PROTOCOLLO D INTESA SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA FRA



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PROTOCOLLO D INTESA SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA FRA MINISTERO DELL INTERNO, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A E CONFINDUSTRIA

PREMESSO CHE: a) il Ministero dell Interno ritiene necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti e delle imprese, lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali mediante l attivazione di misure di salvaguardia adeguate e finalizzate sia a contrastare l azione delle organizzazioni criminali nell ambito degli appalti pubblici, sia a rendere le imprese meno vulnerabili di fronte alle varie forme di infiltrazioni della malavita organizzata; b) Ferrovie dello Stato Italiane ha adottato e sviluppato negli anni un sistema di prevenzione antimafia che consente, tramite l adozione di misure ulteriori rispetto a quelle previste per legge e la stretta, costante e strutturata collaborazione con le competenti Autorità, di conseguire efficaci risultati in merito alla prevenzione dei tentativi d infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Tale sistema, adottato in via di autoregolamentazione, mira a rendere più approfonditi ed estesi i controlli antimafia nell ambito degli appalti affidati da parte delle Società Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Italferr. Tra le misure intraprese si evidenziano le seguenti: - l adozione di Protocolli d intesa sottoscritti con le Prefetture in relazione agli specifici appalti da eseguirsi nella/nelle Provincia/e di competenza; - collegamenti informativi strutturati con gli organi competenti in materia antimafia; - la raccolta di informazioni/dati relativi agli Appalti e Subappalti i cui elementi sono condivisi con le Prefetture e gli organi competenti in materia antimafia; - l adozione di particolari clausole contrattuali da inserire nei contratti d appalto finalizzati a rendere efficace il sistema di prevenzione; - l allargamento dell ambito di applicazione delle verifiche antimafia; - la raccolta della giurisprudenza maturata in tema di provvedimenti antimafia adottati nell ambito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

c) Confindustria ha da tempo avviato una serie di attività e iniziative volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, che impediscono la crescita dell economia ed il rilancio delle attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni. In quest ambito, Confindustria promuove presso le imprese associate, anche mediante la stipula di appositi Protocolli di legalità, l adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza in particolare nell ambito degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture; d) le parti firmatarie (di seguito Parti Firmatarie ) intendono collaborare per adottare e promuovere misure di legalità in regime di autoregolamentazione ulteriori rispetto a quelle già previste per legge. PREMESSO QUANTO PRECEDE, LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE: Art. 1 Il Ministero dell Interno promuoverà presso le Prefetture l adozione di protocolli d intesa con le stazioni appaltanti come individuate dalla lettera b) delle premesse, finalizzati al monitoraggio degli appalti e all adozione di particolari misure di prevenzione dell infiltrazione della criminalità organizzata. A tali protocolli d intesa potranno aderire le Associazioni degli industriali operanti sul territorio. Art. 2 Ferrovie dello Stato Italiane richiederà alle Società Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Italferr di proporre alle Prefetture competenti per territorio, in relazione ad appalti per lavori e servizi, la sottoscrizione di Protocolli d intesa. Quale testo di riferimento viene allegato al presente documento uno schema-tipo di Protocollo d Intesa. Art. 3 Confindustria svolgerà un ruolo di promotore della cultura della legalità nei confronti delle imprese associate e di facilitatore presso le competenti Istituzioni nazionali e territoriali per migliorare l efficacia delle iniziative adottate nell ambito del presente protocollo, anche attraverso l adozione di codici etici e l estensione del dovere di denuncia. Confindustria, in particolare, svilupperà e promuoverà presso le imprese

associate l adozione di regole mirate a disciplinare, nell ambito degli appalti affidati alle stesse, la scelta responsabile dei propri partner, subappaltatori e fornitori. Confindustria studierà e diffonderà, inoltre, misure volte alla prevenzione della violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e della pratica del lavoro nero che, come noto, spesso accompagna il fenomeno dell infiltrazione mafiosa. Art. 4 Le Parti Firmatarie stabiliscono la partecipazione di un delegato di Ferrovie dello Stato Italiane a riunioni del Comitato per la Legalità istituito tra il Ministero dell Interno e Confindustria, nell ambito delle quali verranno programmate le attività e monitorata la realizzazione delle iniziative congiunte oggetto del presente protocollo. Il Comitato riferirà semestralmente dell attività svolta e dei risultati conseguiti rispettivamente ai vertici del Ministero dell Interno, di Ferrovie dello Stato Italiane e di Confindustria. Roma, lì L Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Il Presidente di Confindustria Il Delegato per i rapporti con le Istituzioni preposte al controllo del territorio Il Ministro dell Interno

Allegato 1 Schema di riferimento di PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PREFETTURA DI. LA SOCIETÀ E L ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PREFETTURA DI, LA SOCIETA. E L ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI.. IN RELAZIONE A. PREMESSO CHE: al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione a tutela dell economia legale, si avverte l esigenza di salvaguardare l avvio di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società controllate ; si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali, mediante l'attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate a contrastare l azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione della malavita organizzata; permane l esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, stazioni appaltanti e Confindustria nella prevenzione nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche; è interesse della Società difendere l appalto oggetto del presente Protocollo.. da tentativi di infiltrazione mafiosa, fornendo il massimo contributo al fine di consentire un intensificazione degli interventi sul territorio ed un maggiore controllo; la Prefettura di. ai sensi dell art. 12 comma 4 del Dpr n. 252 del 3 giugno 1998 deve monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione alle attività oggetto di appalto, è ritenuto maggiore; con riferimento a tale intervento, le parti convengono di avviare un progetto di collaborazione basata su una sistematica e puntuale trasmissione di informazioni da parte della Società; è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con

estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a. euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a.. euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose. Le somme indicate sono al netto di i.v.a. ART.1 TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. ART. 2 In fase di procedura di gara, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a. euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a. euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a. euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante: a) assume l obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti,di acquisire dalla Prefettura di.. (e dalle altre competenti) le informazioni antimafia di cui all'art. l0 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/994; b) decorso il temine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che

le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d asta, ponendo a carico dell impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall autorità giudiziaria; II. l inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavori regolarmente occupati nel cantiere o nell opificio; d) La stazione appaltante sì impegna a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara,le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: Clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il.. dalla stazione appaltante con la Prefettura di e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti Clausola n. 2 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Clausola n. 3 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell immediato, da parte dell Autorità di pubblica sicurezza I attivazione di ogni conseguente iniziativa Clausola n. 4 La, sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente alta stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all art. 10 del D.P.R 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell impresa oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella

misura dei 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all impresa in relazione alla prima erogazione utile. Clausola n. 5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa. che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. Clausola n. 6 La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni specialistiche. Clausola n. 7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite. Clausola n. 8 La sottoscritta impresa espressamente ed irrevocabilmente: - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; - dichiara di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell atto stesso; - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi della presente clausola, ovvero non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto in oggetto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1456 c.c. per fatto e colpa della sottoscritta impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 3 In fase di esecuzione dell appalto: 1. Ferme restando le attuali previsioni di legge in materia di certificazione antimafia, la Prefettura, in ottemperanza all art. 12 comma 4 del Dpr n. 252 del 3 giugno 1998, estenderà i controlli sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata anche a società appaltatrici e subappaltatrici esenti da tale certificazione ed in particolare agli affidamenti/subaffidamenti di lavori sotto la soglia dei 154.937,07 euro nonché agli affidamenti/subaffidamenti di forniture e servizi per le tipologie ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa. 2. La stazione appaltante assume l obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all art. 10 dei D.P.R. n. 252/98 anche per gli affidamenti e subaffidamenti di forniture e servizi sensibili di cui al precedente comma 1: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell art.118 comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere, vitto e alloggiamento delle maestranze. 3. All informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria. 4. fuori dalle ipotesi disciplinate dal precedente Art. 2 lettera c), la Società si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d interesse, che comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all autorizzazione al subcontratto. 5. la Società si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già

stipulato o l autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento) qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall art. 10 comma 9 del D.P.R. 252/98; 6. la Società. si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiamo partecipato alla procedura di aggiudicazione dell appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 7. Il Prefetto, all esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate, provvederà ad informare l Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento d interesse. ART. 4 1. La Società assicura che trasmetterà, con cadenza periodica, informazioni/dati informatizzati contenenti gli elementi indicati nel documento allegato n. 1 al presente protocollo relativamente ai seguenti soggetti: a) appaltatori, subappaltatori di lavori e noli a caldo anche per importi sotto la soglia di 154.937,07 euro b) affidatari e subaffidatari di servizi e forniture aventi per oggetto: b1) trasporto a discarica; b2) smaltimento rifiuti; b3) fornitura e/o trasporto di terra; b4) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; b5) fornitura e/o trasporto di bitume; b6) forniture di ferro lavorato; b7) servizi di guardiania di cantiere; b9) noli a freddo di macchinari. La Società e la Prefettura potranno successivamente concordare l estensione delle informazioni ad ulteriori categorie di prestazioni. 2. Con la massima tempestività sarà richiesta, alle società appaltatrici e subappaltatrici, la documentazione per l aggiornamento delle informazioni allo scopo di ottenere, quanto più possibile, le informazioni necessarie preventivamente alla stipula dei contratti.

3. La Prefettura di. qualora a seguito dell attività di monitoraggio rilevi tentativi di infiltrazione mafiosa, provvederà a trasmettere, in forma riservata alla Società, apposita informazione ai sensi dell art. 10 del Dpr n. 252 del 3 giugno 1998 in esito alla quale la Società. adotterà i conseguenti provvedimenti nei confronti dell impresa interessata. 4. Su convocazione della Prefettura.. saranno tenuti specifici incontri tra la medesima Prefettura, gli organi investigativi da questa eventualmente invitati, e la Società.. nel corso dei quali esaminare congiuntamente l andamento del progetto e delle relative attività critiche, il programma degli affidamenti e subaffidamenti previsti nonché ulteriori eventuali problematiche. 5. L acquisizione ed il trattamento dei dati oggetto del presente protocollo sono disciplinati dagli artt. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 6. Resta fermo che le procedure di affidamento e subaffidamento oggetto del presente atto rimangono esclusivamente disciplinate dalle vigenti norme di legge. ART. 5 Il presente protocollo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, è aperto all adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate. Lì.. Il Prefetto di. La Società.. Associazione degli industriali.

Allegato 1 INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI E SUBAFFIDAMENTI La trasmissione delle informazioni relative agli affidamenti e ai subaffidamenti saranno contenute in tre tabelle raggruppate in una scheda, ad ogni singola società è assegnata una scheda. Le tre tabelle contengono, in campi diversi, tutti i dati relativi alle società (1 Tabella), ai nominativi delle persone fisiche inserite nei certificati delle C.C.I.A.A. che ricoprono cariche sociali all interno della società stessa, con le relative dichiarazioni dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato; inoltre allo scopo di disporre di una situazione storica delle imprese, la tabella cariche sociali e loro conviventi, contiene una sottotabella denominata ex cariche sociali e loro conviventi nella quale vengono trasferite tutte le persone fisiche che hanno ricoperto precedentemente cariche nelle società (2 Tabella) e gli affidamenti o subaffidamenti che esse avranno ottenuto (3 Tabella) e più dettagliatamente: 1 Tabella - Società ragione sociale oggetto sociale capitale sociale data di costituzione sede sociale ulteriori sedi composizione societaria (solo per affidamenti e subaffidamenti di lavori) 2 Tabella - Cariche sociali e loro conviventi/ Ex cariche sociali e loro conviventi cognome nome sesso data di nascita codice fiscale qualifica luogo di nascita 3 Tabella -Affidamenti e Subaffidamenti eventuale A.T.I. o consorzio di appartenenza eventuale quota di partecipazione all A.T.I. ruolo di appaltatrice o subappaltatrice impresa da cui ha ottenuto l affidamento (lavoro, fornitura o servizio) oggetto

data della richiesta data dell aggiudicazione importo La società dispone inoltre, di un «elenco segnalati» nel quale sono indicati i nominativi delle persone fisiche che hanno ricoperto cariche nell ambito società oggetto di provvedimenti interdittivi da parte delle competenti Prefetture.