REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 8/ 11 DEL
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- Cornelia Giuliani
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1 DELIBERAZIONE N. 8/ 11 Oggetto: L.R , n. 4, art. 27, commi 9 e 12 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali di sviluppo). Modifica delle direttive e dei criteri di attuazione approvati con Delib.G.R. n. 34/7 del Il Presidente della Regione, ed Assessore ad interim della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che è stata avviata la procedura speciale, volta ad accelerare la riscossione dei crediti vantati dall Amministrazione regionale, prevista dall art. 27, commi 9 e 12, della L.R n. 4. Le direttive e i criteri di attuazione sono stati approvati con la deliberazione n. 34/7 del Gli Istituti di Credito, anche se in ritardo rispetto ai tempi fissati nelle direttive, hanno ordinato le posizioni debitorie in applicazione dell art. 2 dell Allegato alla Delib.G.R. n. 34/7 del , e hanno trasmesso i relativi elenchi agli Assessorati competenti per materia corredati dei calcoli richiesti. A questo riguardo, il Presidente segnala che la situazione di fatto, emersa dall analisi dei dati acquisiti, suggerisce l opportunità di integrare e modificare i criteri e le direttive concernenti il seguito della procedura nell intento di facilitare l adesione alle transazioni del numero maggiore possibile di soggetti interessati. Ciò anche in ragione dei fini perseguiti dalla norma, vale a dire quello di favorire la celerità della riscossione dei crediti vantati dall Amministrazione regionale e quello della chiusura del maggior numero di pratiche in contenzioso. In particolare, si osserva che le proposte transattive formulate dalla Regione, per generare un interesse apprezzabile in capo al debitore alla chiusura della lite, devono tradursi in uno sconto significativo sull attuale esposizione debitoria dello stesso, fermo restando che lo sconto massimo praticabile in sede di proposta transattiva non può comunque superare l ammontare degli interessi 1/ 8
2 moratori. Il Presidente conclude sul punto evidenziando l opportunità di modificare le direttive prevedendo che il calcolo degli interessi legali sia condotto applicando il tasso legale calcolato tempo per tempo e maturato alla data del , con un tetto massimo del 5% per i periodi in cui lo stesso era superiore. Il Presidente riferisce ora su alcune anomalie riscontrate al fine di proporre i rimedi più opportuni. In taluni casi la somma del capitale scaduto e degli interessi legali tempo per tempo al 31 ottobre 2006 con il tetto massimo del 5%, confrontata rispetto all esposizione debitoria, genera uno sconto superiore agli interessi di mora. In tali casi il Presidente propone di limitare lo sconto all ammontare complessivo degli interessi di mora poiché la Regione praticando uno sconto maggiore agli interessi moratori contravverrebbe ai principi in materia di aiuti di stato alle imprese. Per lo stesso motivo deve ritenersi che, pur nel silenzio dell art. 27, comma 9 della L.R n. 4, dove si fa riferimento solo al capitale scaduto e agli interessi legali, la Regione non possa rinunciare anche alle spese di recupero. Pertanto ad integrazione delle direttive il Presidente propone di prevedere che per ciascuna pratica l importo della transazione sia composto dalla somma del capitale scaduto, delle spese e degli interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5%. Il Presidente riferisce che in taluni casi la somma del capitale scaduto e degli interessi legali come sopra precisati, supera l esposizione debitoria. È evidente che tali posizioni dovranno essere stralciate dagli elenchi e per esse non si dovrà addivenire ad alcuna proposta transattiva. Il Presidente, inoltre, riferisce che dagli elenchi trasmessi dalle banche si evince che le pratiche per le quali non sarebbe conveniente per la Regione la sottoposizione a transazione, in quanto munite di garanzie idonee, ammontano a 205 su un totale di 4.056, per una esposizione pari a su un totale di Tali garanzie, tuttavia, coprono esclusivamente il capitale originariamente concesso che è di gran lunga inferiore all attuale esposizione debitoria. Si aggiunga che solo 115 garanzie su 205 sono ipotecarie. Il Presidente osserva, pertanto, che non vi sono ragioni sufficienti per escludere dalla proposta transattiva le pratiche garantite. Il Presidente ritiene opportuno che le direttive precisino che dall entrata in vigore delle presenti modifiche le banche siano autorizzate a chiedere, tramite i legali che agiscono in giudizio, la sospensione (ossia un rinvio e non la rinuncia agli atti) delle liti pendenti poiché è in corso una 2/ 8
3 transazione col debitore. Il Presidente ritiene opportuno che le direttive precisino, inoltre, che le Banche, laddove i debitori abbiano continuato ad effettuare versamenti successivamente al , siano autorizzate ad imputare a far data dal i pagamenti ricevuti a capitale anziché ad interessi moratori, operando tale imputazione retroattivamente solo nell ipotesi in cui il debitore accetti la transazione con la Regione. In considerazione di quanto sopra, si rende opportuna una integrazione delle direttive. Il ritardo con cui i dati sono pervenuti all Amministrazione regionale rende necessaria, inoltre, l adozione di disposizioni che consentano l aggiornamento delle scadenze fissate nelle direttive esistenti per le fasi della procedura ancora da compiere. Con riferimento alla deliberazione della Giunta n. 34/7 del , essa resta in vigore, così come gli articoli 1 e 2 del relativo Allegato, i quali hanno già prodotto i loro effetti. Le modifiche da apportare alle direttive sono le seguenti. L art. 3 delle direttive allegate alla Delib.G.R. n. 34/7 del 2006 è così sostituito: Art. 3 Formulazione delle proposte transattive ai soggetti debitori 1. Ciascuna Banca, sulla base degli elenchi trasmessi agli Assessorati competenti, calcola per ogni singola posizione l importo oggetto della proposta di transazione costituito da capitale scaduto, interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5%, maturati alla data del e le spese, prescindendo dall esistenza o meno di garanzie, e previo stralcio delle posizioni in cui l importo come sopra calcolato supera o è pari all esposizione debitoria. Nelle ipotesi in cui la somma del capitale scaduto, degli interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5% e delle spese, confrontata rispetto all esposizione debitoria, generi uno sconto superiore agli interessi di mora, le Banche quantificano l ammontare della proposta transattiva decurtando dall esposizione complessiva i soli interessi di mora. 2. Ciascuna Banca formula e trasmette le proposte transattive ai soggetti debitori, e per conoscenza agli eventuali fideiussori, entro e non oltre il / 8
4 3. Ciascuna Banca trasmette agli Assessorati competenti entro il l elenco delle posizioni di cui al comma precedente con l importo oggetto della proposta di transazione, costituito secondo quanto stabilito al comma 1, attestando la completezza, la correttezza dei dati e che le medesime posizioni si trovano in contenzioso giurisdizionale alla data del Al fine della formulazione e della successiva definizione delle proposte transattive, la Banca è autorizzata ad agire in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna. 5. La Banca è autorizzata a chiedere, tramite i legali che agiscono in giudizio, la sospensione (ossia un rinvio e non la rinuncia agli atti) delle liti pendenti poiché è in corso una transazione col debitore. L art. 4 è così sostituito: Art. 4 Contenuto obbligatorio della proposta transattiva 1. Ciascuna proposta transattiva, inviata dalla Banca in nome e per conto della Regione al debitore, contiene al suo interno: a) La quantificazione della proposta transattiva costituita dal versamento, da effettuare in un unica soluzione entro il , da parte dell impresa debitrice del capitale scaduto, delle spese e degli interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5% e maturati alla data del 31 ottobre 2006 e la conseguente rinuncia da parte della Regione di quella misura di interessi di mora pari alla differenza tra l esposizione complessiva e l importo della proposta transattiva. Nelle ipotesi in cui la somma del capitale scaduto, degli interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5% e delle spese, confrontata rispetto all esposizione debitoria, sia inferiore alla differenza tra l esposizione complessiva e la totalità degli interessi di mora maturati al , l importo della proposta transattiva va calcolato decurtando dall esposizione complessiva i soli interessi di mora. b) L avviso all impresa debitrice che la transazione non incide in alcun modo sui vincoli e gravami previsti dalle leggi di agevolazione e dalle relative direttive di attuazione. 4/ 8
5 c) L avviso all impresa debitrice che, ai sensi dell art. 27, comma 12 della L.R. 4/2006, in caso di rifiuto della proposta, l Amministrazione regionale procederà alla cessione a terzi del credito vantato nei suoi confronti comprensivo di capitale, spese, interessi di mora, interessi convenzionali. d) L obbligo dell impresa debitrice di comunicare alla Banca e all Assessorato competente la propria adesione, o il rifiuto di aderire alla proposta, entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di transazione. La mancata risposta entro tale termine sarà valutata come rifiuto di aderire alla proposta. L eventuale adesione prevede l impegno a saldare il dovuto, in un unica soluzione, entro il 31 luglio e) L avviso, per i soli debitori che abbiano continuato ad effettuare versamenti successivamente al , che l adesione alla transazione autorizza la Banca a calcolare nuovamente gli importi della transazione imputando a far data dal i pagamenti ricevuti a capitale anziché ad interessi moratori. L art. 5 è così sostituito: Art. 5 Trasmissione degli elenchi in esito alla procedura 1. La Banca trasmette all Assessorato competente per materia, e per conoscenza all Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio, entro e non oltre il , gli elenchi suddivisi per legge di agevolazione, delle imprese che hanno effettuato il pagamento a saldo e stralcio, con la menzione dei relativi importi, e di quelle che non hanno provveduto al pagamento. Alla data del la Banca riversa in conto entrate della Regione, con le modalità ordinarie, gli importi riscossi. 2. Le imprese che, alla scadenza del termine fissato per il pagamento, non avranno provveduto al saldo del debito decadranno dal beneficio della transazione e saranno inserite negli elenchi delle imprese che non hanno aderito alla proposta di transazione, il cui rapporto formerà oggetto di cessione a terzi secondo quanto stabilito all art. 4, comma 1, lett. c) della presente direttiva. Gli articoli 6 e 7 delle direttive di cui alla deliberazione n. 34/7 del rimangono invariati. 5/ 8
6 La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, anche Assessore ad interim della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, e di concerto con gli Assessori dell Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dell Industria, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, del Turismo, Artigianato e Commercio, della Difesa dell Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale della Presidenza DELIBERA di approvare le modifiche ed integrazioni agli articoli 3, 4, e 5 dell allegato della deliberazione n. 34/7 del , con la quale sono state approvate le direttive ed i criteri di attuazione dell art. 27, commi 9 e 12 della L.R. n. 4 del , come di seguito indicate: L art. 3 è così sostituito: Art. 3 Formulazione delle proposte transattive ai soggetti debitori 1. Ciascuna Banca, sulla base degli elenchi trasmessi agli Assessorati competenti, calcola per ogni singola posizione l importo oggetto della proposta di transazione costituito da capitale scaduto, interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5%, maturati alla data del e le spese, prescindendo dall esistenza o meno di garanzie, e previo stralcio delle posizioni in cui l importo come sopra calcolato supera o è pari all esposizione debitoria. Nelle ipotesi in cui la somma del capitale scaduto, degli interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5% e delle spese, confrontata rispetto all esposizione debitoria, generi uno sconto superiore agli interessi di mora, le Banche quantificano l ammontare della proposta transattiva decurtando dall esposizione complessiva i soli interessi di mora. 2. Ciascuna Banca formula e trasmette le proposte transattive ai soggetti debitori, e per conoscenza agli eventuali fideiussori, entro e non oltre il Ciascuna Banca trasmette agli Assessorati competenti entro il l elenco delle posizioni di cui al comma precedente con l importo oggetto della proposta di transazione, costituito secondo quanto stabilito al comma 1, attestando la completezza, la correttezza dei 6/ 8
7 dati e che le medesime posizioni si trovano in contenzioso giurisdizionale alla data del Al fine della formulazione e della successiva definizione delle proposte transattive, la Banca è autorizzata ad agire in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna. 5. La Banca è autorizzata a chiedere, tramite i legali che agiscono in giudizio, la sospensione (ossia un rinvio e non la rinuncia agli atti) delle liti pendenti poiché è in corso una transazione col debitore. L art. 4 è così sostituito: Art. 4 Contenuto obbligatorio della proposta transattiva 1. Ciascuna proposta transattiva, inviata dalla Banca in nome e per conto della Regione al debitore, contiene al suo interno: a) La quantificazione della proposta transattiva costituita dal versamento, da effettuare in un unica soluzione entro il , da parte dell impresa debitrice del capitale scaduto, delle spese e degli interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5% e maturati alla data del 31 ottobre 2006 e la conseguente rinuncia da parte della Regione di quella misura di interessi di mora pari alla differenza tra l esposizione complessiva e l importo della proposta transattiva. Nelle ipotesi in cui la somma del capitale scaduto, degli interessi legali calcolati tempo per tempo con un tetto massimo del 5% e delle spese, confrontata rispetto all esposizione debitoria, sia inferiore alla differenza tra l esposizione complessiva e la totalità degli interessi di mora maturati al , l importo della proposta transattiva va calcolato decurtando dall esposizione complessiva i soli interessi di mora. b) L avviso all impresa debitrice che la transazione non incide in alcun modo sui vincoli e gravami previsti dalle leggi di agevolazione e dalle relative direttive di attuazione. c) L avviso all impresa debitrice che, ai sensi dell art. 27, comma 12 della L.R. 4/2006, in caso di rifiuto della proposta, l Amministrazione regionale procederà alla cessione a terzi del credito vantato nei suoi confronti comprensivo di capitale, spese, interessi di mora, interessi convenzionali. 7/ 8
8 d) L obbligo dell impresa debitrice di comunicare alla Banca e all Assessorato competente la propria adesione, o il rifiuto di aderire alla proposta, entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di transazione. La mancata risposta entro tale termine sarà valutata come rifiuto di aderire alla proposta. L eventuale adesione prevede l impegno a saldare il dovuto, in un unica soluzione, entro il 31 luglio e) L avviso, per i soli debitori che abbiano continuato ad effettuare versamenti successivamente al , che l adesione alla transazione autorizza la Banca a calcolare nuovamente gli importi della transazione imputando a far data dal i pagamenti ricevuti a capitale anziché ad interessi moratori. L art. 5 è così sostituito: Art. 5 Trasmissione degli elenchi in esito alla procedura 1. La Banca trasmette all Assessorato competente per materia, e per conoscenza all Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio, entro e non oltre il , gli elenchi suddivisi per legge di agevolazione, delle imprese che hanno effettuato il pagamento a saldo e stralcio, con la menzione dei relativi importi, e di quelle che non hanno provveduto al pagamento. Alla data del la Banca riversa in conto entrate della Regione, con le modalità ordinarie, gli importi riscossi. 2. Le imprese che, alla scadenza del termine fissato per il pagamento, non avranno provveduto al saldo del debito decadranno dal beneficio della transazione e saranno inserite negli elenchi delle imprese che non hanno aderito alla proposta di transazione, il cui rapporto formerà oggetto di cessione a terzi secondo quanto stabilito all art. 4, comma 1, lett. c) della presente direttiva. Gli articoli 6 e 7 delle direttive di cui alla deliberazione n. 34/7 del rimangono invariati. di dare mandato alla Presidenza perché trasmetta le presenti modifiche ed integrazioni delle direttive agli Istituti di Credito interessati. Il Direttore Generale Fulvio Dettori Il Presidente Renato Soru 8/ 8
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