Al versamento del contributo sono soggetti anche i Lavoratori somministrati presso le aziende edili che applicano il C.C.N.L. edilizia.

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Savona, 2 febbraio 2015 Prot. n. 790/dir OGGETTO: Circolare n. 1/2015 Nuovo contributo Fondo Prevedi/Nuove aliquote contributive (decorrenza gennaio 2015) E.V.R. 2015/Durc lavori privati/polizza Edilcard Spett.li Imprese e Spett.li Studi di Consulenza 1. Prevedi Premessa Con decorrenza a partire dal prossimo mese di contribuzione (gennaio 2015) l Accordo di rinnovo del C.C.N.L. Industria (1/7/2014) ha istituito un nuovo contributo mensile a carico del datore di lavoro da versare in genere per il tramite delle Casse Edili al Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti al contratto (operai, apprendisti ed impiegati). Al versamento del contributo sono soggetti anche i Lavoratori somministrati presso le aziende edili che applicano il C.C.N.L. edilizia. Per i lavoratori già iscritti al Prevedi alla data del 31/12/2014 il nuovo contributo si somma alle altre contribuzioni versate al Fondo. Per i lavoratori non ancora iscritti al Prevedi al 31/12/2014 il versamento del citato contributo determina la iscrizione contrattuale degli stessi al Fondo pensione, senza ulteriori obblighi contributivi. I lavoratori che non erano ancora iscritti a Prevedi al 31/12/2014 verranno registrati nel libro soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata adesione contrattuale. La contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra i parametri rilevanti ai fini della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle casse edili. Il calcolo del contributo a) Per gli operai Il nuovo contributo è su base oraria e si calcola dividendo l importo del contributo medesimo per 173 e maggiorando l importo del 18,5%. L ammontare così ottenuto va moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. 1

L importo di ciascun lavoratore verrà calcolato direttamente dal M.U.T. sulla base della qualifica e delle ore ordinarie indicate e verrà esposto con due decimali nella casella Prevedi Contributo Contrattuale. Il contributo diversamente dagli altri non sarà arrotondato all euro. b) Per gli apprendisti Le Parti Sociali devono ancora fornire indicazioni sulla determinazione del contributo contrattuale da applicare. c) Impiegati Il contributo contrattuale è su base mensile ed è versato per quattrordici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono esser computate come mese intero. Per tale categoria è necessario operare una preliminare precisazione che riguarda le sole imprese che hanno alle proprie dipendenze solo impiegati e, quindi, non avendo operai non sono iscritte al sistema Casse Edile. Tali imprese possono alternativamente a loro discrezione: 1) Attivare un canale di trasmissione dati con la Cassa Edile operante sul territorio in cui operano (oppure) 2) Attivare un canale di trasmissione dati diretto con il Fondo Pensione Prevedi. Le Imprese che scelgono la prima ipotesi dovranno iscriversi alla Cassa Edile secondo le consuete modalità Le Imprese che viceversa opteranno per la seconda scelta dovranno attenersi alle indicazioni reperibili sul sito www.prevedi.it sia per quanto riguarda la procedura di prima registrazione anagrafica e di trasmissione delle anagrafiche lavoratori, sia a quelle successive periodiche di trasmissione al fondo stesso dei flussi contributivi mensili. Tutte le altre imprese sono tenute a versare il contributo attraverso il sistema Casse Edile. I casi possibili sono: 1) Impiegati già associati al Prevedi alla data del 31/12/2014. In questo caso la anagrafica dei lavoratori già esiste. Sarà pertanto sufficiente durante la compilazione della denuncia M.U.T. specificare il livello dell impiegato ed eventualmente il relativo profilo orario nel campo situazione lavoratore (se si tratta di dipendente part-time). La mancata indicazione della qualifica comporterà errore bloccante. 2) Impiegati non associati al Prevedi alla data del 31/12/2014. In questo caso l Impresa durante la compilazione del M.U.T. dovrà compilare l anagrafica dell impiegato come se si inserisse un nuovo lavoratore, precisandone la qualifica, il profilo orario e la data di assunzione. 2

Il profilo contributivo e fiscale del contributo ll contributo contrattuale non ha incidenza sugli altri istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Sul contributo - come per altro anche per tutte le altre somme destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare - è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare (art. 16 del D.Lgs. 252/2005) I contributi versati alle forme di previdenza complementare, sia volontari che dovuti in base a contratti o accordi collettivi, e, quindi, anche il contributo contrattuale sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore, per un importo non superiore a euro 5.164,57 (art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005) Tabella riassuntiva Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei versamenti (Contratto Industria): 3

2. Contributi Le Parti sociali con Accordo sottoscritto a livello provinciale in data 2 dicembre 2014 hanno provveduto ad adeguare con decorrenza dal prossimo mese di contribuzione (mese di gennaio 2015) i contributi da versare alla Cassa Edile alle indicazioni contenute nell Accordo di rinnovo del nuovo C.C.N.L. (accordo del 1/7/2014), rinviando ogni ulteriore modifica/variazione al rinnovo dell Integrativo provinciale al contratto di lavoro. Le nuove contribuzioni sono riassunte nelle seguenti tabelle: Contributi ordinari 4

Contributi premiali 3. E.V.R. E stato sottoscritto in data 21 gennaio u.s. l Accordo Sindacale di proroga dell EVR 2014 nella misura del 5,40% fino al rinnovo contrattuale, in occasione del quale detto istituto verrà di fatto azzerato in considerazione dei parametri di verifica stabiliti a livello nazionale dal C.C.N.L. Edilizia del 1 luglio 2014. Sono fatte salve le verifiche di livello aziendale, secondo la previgente procedura sulla base del raffronto del triennio 2011-2012-2013 sul triennio 2010-2011-2012. 4. Durc lavori privati Dal 1 gennaio 2015 il Durc per lavori privati ha nuovamente durata 90 giorni. 5

Ad oggi, infatti, non sono state prorogate le disposizioni transitorie del Decreto del Fare (DL 69/2013) convertito nella legge 98/2013 che stabilivano la durata di 120 giorni del DURC privato fino alla data del 31 dicembre 2014 equiparando la durata del medesimo documento a quella del Durc per lavori pubblici. Dal primo gennaio 2015, quindi, il Durc ha una durata diversa a seconda che sia chiesto per operare nel settore degli appalti pubblici o in quello dei lavori privati. Si attende ora di capire se una nuova norma uniformerà la situazione che si è venuta a creare. 5. Edilcard E stata sottoscritta anche per l anno 2015 la polizza assicurativa Edilcard - Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio e malattie professionali operante in favore sia in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. La polizza, che prevede una serie di rimborsi sanitari in caso di infortuni professionali ed extraprofessionali ed in caso di malattie di malattie professionali, mantiene nella sostanza il contenuto degli anni precedenti. Si ricorda che la domanda di prestazione deve pervenire entro e non oltre il 30 giugno dell anno successivo alla data dell evento. Ad oggi le domande di rimborso sono state sempre in numero limitate. Si ritiene che ciò sia da imputare ad una scarsa conoscenza della opportunità offerta. Si confida pertanto le impresa a diffondere l informativa. Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda alla consultazione delle ns. sito internet o si invita a contattare i ns. Uffici. Il direttore (ing. Roberto Marson) 6