DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Sommario. LEGGE 3 ottobre 2014, n Art Autorizzazione alla ratifica Ordine di esecuzione... 3

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGE 29 settembre 2015, n. 169

ALLEGATO A) Tavola comune delle categorie di reato di cui all articolo 4

Le lingue di lavoro nell ambito della cooperazione sono l italiano e il tedesco, o, in alternativa, l inglese (articolo 32).

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di favorire l educazione al valore del cibo

Protocollo d Intesa. Per lo sviluppo della conciliazione nel settore delle telecomunicazioni

Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari. Settimana 8 12 giugno

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE POLLEDRI, RIVOLTA

OSSERVATORIO NAZIONALE BILATERALE SUI FONDI PENSIONE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

COMUNICATO CAPDI & LSM N 23 del 30 maggio 2015 Gli emendamenti Capdi al ddl n.1934 proposti al Senato

SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA TRA

XIII Legislatura. Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

A cura di Stefania Vitucci Vice Capo dell Ufficio Legislativo del Ministro per le Politiche Europee

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Giurisprudenza Presidenza I Corso di Laurea

IL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

ORDINE DEGLI STUDI A.A A CURA DELLA PRESIDENZA E DELLA SEGRETERIA STUDENTI DI FACOLTA

PROFILI GENERALI DEL D. LGS. 231/2001

Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l Autonomia Scolastica

CITTÀ DI VENTIMIGLIA (PROVINCIA DI IMPERIA)

Il programma Lifelong Learning: un ventaglio di opportunità per una educazione e istruzione in dimensione europea

DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO

Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento degli organi di governo

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa degli onorevoli D ANNA - VACCARO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1719

Università degli Studi di Perugia. Facoltà di Scienze della Formazione. Corso di perfezionamento

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3349

LEGGE 10 febbraio 2015, n. 13. (GU n.50 del )

14880 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Oggetto: INTERVENTI FORMATIVI 78 CORSO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE NEO ASSUNTI _PROVVEDIMENTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

D.M. 18 marzo 2010 (1).

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Piano di Prevenzione della Corruzione della Sispi S.p.A. ******** MOG Parte Speciale

COMUNITA MONTANA DEL FRIGNANO Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO Provincia di Modena

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma;

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Dott. Carmine Ferrara

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Roma 30 Novembre 2011 Organizzazione Sviluppo Risorse Umane e Qualità

MODULO PER L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA

SENATO DELLA REPUBBLIC

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Barbaro Carmelo nato a LOCRI (RC) il CURRICULUM

CERIMONIA PER IL 241 ANNIVERSARIO DELL ISTITUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA. Testo e foto Raffaele Fusilli

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROT. n del 1 LUGLIO 2014

DECISIONE N.756 PROGRAMMA DI LAVORO DELL OSCE PER IL 2007 SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA AL TERRORISMO

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI

ELENCO REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Nello steso sito troverete molte risorse gratuite, tra cui, manuali e video guide per il computer ed in particolare:

CURRICULUM VITAE di MAURO MARCHIONNI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 DELIBERAZIONE 7 luglio 2014, n. 553

In Abruzzo. Opportunità per le imprese.

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

PROTOCOLLO D INTESA. TRA I COMUNI DI Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Flero, Lograto, Roncadelle, Torbole Casaglia ( Ente delegato)

Quadro normativo. a) Quadro normativo internazionale. b)quadro normativo italiano

PROTOCOLLO D INTESA TRA PROVINCIA DI UDINE AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA ASSOCIAZIONE COMUNITA SOLIDALE PROGETTO NONOS

LEGGE , (15G00024)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Costi e benefici del sistema di giustizia minorile in Italia e del servizio riparativo

Le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali


SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2338

STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE Provincia di Salerno

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2184 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell interno (ALFANO) con il Ministro della giustizia (ORLANDO) e con il Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2015 Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Ministero dell interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2184 INDICE Relazione.................................................. Pag. 3 Relazione tecnica...........................................» 5 Analisi tecnico-normativa....................................» 10 Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)............» 15 Disegno di legge............................................» 20 Testo dell Accordo in lingua ufficiale e facente fede........» 23

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2184 ONOREVOLI SENATORI. L Accordo tra il Ministero dell interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia è finalizzato ad intensificare la collaborazione per la prevenzione e il contrasto alla criminalità nelle sue varie forme e al terrorismo internazionale. L intesa rappresenta lo strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione internazionale di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi italiani e colombiani preposti alla sicurezza pubblica. Essa si inserisce in un contesto internazionale molto complesso, che richiede, sempre più, maggiori attenzioni, caratterizzato dalla necessità di realizzare collaborazioni più efficaci per la prevenzione e il contrasto al crimine nelle sue varie forme, in particolare alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale e per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale. Sotto il profilo tecnico-operativo, le forme di collaborazione contenute nell Accordo consentono ad esso di assumere significativa importanza per l ulteriore sviluppo della cooperazione internazionale di polizia, tale da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto disposto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali. Il testo dell Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza per negoziare i trattati bilaterali in materia di sicurezza con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre. L Accordo indica, quale obiettivo, quello della collaborazione per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue diverse forme e del terrorismo internazionale (articolo 2) ed individua, quali Autorità competenti responsabili dell attuazione dell intesa (articolo 1): per la Parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell interno; per la Parte colombiana, la Polizia Nazionale del Ministero della difesa nazionale. L Accordo inoltre indica i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa: in particolare, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e precursori, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici, la criminalità informatica, i reati economici e il riciclaggio di denaro, nonché il terrorismo internazionale. L elencazione non ha il carattere esaustivo, ma costituisce solo una mera indicazione dei reati, attraverso i quali si manifesta generalmente l agire della criminalità (articolo 2). Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, sulle loro strutture e modus operandi, sui gruppi terroristici, sui reati economici, sul riciclaggio di denaro, sul tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e sulle infiltrazioni di orga-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2184 nizzazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, sulle metodologie utilizzate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, nonché sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti contraffatti. Lo scambio delle informazioni inoltre riguarda gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità, compresa l analisi della minaccia criminale, nonché le esperienze e le migliori prassi sulla formazione di funzionari di polizia e sull uso di tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità, favorendo l organizzazione di scambi di esperti e attività di formazione, tra le quali, le visite, i corsi, i seminari e i tirocini formativi (articolo 3). Sono indicate ulteriori modalità di cooperazione, quali, il possibile scambio di esperti per promuovere ed attuare operazioni congiunte, nonché l adozione delle misure necessarie a coordinare l attuazione di speciali tecniche investigative speciali, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura (articolo 3). La cooperazione prevista nell Accordo non riguarda l assistenza giudiziaria in materia penale (articolo 4). La cooperazione di polizia si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali delle richieste di assistenza (articolo 4), le ipotesi di rifiuto (articolo 5) e le procedure di esecuzione (articolo 6). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali (articolo 7). Inoltre nell Accordo è precisato che le richieste di assistenza potranno essere effettuate attraverso i consueti canali Interpol, nonché attraverso i rispettivi Punti di contatto nazionali stabiliti dalle autorità competenti delle Parti (articolo 4). Nell Accordo è sancita la previsione di poter effettuare, se necessario, riunioni e consultazioni per valutare i progressi ottenuti nell applicazione dell intesa, nonché per discutere e migliorare la cooperazione (articolo 8). Nell Accordo sono altresì indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per la sua esecuzione (articolo 9). Nel corso della cooperazione le lingue italiano e spagnolo sono utilizzate quale mezzo di comunicazione tra le Autorità competenti (articolo 10). Infine, l Accordo sancisce le disposizioni per la composizione di eventuali controversie in ordine all interpretazione ed all applicazione, da realizzarsi in via amichevole, mediante consultazioni e trattative (articolo 11) e le procedure per l entrata in vigore, l adozione di emendamenti e la cessazione. In particolare, l atto internazionale resta di fatto in vigore per un periodo di tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi all altra Parte, per iscritto attraverso i canali diplomatici e con almeno sei mesi di anticipo, la propria volontà di porvi fine (articolo12).

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2184 RELAZIONE TECNICA

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 2184 ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica N. 2184 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Atti parlamentari 16 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 17 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 18 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 19 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 20 Senato della Repubblica N. 2184 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l Accordo tra il Ministero dell interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all Accordo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall articolo 12 dell Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell Accordo di cui all articolo 1, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall anno 2015, e dei restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando

Atti parlamentari 21 Senato della Repubblica N. 2184 l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Ministro dell interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell interno. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 23 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 24 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 25 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 26 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 27 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 28 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 29 Senato della Repubblica N. 2184

Atti parlamentari 30 Senato della Repubblica N. 2184

E 2,00