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Pubblicato il 21/09/2016 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

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Transcript:

N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6710 del 2011, proposto da: Annalisa Gianfreda, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco La Gattuta, Simone Pierpaolini, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo, in Roma, viale Anicio Gallo,194; contro 1 / 6

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Prezioso, e domiciliata presso l Avvocatura regionale, in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; nei confronti di Massimo Stazi, Alberto Sasso D'Elia; per l'annullamento della determina n. a1198/11 con cui in esecuzione delle sentenze n. 3108/08 del Tar Lazio e n. 195/10 della Corte Costituzionale con cui è stata annullata la determinazione n. 1951/02 di inquadramento nella qualifica dirigenziale - risarcimento danni. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese. Visti tutti gli atti della causa. Relatore, alla camera di consiglio del giorno 31 agosto 2011, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d udienza. 2 / 6

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con atto (n. 6770/2011) la sig.ra Annalisa Gianfreda, dipendente della Regione Lazio appartenente alla VIII qualifica funzionale, in quiescenza dal 28.12.2007, ha adito questo Tribunale per l annullamento della determinazione regionale, in epigrafe indicata, con la quale, in esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 3108/2008 e della sentenza della Corte Costituzionale, e stato disposto l annullamento d ufficio del pregresso suo inquadramento nella qualifica dirigenziale (con decorrenza giuridica 26.7.1996 ed economica dal 26.6.2002), in attuazione dell art. 22, comma 8 della legge regionale n. 5/1996 e di un successivo regolamento n. 2/2001, al fine di superare le sperequazioni economiche e giuridiche con altre categorie di dipendenti regionali, destinatari di disposizioni normative regionali di maggior favore. Riferisce che, contestualmente all adozione del provvedimento oggetto della presente impugnativa, la Regione intimata ha disposto il suo reinquadramento nella VIII qualifica funzionale. Avverso la determinazione regionale n. A1198 del 17.12.2011, in epigrafe menzionata, la sig.ra Gianfreda ha dedotto le seguenti censure: a) Violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990 e difetto d istruttoria. b) Violazione dell art. 31 nonies della legge n. 241/1990 e dell art. 1, comma 136 della legge n. 311/2004; eccesso di potere per ingiustizia manifesta. c) Violazione dell art. 136, comma 1 della Costituzione per estensione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale ad un rapporto di lavoro gia cessato. 3 / 6

d) Violazione dell art.3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere sotto differenti profili. e) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. f) Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell azione amministrativa. Si e costituita in giudizio la Regione Lazio che ha eccepito, in via pregiudiziale, l inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché controdedotto, nel merito, l infondatezza dei motivi di doglianza. Il Collegio ritiene doversi preliminarmente pronunciare sull eccezione di difetto di giurisdizione. L eccezione e suscettibile di positiva definizione e, pertanto, va accolta. Giova rilevare che la domanda attorea è finalizzata all annullamento della determinazione regionale con cui e stato disposto l annullamento d ufficio dell inquadramento della sig.ra Gianfreda nella qualifica dirigenziale dei ruoli regionali, con conseguente suo reinquadramento (ora per allora) nella VIII qualifica funzionale. Orbene, il Collegio osserva che nell ambito del pubblico impiego le controversie di lavoro soggiacciono al riparto di cognizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, espressamente disciplinato dall art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001. Ai sensi della citata disposizione, alla cognizione del giudice amministrativo sono devolute tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle di cui all art. 1, comma 4 del medesimo decreto delegato, incluse le controversie concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali. 4 / 6

In particolare, devono ritenersi attratte alla cognizione del giudice ordinario, secondo il criterio del cosiddetto petitum sostanziale, tutte quelle controversie, tra cui quella in esame, che, pur avendo ad oggetto provvedimenti amministrativi presupposti, tendano a conseguire utilità relative allo status del lavoratore e, segnatamente, al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali ( ex multis, Cass. SS.UU. nn. 1807/2003, 6348/2003, 6635/2005), non denotando, tra l altro, sia la sequenza di atti che la procedura che caratterizzano la fattispecie in giudizio elementi tali da poterli ricondurre nell ambito di una procedimento selettivo (in tal senso T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n. 6922/2011). Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicandosi, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale Autorità giudiziaria alla quale spetta la cognizione della controversia.. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale Autorità giudiziaria alla quale spetta la cognizione della controversia. Compensa, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio. 5 / 6

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Giovannini, Presidente Roberto Politi, Consigliere Fabio Mattei, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/09/2011 6 / 6