Editrice. Riflessioni sui benefici fiscali concessi a chi ricorre alle mediazioni, alle negoziazioni assistite e agli arbitrati



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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Riflessioni sui benefici fiscali concessi a chi ricorre alle mediazioni, alle negoziazioni assistite e agli arbitrati Articolo di Alessandra MEI Sommario: Premessa 1. I vantaggi fiscali della mediazione civile e commerciale 1.1 il credito di imposta ex art. 20 d.lgs 28/10 2. I benefici fiscali degli accordi conclusivi delle negoziazioni assistite e dei lodi arbitrali 3. Confronti tra le une e le altre. 4. Riflessioni conclusive. Premessa Recentemente, è stato adottato un decreto interministeriale con il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 132/2015 1, si dispongono incentivi fiscali in favore di coloro che hanno optato ovvero opteranno per il ricorso alle misure di degiurisdizionalizzazione 2 introdotte con il d.l. 132/14 3. Invero, con il decreto in commento, il Ministro della Giustizia ha riconosciuto alle parti che abbiano concluso successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 132/14 ovvero che concluderanno positivamente una 1 Pubblicata in G.U. il 20.8.2015, in vigore dal 21.8.2015 2 Rif. alla convenzione di negoziazione assistita ovvero al trasferimento in sede arbitrale delle liti pendenti in primo o secondo grado 3 convertito con modifiche dalla legge 162/14

negoziazione assistita, con l ausilio di soggetti abilitati ex art. 2 co. 1 l. 162/14 4 ad assistere le parti durante il procedimento negoziatorio, un credito d imposta proporzionato al compenso corrisposto al proprio legale fino ad 250,00 e comunque non superiore al limite di spesa stanziato che nel 2016 è pari a 5 milioni di euro. Analogo incentivo è attribuito, nella stessa misura e con i medesimi limiti, a chi abbia scelto ovvero scelga di ricorrere all arbitrato per la risoluzione aggiudicativa del conflitto e che pertanto abbia corrisposto ovvero corrisponderanno il compenso ad un arbitro 5 ovvero ad un collegio arbitrale 6. Sebbene è apprezzabile, a parere di chi scrive, il fine perseguito di favorire il ricorso alle misure di degiurisdizionalizzazione e per l effetto la deflazione del contenzioso giudiziale coerentemente con gli scopi perseguiti dal legislatore nella introduzione delle cd misure di degiurisdizionalizzazione, nel confronto con altre riconosciute in favore di diverso 7 rimedio a.d.r. il quantum appare troppo inferiore e pertanto necessita di un trattamento analogo a quest ultimo. Invero, a tal proposito giova ricordare che lo stesso beneficio massimo riconosciuto oggi alle negoziazioni assistite e agli arbitrati conclusi con esito positivo, è previsto nell ambito dell art. 20 d.lgs 28/10 in caso di insuccesso della mediazione. Come vedremo più avanti, infatti, il credito di imposta riconosciuto alle mediaconciliazioni concluse positivamente arriva fino ad 500,00. Ciò premesso per comprendere le ragioni che inducono l autrice del presente articolo a ritenere necessari ma non sufficienti gli incentivi adottati con il decreto in esame per favorire un maggior utilizzo delle misure di degiurisdizionalizzazione, è opportuna una breve analisi delle normative in ordine ai vantaggi fiscali derivanti dalla mediaconciliazione. 1. I vantaggi fiscali della mediazione civile e commerciale e il dovere di informativa A tal proposito, giova ricordare che gli artt. 17 e 20 d.lgs 28/10 prevedono dei benefici fiscali dei quali peraltro l Avvocato, all atto del conferimento del mandato professionale, deve darne contezza per iscritto al 4 Riferimento ad avvocati ordinari ovvero stabiliti iscritti all albo ex art.6 d.lgs 96/01 7 Rif. alla mediazione civile e commerciale ex d.lgs. 28/10

proprio cliente spiegando altresì in cosa consistono. Tale prescrizione serve principalmente a mettere gli assistiti a conoscenza della possibilità ovvero della obbligatorietà 8 di cercare di risolvere stragiudizialmente la controversia avvalendosi dell istituto della mediazione in alternativa al classico ricorso alla giurisdizione statale. Al riguardo, si ricordi che la sanzione comminata dall art. 4 co. 3 quarta parte d.lgs. 28/10 in caso di mancata o inesatta informativa della possibilità di esperire una mediazione innanzi ad un organismo di mediazione 9 accreditato dal Ministero della giustizia territorialmente competente è quella dell annullabilità del contratto di mandato professionale concluso tra l avvocato e il proprio cliente. Quanto ai benefici fiscali della mediazione e della conciliazione sono contenuti negli artt. 17 e 20 d.lgs. 28/10. Quanto al primo 10, il secondo comma dispone l esenzione dall imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto per ogni atto, documento e/o provvedimento relativo al procedimento di mediazione. Il terzo comma, invece, dispone l esenzione dall imposta di registro del verbale di accordo conciliativo fino al valore di 50.000. La prima 11 è stata infatti definita da taluni 12 un esenzione totale mentre la seconda 13 è classificata dal medesimo autore di tipo parziale in quanto tale esenzione è concessa per l intero agli accordi conciliatori di valore pari o inferiore ai 50.000 mentre per le conciliazioni di valore superiore, l imposta è dovuta solo per l eccedenza. 8 Rif. alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili rientranti in una delle materie indicate ex at. 5 co. 1 bis d.lgs 28/10 9 A tal proposito si ricorda che solo quelli accreditati presso il Ministero della Giustizia nel registro generale, sezione pubblica o privata sono abilitati a svolgere il servizio di mediazione civile e commerciale ai sensi del d.lgs 28/10 e, a seguito delle novelle introdotte dal d.l. 69/13 convertito con modifiche dalla legge 98/13 l istanza di mediazione deve essere depositata presso un organismo avente sede nel territorio del circondario del Tribunale competente a conoscere il giudizio. Per approfondimenti sull argomento si vedano necessariamente Antonio Gerardo Diana, Giuseppe Maria Riccio, Corinne Isoni e Maurizio Quaranta in Manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale obbligatoria e facoltativa Cedam 2014, a cura di Cosimo Maria Ferri, il primo all interno del Cap. III, il secondo al cap VI par. 6 sui requisiti degli organismi di mediazione e la procedura per accreditarsi, il terzo al cap VI par 21.4 e21.5 sul criterio di competenza per la presentazione dell istanza di mediazione e sulla sua derogabilità se tuttel le parti sono d accordo. 10 Rif. art.. 17 d.lgs. 28/10 11 Rif. esenzione contenuto all art. 17 co. 2 d.lgs. 28/10 12 Rif. Corinne Isoni, manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale obbligatoria e facoltativa (a cura di Cosimo Maria Ferri), cedam 2014, cap VI par 32.3 13 Rif. esenzione ex art. 17 co. 3 d.lgs 28/10

Quanto al secondo 14, invece, riconosce un credito di imposta a coloro che intraprendano o abbiano intrapreso un procedimento mediatorio al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della lite con tetti diversi a seconda che le parti siano pervenute o meno ad un accordo di conciliazione grazie alla professionalità del mediatore designato dall organismo di mediazione. Nel primo caso, invero, è prevista la concessione di un credito di imposta commisurato all indennità sostenuta da ciascuna parte all organismo e comunque non superiore ad 500,00, mentre nel secondo la soglia massima del suddetto credito di imposta non può superare la metà di quello concesso alle mediazioni concluse con esito positivo. 1.1 il credito di imposta ex art. 20 d.lgs 28/10: funzioni, modalità e limiti Come osservato da taluni 15 in dottrina, il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle parti che abbiano fatto uso delle mediazioni per cercare, con l ausilio dei mediatori nominati 16 dagli organismi di mediazione, di comporre bonariamente una lite premiando con un maggiore incentivo coloro che tramite il suddetto rimedio A.D.R. siano pervenute ad un accordo di conciliazione, quale fine stessa dell attività mediatoria, ha la funzione di stimolare sia l uso dello strumento alternativo al processo sia il suo obbiettivo:le conciliazioni. Infatti, il legislatore all art. 20 d.lgs 28/10 ha previsto la concessione di un credito di imposta, non superiore ad 250,00 in favore delle parti che si siano rivolte ad organismi di mediazioni pubblici o privati purché accreditati dal Ministero della giustizia per cercare una soluzione stragiudiziale ai loro conflitti anche in caso di esito infausto delle attività mediatorie svolte dal professionista. Un credito di imposta superiore 17, invece, è riconosciuto a chi riesca a pervenire ad un accordo di conciliazione mediante le mediazioni civili e commerciali. 14 Rif. art. 20 d.lgs 28/10 15 Rif. Corinne Isoni, manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale obbligatoria e facoltativa (a cura di Cosimo Maria Ferri), cedam 2014, cap VI par. 32.3 16 Per approfondimenti sui criteri di nomina dei mediatori si veda Giuseppe Maria Riccio in manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale obbligatoria e facoltativa (a cura di Cosimo Maria Ferri), cedam 2014, cap VI par 22 17 E comunque non oltre i 500,00 euro

La ragione della diversità del trattamento, come osservato da taluni in dottrina 18 risiede nell incentivo non tanto a ricorrere alle mediazioni quanto al risultato cui esse ambiscono: accordare le parti. Insomma va si incentivato lo strumento ma soprattutto il suo scopo ovverosia la conciliazione. Le modalità di concessione del credito d imposta sono indicate dai commi 3, 4 e 5 del suddetto art. 20 d.lgs 28/10. Quanto al primo, è previsto che il Ministero della Giustizia comunichi ai beneficiari l ammontare esatto del credito d imposta ad essi spettante con trasmissione telematica periodica all Agenzia delle Entrate dell elenco dei beneficiari e dei rispettivi crediti d imposta concessi a ciascuno di essi. Quanto alle concrete modalità di corresponsione il legislatore dispone che il credito d imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi in compensazione con le voci a debito per i titolari di partita iva e in detrazione dell imposta sui redditi per le persone fisiche. La misura degli incentivi suddetti può subire delle variazioni a ribasso di anno in anno in quanto ai sensi dell art. 20 co. 2 d.lgs 28/10, dal 2011 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo, il Ministero della Giustizia deve emanare un d.m. determinando l ammontare delle risorse a valere sul Fondo Unico Giustizia ex l. 181/2008 nonché individuare il credito d imposta spettante alle parti per ogni mediazione tenendo conto da un lato delle misure stanziate e dall altro dei limiti massimi previsti dal primo comma della suddetta disposizione. 1.2 esenzione dell imposta di registro fino a 50.000 Come già accennato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell art. 17 d.lgs.28/10, è prevista una esenzione dal versamento dell imposta di registro del verbale di conciliazione conclusivo della mediazione sino alla soglia dei 50.000. Per le controversie aventi un valore superiore al predetto importo l esenzione opera parzialmente essendo comunque dovuta l imposta per l eccedenza. 18 Rif. Corinne Isoni, manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale obbligatoria e facoltativa (a cura di Cosimo Maria Ferri), cedam 2014, cap VI par. 32.3

2. I benefici fiscali degli accordi conclusivi delle negoziazioni assistite e dei lodi arbitrali: confronti con quelli relativi alle mediazioni e alle conciliazioni Come già accennato in premessa, qualche giorno fa il Ministro della Giustizia ha firmato il decreto interministeriale con cui, in esecuzione dell art. 21 bis l 190/14, si incentiva il ricorso alle misure di degiurisdizionalizzazione prevedendo crediti di imposta in proporzione al compenso corrisposto dalle parti ai rispettivi legali 19 ovvero ad uno o più arbitri 20 e comunque non superiore ad 250 da portarsi in compensazione ovvero in detrazione sui redditi a seconda che i soggetti beneficiari siano rispettivamente titolari di partita iva oppure persone fisiche. Allo scopo, per il 2016, sono stati stanziati dal Ministro Orlando 5 milioni di euro, sottratti dal Fondo Unico Giustizia di cui all art. 1 co. 96 L. 190/14 21. Il Ministro, dunque, riconosce benefici fiscali, diversamente dalle mediazioni ai sensi del d.lgs 28/10, esclusivamente alle negoziazioni assistite che si concludano positivamente e non anche alle attività negoziatorie svolte al fine (incompiuto) di accordarsi. Ciò posto, è doveroso altresì osservare che le politiche intraprese in questi ultimi tempi 22, seppur con le diversità segnalate, sembrano dirigersi in favore delle negoziazioni assistite e delle soluzioni arbitrali in quanto, a differenza di quanto accaduto per le agevolazioni fiscali delle mediazioni, a meno di un anno dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute negli art. 1 e 3 della legge di conversione del d.l. 132/14, ed entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 83/15, il Ministro della Giustizia, in attuazione della delega conferitagli dall art. 21 bis della suddetta legge, ha già firmato il decreto recante incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione nei limiti della spesa pubblica prevista per il 2016 pari a 5 milioni di euro. cosa che gli organismi di mediazione ancora attendono da diverso tempo. Infatti, secondo le disposizioni contenute nell art. 20 co. 2 d.lgs. 28/10 il Ministro dovrebbe determinare l ammontare delle risorse 19 Con riferimento alle negoziazioni assistite 20 Rif. alle controversie civili pendenti in primo o secondo grado trasferite in sede arbitrale ex art.1 l. 162/14 21 In vigore dal 1 gennaio 2015 22 Rif. alle disposizioni contenute nel d.l. 132/14 converitito con modifiche dall legge 162/14, a quelle dettate dal d.l. 83/15 convertito con modifiche dalla legge 132/15 nonché al d.m. in commento attuativo dell art. 21 bis l 132/15

destinate ai crediti di imposta delle mediazioni e delle conciliazioni entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2011 cosa che, slavo errore, non risulta ancora aver fatto. 3. Riflessioni conclusive Come già detto in altra sede 23, sembra che il legislatore si sia voluto munire di ulteriori strumenti che potrebbero aiutare il raggiungimento dello scopo di ridurre quanto più possibile il ricorso alla giurisdizione statale su problematiche che, essendo nella disponibilità delle parti, potrebbero essere risolte diversamente. Gli strumenti alternativi forniti dal legislatore sono, ad oggi, diversi in quanto accanto alle mediazioni civili e commerciali, se ne affiancano degli altri 24 tra i quali la negoziazione assistita in materia civile e commerciale. Ai sensi dell art. 3 l. 162/14, la negoziazione assistita è obbligatoria nelle controversie in cui la mediazione ha fallito 25 nonché in quelle aventi ad oggetto richieste di pagamento pari o inferiori ad 50.000 non rientranti nelle ipotesi dettate dall art. 5 co. 1 bis d.lgs 28/10 anche se, salvo ripensamenti del legiferante, nel 2017 l obbligatorietà della mediazione cesserà e pertanto le negoziazioni assistite potranno sostituirsi totalmente alle mediazioni volontarie. Frattanto, il legislatore e il Ministero saranno in grado di valutare la bravura o meno dei soggetti oggi abilitati a negoziare e confrontare i risultati con quelli delle mediazioni onde valutare lo strumento più efficace per il raggiungimento del comune scopo: la riduzione del numero dei processi nelle materie in cui è possibile accordarsi. Purtroppo, non sono ancora disponibili i primi dati relativi alle negoziazioni assistite ma certamente un aiuto in favore di queste ultime è stato dato anche dal d.m. 139/14 26 laddove all art. 14 bis co. 1 27, tra le altre modifiche apportate al d.m. 180/10, prevede che Il mediatore non può 23 Rif. Mei A., commento a prima lettura sulle misure di degiurisdizionalizzazione pubblicato il 27.11.2014 su www.lanuovproceduracivile.com 24 Rif. alle misure di degiurisdizionalizzazione (arbitrato, negoziazione assistita in materia civile, commerciale e familiare) nonché le modifiche introdotte dal d.lgs 130/2015 24 agli art 140 e seguenti del codice del consumo. 25 Rif. alla materia risarcitoria dei danni derivante da circolazione stradale e navale che, è scomparsa in sede di redazione dell art 5 co. 1 bis d.lgs 28/10 26 Pubblicato in g.u. 221 del 23.9.14 27 Introdotta dal d.m. 139/14

essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Invero, perché mai gli avvocati dovrebbero far spendere ulteriori denari ai propri clienti, soprattutto in un momento di crisi come quella che si sta vivendo in questi ultimi anni, facendo sostenere anche le spese per le indennità dovute all organismo se agli avvocati, anche stabiliti, è data la possibilità di risolvere la questione tra colleghi in un tavolo negoziale che, se da frutti, offre le stesse garanzie del procedimento mediatorio pervenendo anche qui ad un titolo esecutivo? Sarebbe tuttavia opportuno, oltre che auspicabile, un intervento del legislatore che riformi altresì la normativa regolante l abilitazione alla professione forense. Ciò in considerazione del fatto che la funzione dell Avvocato è in continuo mutamento. Infatti mentre fino a qualche anno fa, le abilità richieste a costui erano quasi esclusivamente defensionali, a seguito delle recenti riforme sui sistemi ADR all Avvocato odierno alla predetta capacità tecnico-giuridica di difendere al meglio gli interessi del proprio cliente nelle aule di giustizia si affianca quella negoziale. Infatti, quello che prima era uno spazio residuale dell attività stragiudiziale del legale, oggi tale ambito appare non essere più secondario rispetto al processo. Editrice