Il regime agevolato (Legge 398/91) nelle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche. Data Articolo: 13 Aprile 2011 Autore Articolo: Rita Martin

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Il regime agevolato (Legge 398/91) nelle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche. Data Articolo: 13 Aprile 2011 Autore Articolo: Rita Martin L art.90 c.17 della Finanziaria 2003 stabilisce che le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche possono essere costituite come: Associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e seguenti del C.c.) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (cioè con iscrizione nelle Prefetture per il riconoscimento della personalità giuridica art.1 DPR 361/2000) Società sportiva di capitali, senza scopo di lucro Società cooperativa senza scopo di lucro Pagina 1/6 - www.fisco7.it

Tutte queste tipologie possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91, purché i loro Statuti e Atti costitutivi siano redatti secondo le regole dettate dal successivo comma 18 della predetta Legge. In particolare, nell Atto costitutivo e nello Statuto deve essere indicata la sede legale; in quest ultimo, inoltre, devono essere espressamente previsti: la denominazione; l oggetto sociale, in riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche e compresa l attività didattica; il rappresentante legale; l assenza di scopo di lucro e il divieto assoluto che i proventi derivanti dall attività non possono essere ripartiti anche indirettamente tra gli associati; le norme di comportamento interno, basate sulla democrazia, uguaglianza, l elettività delle cariche sociali (per le società di capitali e le cooperative si applicano, invece, i dettami del Codice civile); l obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario e la sua approvazione da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell ente; l obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio. Pagina 2/6 - www.fisco7.it

Tali tipologie di enti svolgono prevalentemente attività istituzionale, tuttavia è ammesso lo svolgimento di attività commerciali e, se nel periodo di esercizio sociale tali attività non superano il limite di euro 250.000 rapportato in giorni al periodo intercorrente tra la data di costituzione e il termine dell esercizio, in caso di costituzione infrannuale - gli stessi enti possono esercitare l opzione per il regime agevolato di cui alla Legge 398/91. Nel predetto limite di euro 250.000 devono essere considerati e, quindi, ricompresi: i ricavi di natura commerciale di cui all art. 85 del TUIR, effettivamente percepiti dall ente secondo il criterio di cassa, con esclusione di quei ricavi di natura commerciale connessi con gli scopi istituzionali e di quelli conseguiti a seguito di raccolte di fondi; le sopravvenienze attive di cui all ex art.88 del TUIR sempre relative all attività commerciale. Rimangono escluse le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR), le prestazioni senza specifica organizzazione e i proventi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta (art.143 TUIR), i corrispettivi derivanti dalle attività rese ai soci e ad altre Associazioni sportive (art.143 e 148 TUIR). Se in corso d anno i ricavi commerciali superano il predetto limite, gli effetti dell agevolazione di cui alla Legge 398/91 cessano e pertanto il venir meno di tali requisiti comporta l applicazione dell IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato (R.M. 123/2006). In questo caso, dovranno essere considerati due distinti periodi, soggetti a due regimi: nel primo periodo (dall inizio del periodo d imposta e fino al mese in cui il limite di 250.000 euro è stato superato) il reddito e la conseguente IVA saranno determinati secondo il regime agevolato; nel secondo periodo (dal mese successivo al superamento del limite di 250.000 euro e fino alla fine del periodo d imposta) dovranno applicarsi le regole ordinarie per la determinazione del reddito e dell IVA e per l applicazione degli adempimenti contabili. La scelta per l applicazione del regime agevolato avviene per comportamento concludente (DPR 442/1997); deve essere inoltre presentata comunicazione alla SIAE prima dell inizio dell anno solare, mentre all Agenzia delle Entrate la scelta viene comunicata nella prima dichiarazione che l Ente presenta successivamente alla scelta effettuata, allegando alla dichiarazione dei redditi il quadro VO della dichiarazione IVA e barrando la Pagina 3/6 - www.fisco7.it

casella del frontespizio di Unico. L opzione è vincolante per almeno 5 anni. Le Associazioni sportive dilettantistiche che optano per la Legge 398/91 sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e possono non assolvere agli obblighi relativi alla registrazione delle fatture emesse, alla liquidazione e alla dichiarazione IVA. Le Società sportive costituite sotto forma di Società di capitali sono comunque obbligate, ai fini civilistici, della tenuta delle scritture contabili (C.M. 21/2003). Per tutti, permangono i seguenti obblighi: emissione delle fatture di sponsorizzazione, pubblicità e cessione di diritti radio televisivi con conseguente numerazione progressiva e conservazione; numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto; in caso di attività commerciale, annotazione nel registro dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; effettuazione dei versamenti trimestrali IVA con modello F24 entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; redazione di apposito rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, il quale deve evidenziare, anche per mezzo di una relazione illustrativa, entrate e spese relative a ciascuna singola manifestazione; certificazione dei corrispettivi relativi alle somme corrisposte dal pubblico in caso di manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa a biglietterie automatizzate o a misuratori fiscali con rilascio di titoli d ingresso o abbonamenti; annotare separatamente i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e tramite la raccolta di fondi. L art.37 c.5 della Legge 342/2000 stabilisce che tutti i versamenti effettuati a favore di Associazioni sportive dilettantistiche e i pagamenti effettuati dalle stesse di importo non inferiore ad euro 516,46 (comprese le quote associative, i proventi de commercializzati, i contributi e le erogazioni liberali) debbano essere effettuati tramite c/c bancari o postali, anche mediante carte di credito, bancomat od assegni, comunque tramite mezzi Pagina 4/6 - www.fisco7.it

che consentano adeguati controlli da parte dell Amministrazione finanziaria; la non rispettabilità di tale disposizione comporta la perdita delle agevolazioni di cui alla Legge 398/91 con conseguente imponibilità degli incassi e deducibilità delle spese. La documentazione relativa a tali operazioni deve essere conservata, come previsto dall art.43 DPR 600/1973. Particolare attenzione deve essere prestata alla determinazione dell IVA, la quale viene calcolata seguendo il regime normale in riguardo alle attività commerciali non connesse all attività istituzionale, mentre, per l esercizio dei attività commesse a quella istituzionale, tutti i ricavi/proventi sono soggetti alla detrazione forfetaria applicata in base alla tipologia di reddito conseguito: - intrattenimento di giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 1/2 (l IVA da versare sarà pari al 50% dell IVA calcolata sull imponibile) - cessioni o concessioni di diritti radiotelevisivi connessi all intrattenimento 1/3 (l IVA da versare sarà pari al 33,33% dell IVA calcolata sull imponibile) - sponsorizzazioni connesse all intrattenimento 1/10 (l IVA da versare sarà pari al 90% dell IVA calcolata sull imponibile) L IVA è versata trimestralmente: entro il 16 maggio, relativamente al I trimestre, con codice 6031 entro il 16 agosto, relativamente al II trimestre, con codice 6032 entro il 16 ottobre, relativamente al III trimestre, con codice 6033 entro il 16 febbraio, relativamente al IV trimestre, con codice 6034 Ai fini IRES ed IRAP, l Ente in regime 398/91 determina il reddito imponibile applicando un coefficiente Pagina 5/6 - www.fisco7.it

stabilito dall art. 2, c.5 della medesima Legge, cioè il 3% del reddito, successivamente aumentato delle plusvalenze patrimoniali e compilando il quadro RG del modello Unico ENC. Rita Martin Centro Studi CGN Pagina 6/6 - www.fisco7.it