziare gli Associati appartenenti Gruppo di Lavoro UNIQ4, i Professionisti Certificati KHC che vi hanno preso parte e la struttura tecnica di «Compliance Aziendale» di KHC Know How Certification 1. Copyright UNIQUALITY 1 KHC Know How Certification Organismo di Certificazione del Personale accreditato da ACCREDIA per Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza e per Esperti in Gestione dell Energia (n Reg. 068C) www.khc.it. UNIQUALITY 2013-04-18 - Rev. 03 - Pag. 1 www.uniquality.it info@uniquality.it

«Working Paper on the Act 4/2013» UNIQUALITY Questo documento rappresenta il contributo dell Associazione circa la corretta interpretazione dei requisiti della «LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 26-1-2013», nel seguito indicata come «Legge 4/2013». Premessa Tenendo in considerazione le esigenze specifiche degli Stakeholders UNIQUALITY (Professionisti ed Organizzazioni), circa la corretta interpretazione dei requisiti della «Legge 4/2013», si vuole fornire, con questo documento, una linea guida sugli adempimenti minimi da assolvere, sia per i Professionisti che per le Organizzazioni (Società, Enti, Organismi di Certificazione, ecc ), che hanno Professionisti o che lavorano con Professionisti esterni. La «Legge 4/2013», per «professione non organizzata in ordini o collegi» (di seguito denominata «professione»), intende «l attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo». 2 La «Legge 4/2013» distingue tra tre categorie di «professioni»: 1) «professioni» per cui è necessaria l iscrizione in Albi o elenchi (professioni collegiate ); 2) «professioni» sanitarie regolamentate (D.Lgs. 233/1946; D.lgs. 502/1992 sul servizio sanitario); 3) attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (Testo unico di pubblica sicurezza, norme sul commercio). Per esservi una «professione», è necessaria una prestazione di opera intellettuale, affiancata o meno da attività materiali. Con la «Legge 4/2013», coloro che effettuano prestazioni libere, come nei Sistemi di Gestione: Auditor, Lead Auditor, Consultant, Responsabili, Coordinatori, Formatori, Formatori dei Formatori, Asseveratori, Potential Development Analyzer, Manager, Esperti, Specialisti, Componenti, Data Protection Officer, Verificatori, Mystery Auditor, nel seguito chiamati «Professionisti/Soci UNIQUALITY» e/o coloro che fruiscono di prestazioni libere (PMI, Grandi Aziende, Enti, Organismi di Certificazione, ecc ), potranno contare su una maggiore tutela. Le attività, invece, che sono riservate per legge, possono difendere le loro aree di competenza in riferimento al Codice Penale, che sanziona l esercizio abusivo di una professione (Rif. c.p. Art. 348: «Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro». Quindi, le attività riservate per Legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell art. 2229 del codice civile (Albi o Collegi), possono tutelarsi dai Clienti (vedi c.c. Art. 2229 e seguenti). Parte di questi vantaggi sono estesi alle attività considerate libere («professioni non organizzate in ordini o collegi»). 2 Art.1 c.2 - LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. UNIQUALITY 2013-04-18 - Rev. 03 - Pag. 2 www.uniquality.it info@uniquality.it

Chiarimenti ed esempi per i «Professionisti/Soci UNIQUALITY» «Coloro che esercitano le professioni dei «Professionisti/Soci UNIQUALITY», hanno costituito un associazione a carattere professionale di natura privatistica (UNIQUALITY), fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza». 3 La «Legge 4/2013» «promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell attività dei soggetti che esercitano le professioni» 4 dei «Professionisti/Soci UNIQUALITY». La «Legge 4/2013» sin dal primo articolo (Art. 1 - c.3), si preoccupa della tutela dei consumatori, imponendo che chiunque svolga una di tali professioni, dichiari espressamente e per iscritto ai propri clienti di operare nell ambito disciplinato dalla «Legge 4/2013»; l eventuale inadempimento di tale obbligo, è considerato a tutti gli effetti come una pratica commerciale scorretta di cui all Art. 20 del Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i.) 5. Infatti, l Art. 3 recita: «Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice». La «Legge 4/2013» preoccupandosi della tutela dei consumatori, fornisce disposizioni. La prima disposizione è quella da interpretare così: i «Professionisti/Soci UNIQUALITY» devono inserire nelle comunicazioni con i clienti la seguente locuzione (o frasi analoghe): Professione disciplinata ai sensi della Legge 4/2013 - Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. In pratica, i «Professionisti/Soci UNIQUALITY» devono contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, come sopra indicato (o con frasi analoghe); riportiamo a titolo d esempio esemplificativo e non esaustivo, dove bisogna contraddistinguere la propria attività: nelle offerte/preventivi e contratti; nelle fatture; nei dépliant/locandine/brochure, nel sito web, nel profilo dei social network; nella corrispondenza con il Cliente: comunicazioni per email, per lettera, per fax; nella carta intestata, nelle buste; nelle targhe professionali; nei biglietti da visita; nei report/rapporti/piani e rapporti di audit, nelle comunicazioni relative all attività. 3 Art.2 c.1 - LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. 4 Art.6 c.1 - LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. 5 Art. 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette - 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. UNIQUALITY 2013-04-18 - Rev. 03 - Pag. 3 www.uniquality.it info@uniquality.it

Perché è così importante il rispetto della legge in esame? Ricordiamo che, nel nostro ordinamento esiste il concetto di culpa in eligendo, ovvero la responsabilità di un committente, sia esso datore di lavoro o meno, nell affidare incarichi a chi è sprovvisto della specifica regolamentazione della «professione» oggetto della prestazione richiesta. Per le attività professionali regolamentate da albo o collegi, tale riconducibilità è presto fatta. Per la moltitudine di attività che non ricevono, per loro natura, una tutela riconducibile a quanto sopra, esiste la possibilità di comunicare a terzi che, comunque, l esercizio del ruolo richiesto, è perfettamente rispondente a quanto commissionato. La tutela dei consumatori, di cui di seguito, trova il suo più ampio respiro proprio su questo. Nel tutelare coloro che, altrimenti, sarebbero chiamati a rispondere per l incauto affidamento e/o incarico di qualsivoglia attività non rientrante tra quelle normate. La «Legge 4/2013» nell Art.2 c.1, riafferma che la tutela dei consumatori, può passare attraverso le «associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza». La «Legge 4/2013» riafferma la tutela dei consumatori, fornendo disposizioni. La seconda disposizione è da interpretare così: le «associazioni a carattere professionale di natura privatistica» (aventi i requisiti indicati nella legge stessa), agevolano «la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza». La «Legge 4/2013» promuove «l autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all art. 1, anche indipendentemente dall adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all art. 2.» 6. È chiaro che, il Professionista che fornisce esclusivamente il riferimento alla «Legge 4/2013» tutela il consumatore solo in riferimento all affermazione che la sua «professione» è non organizzata in ordini e collegi e non rientra tra quelle espressamente vietate nell Art.1 c.2. La completa tutela del consumatore, nei principi espressi nella «Legge 4/2013», avviene in riferimento all iscrizione del professionista a una «associazione a carattere professionale di natura privatistica» (avente i requisiti indicati nella legge stessa). La «Legge 4/2013» riafferma la completa tutela dei consumatori, fornendo disposizioni. La terza disposizione è da leggere e applicare tal quale: «Il professionista iscritto all associazione professionale e che ne utilizza l attestazione ha l obbligo di informare l utenza del proprio numero di iscrizione all associazione» 7. 6 Art. 6 c.1. - LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. 7 Art. 8 c.2 - LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. UNIQUALITY 2013-04-18 - Rev. 03 - Pag. 4 www.uniquality.it info@uniquality.it

In base al presente requisito, esempi di ottemperanza esemplificativi e non esaustivi, potrebbero essere i seguenti: per i Soci UNIQUALITY: Mario Rossi, Quality Lead Auditor - disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 - Iscritto ad UNIQUALITY al n. 137. Carla Bianchi, RSPP - disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 - Iscritta ad UNIQUALITY al n. 570. Andrea Verdi, Data Protection Officer e Privacy Consultant - disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 - Iscritto ad UNIQUALITY al n. 0198. Bruno Brambilla, Esperto in Gestione dell Energia - disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 - Iscritto ad UNIQUALITY al n. 0128. per i Soci UNIQUALITY, certificati da Organismo di Certificazione del Personale: Marco Conti, Potential Development Analyzer Junior, disciplinato ai sensi della Legge 4/2013, iscritto ad UNIQUALITY al n. 934, certificato KHC n Reg. 1865. Mario De Luca, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, disciplinato ai sensi della Legge 4/2013, iscritto ad UNIQUALITY al n. 0234, certificato KHC n Reg. 1965. Sandra Mancini, Formatore Sicurezza sul Lavoro, disciplinato ai sensi della Legge 4/2013, iscritta ad UNIQUALITY al n. 352, certificato KHC n Reg. 1315. Giancarlo Costa, Esperto 231, disciplinato ai sensi della Legge 4/2013, iscritto ad UNIQUALITY al n. 934, certificato KHC n Reg. 1315. per i Soci UNIQUALITY, con più certificazioni rilasciate da Organismo di Certificazione del Personale: Giorgio Giordano, Componente OdV (n Reg. KHC 1115), Privacy Consultant (n Reg. KHC 1667), professioni disciplinate ai sensi della Legge 4/2013, iscritto ad UNIQUALITY al n. 461. Rino Rizzo, Quality, Environment, Safety Lead Auditor (n Reg. KHC 0115/0723/1076), professioni disciplinate ai sensi della Legge 4/2013, iscritto ad UNIQUALITY al n. 573. Antonio Lombardi, RSPP, Coordinatore Sicurezza (n Reg. KHC 0665/0922), professioni disciplinate ai sensi della Legge 4/2013, iscritto ad UNIQUALITY al n. 634. «Le associazioni professionali Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all iscrizione all associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 8.» 9 La «Legge 4/2013» fornisce strumenti ulteriori per la tutela dei consumatori, fornendo disposizioni. La quarta disposizione, da applicare per il fatto che UNIQUALITY autorizza i propri associati (in modo facoltativo), è da leggere e applicare così: il «Professionista/Socio UNIQUALITY» che intende utilizzare il logo dell Associazione con il numero di iscrizione, quale marchio di qualità e di qualificazione professionale, deve rispettare i criteri stabili da UNIQUALITY stessa. 8 Art. 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) 1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 9 Art.4 c.2 - LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. UNIQUALITY 2013-04-18 - Rev. 03 - Pag. 5 www.uniquality.it info@uniquality.it

Nel caso in cui il «Professionista/Socio UNIQUALITY» intende utilizzare il logo dell Associazione con il numero di iscrizione, quale marchio di qualità, deve rispettare i seguenti esempi: MARCO COLOMBO Quality, Safety Lead Auditor Professioni disciplinate ai sensi della Legge 4/2013 Certificato KHC n Reg. 1611/1098 --- MARTA MARINO Formatori dei Formatori Sicurezza sul Lavoro Professione disciplinata ai sensi della Legge 4/2013 Certificato KHC n Reg. 1112 --- OTTAVIA GRECO Quality, Environment, Safety Consultant Professioni disciplinate ai sensi della Legge 4/2013 Certificato KHC n Reg. 1003/1223/1276 Il marchio di qualità e di qualificazione professionale sopra riportato, può essere ingrandito o ridotto. La riduzione minima consentita è di mm 14 [altezza del marchio]. Questa è la dimensione sufficiente per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti. Il marchio di qualità può essere assegnato e/o essere utilizzato dal professionista che è in regola con l iscrizione all Associazione. Il marchio di qualità con il numero di iscrizione, può essere richiesto al Support Staff UNIQUALITY (info@uniquality.it), che prontamente lo invierà in formato Jpeg. - UNIQUALITY 2013-04-18 - Rev. 03 - Pag. 6 www.uniquality.it info@uniquality.it