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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29097 Anno 2018 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 13/11/2018 SENTENZA sul ricorso 20437-2013 proposto da: PROGEDIL 90 PROGRAMMI EDILIZI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del proprio Liquidatore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PORRU giusta delega a margine; 2018 - ricorrenti - 1443 contro FIUMICINO TRIBUTI SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 349/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

1. La società Progedil Programmi Edilizi 90 S.p.A., in liquidazione proponeva ricorso avverso n. 3 avvisi di accertamento recanti i nn.2362-a-8/1, 2362-A-7/1, 2362-A-2/1 del Comune di Fiumicino relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2008 rispettivamente di C. 21600, C. 25654,.1639. 2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. 3. La società ricorrente proponeva appello sostenendo la violazione dell'articolo 7 della I. n. 212 del 2000 in materia di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e relativa sottoscrizione. Nell'appello la Progedil Programmi Edilizi 90 S.p.A. ribadiva la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e per intervenuta soppressione dell'art. 10 del d.lgs n.507 del 1993. Infine, eccepiva l'inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973. 4. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello, osservando che l'eccezione di nullità degli avvisi, perché privi della sottoscrizione, era assolutamente infondata, in quanto non costituente un elemento essenziale dell'atto amministrativo, salvo i soli casi previsti espressamente dalla legge. Quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento la CTR richiamava il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale era una mera irregolarità e non un motivo di annullabilità. Infine, rigettava i restanti motivi di appello, ritenendo gli accertamenti correttamente motivati e la notifica regolarmente perfezionatasi, senza alcuna violazione dell'articolo 26 del DPR n. 602 del 1973. 5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Progedil Programmi Edilizi 90 srl (già Spa) in liquidazione sulla base di 4 motivi di ricorso. 6. La parte intimata Fiumicino Tributi SpA non si è costituita. Ric. 2013 n. 20437 sez. 85 - ud. 10-10-2018-1

In data 25 novembre 2013 il difensore della ricorrente avvocato Alessandro Porru ha depositato la propria rinuncia al mandato professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rilevarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: «Per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata» (Sez. 6-1, Ord. n. 26429 del 2017). 1.1. Sempre in via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza della richiesta di inammissibilità dell'appello per tardività, formulata dal Procuratore Generale. Il ricorso in esame, infatti, soggiace ratione temporis alla termine lungo di un anno ex art. 327 c.p.c. essendo iniziato in data antecedente al 4 luglio 2009. La sentenza impugnata è stata depositata in data 12 dicembre 2012, mentre la notifica del ricorso risale al 5 settembre 2013, nel pieno rispetto del termine sopra indicato. 1.2 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di appello che a sua volta eccepiva che la Commissione Tributaria Provinciale non si era pronunciata rispetto al motivo di ricorso avente ad oggetto il diverso nominativo rilevato sui cartelloni pubblicitari ossia Progedil Programmi Edilizi 90 spa rispetto a quello della società ricorrente cui era stato indirizzato l'avviso di accertamento. Ric. 2013 n. 20437 sez. S5 - ud. 10-10-2018-2

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In sostanza, con il secondo e terzo motivo la ricorrente riformula, sotto il profilo del vizio di nullità della sentenza e dell'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, la medesima doglianza di cui al primo motivo, perché la sentenza impugnata non motiva in ordine all'eccezione di essere una società diversa rispetto a quella la cui ragione sociale era riportata negli accertamenti impugnati. 3.1 I motivi primo, secondo e terzo, che possono essere trattati unitariamente stante la loro intima connessione, sono fondati. Il ricorrente nella specie si duole del fatto che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio abbia omesso di prendere in considerazione il motivo di ricorso relativo alla eccepita mancanza di legittimazione passiva per essere la società ricorrente soggetto diverso da quello che aveva effettuato la pubblicità, come risultante dall'atto impugnato. Nella motivazione della sentenza impugnata non vi è alcun riferimento, neanche implicito, alle ragioni per le quali il motivo di appello è stato ritenuto infondato e, dunque, nella specie si è concretizzato la violazione dell'art. 112 c.p.c.. per aver omesso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio di pronunciarsi su questo specifico motivo di appello. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ric. 2013 n. 20437 sez. S5 - ud. 10-10-2018-3

La ricorrente eccepisce la violazione della norma indicata perché nell'atto impugnato mancavano il nome del responsabile del procedimento e l'indicazione dell'autorità amministrativa presso la quale doveva promuoversi il riesame dell'atto in sede di autotutela. 4.1 Il motivo è infondato in quanto secondo la Giurisprudenza di legittimità oramai consolidata negli atti dell'amministrazione finanziaria non è richiesta, dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000, a pena di nullità L'indicazione del responsabile del procedimento e dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, in quanto tale sanzione è stata introdotta (per le cartelle di pagamento) dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con nnodif., dalla I. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Sez. 5, Ordinanza n. 11856 del 2017). 5. In conclusione la Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per l'esame del motivo di appello del ricorrente sul quale la precedente sentenza non si era pronunciata e per la liquidazione delle spese di lite anche del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione civile in data 10 ottobre 2018. IL CONSIGLIERE ESTENSORE ca Varr9ne VíA (vv(vv. PRESIDENTE mi