ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Documenti analoghi
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART.

CONVENZIONE QUADRO. tra: Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle

CONVENZIONE QUADRO. tra: Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (di seguito denominato DAStU)

BOZZA DI CONVENZIONE TRA. Il Politecnico di Milano Polo Territoriale di Mantova (c.f ,

premesso che si conviene quanto segue

TRA. con sede legale in. Via/P.zza N. CAP Provincia P.I./C.F. d ora in poi denominato/a Soggetto Ospitante rappresentato/a da.

TRA. con sede legale in. Via/P.zza N. CAP Provincia P.I./C.F. d ora in poi denominato/a soggetto ospitante rappresentato/a da.

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE

con sede legale in Via/P.zza N CAP Provincia P.I./C.F. d ora in poi denominato/a Soggetto Ospitante rappresentato/a da nato/a Provincia

CONVENZIONE TRA: Il Politecnico di Milano - Polo Regionale di Como - (di seguito denominato Politecnico)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE. Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

ACCORDO QUADRO TRA Sapienza Università di Roma Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l Abruzzo e la Sardegna

ACCORDO QUADRO TRA PREMESSO CHE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA

Il Corso di Laurea.. Chieti, Campus universitario di Via dei Vestini, Chieti Scalo

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE TRA

Prot. n del 04/09/ [UOR: SI Classif. III/14] CONVENZIONE. tra

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO E L APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE TRA

ACCORDO QUADRO TRA CEFMECTP ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DI ROMA E PROVINCIA ROMA CAPITALE

Dipartimento di Giurisprudenza

L Agenzia per la Formazione, l Orientamento e il Lavoro di Monza e Brianza

CONVENZIONE. t r a. l Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito. denominato INRIM) con sede in strada delle Cacce n.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Università degli Studi G. d Annunzio Chieti-Pescara Dipartimento di FARMACIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE. ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA. Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

Ogg.: Sottoscrizione n. 2 Accordi Quadro di Collaborazione per l avviso pubblico MIUR A00DGEFID/PROT. N del

CONVENZIONE QUADRO. tra: Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (di seguito denominato DAStU)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 10 NOVEMBRE 2008

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sede di Roma

Allegato parte integrante Protocollo d'intesa

CONVENZIONE QUADRO TRA. l Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in prosieguo denominata

PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DI PISA E

CONVENZIONE DI TIROCINIO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - COORDINATORE UNICO S.C. FORMAZIONE


ALLEGATO D. Regolamento di attivazione dei tirocini presso il Comune di Prato

CONSIDERATO che l Accordo quadro prevede la collaborazione nei seguenti settori... (specificare);

TRA. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino, (di seguito

Revisione articoli di contratti/convenzioni in materia di Ambiente e Sicurezza

ACCORDO QUADRO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

IDLO MEMORANDUM D'INTESA. tra. Istituto Italo-Latino Americano (IILA) (IDLO) istitutottaìo-latinoamericano

n. nella persona del/ Prof. MASSIMO FONTANELLI nato/a a CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) il 18/08/1953

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO. (AI SENSI DELL ART. 4, V c., D.M. 25/3/1998, N. 142) TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI NON CURRICULARI (1) (ALTERNANZA STUDIO/LAVORO) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Ente Parco Regionale del Conero

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA

Università degli Studi G. d Annunzio Chieti-Pescara Dipartimento di FARMACIA

Dipartimento di LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE CONVENZIONE DI TIROCINIO

4. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti previsti per legge, previo accordo tra le parti.

COMUNE DI ORTONA Medaglia d Oro al Valore Civile

ACCORDO TRA. e) AVVISO PUBBLICO ha dato vita nel dicembre 2014 al progetto denominato Osservatorio Parlamentare, un portale che monitora

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 720 DEL 25/06/2015

SCHEMA DI CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

CONVENZIONE TRA. l Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di, in

ACCORDO ATTUATIVO DELL ACCORDO QUADRO titolo dell Accordo-quadro TRA L UNIVERSITÅ CA FOSCARI DI VENEZIA E

Convenzione Quadro. tra. l Università degli Studi di Trieste. L Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore prof..

CONTRATTO DI RICERCA TRA. Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (c.f.

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ALLEGATO DI LETTERA B alla Determina del Direttore SOC Gestione Risorse Umane n. del..2018

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CONTRATTO DI RICERCA

CONVENZIONE TIROCINIO OPERATORE SOCIO SANITARIO TRA

PROTOCOLLO D INTESA TRA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE TRA

IL COORDINATORE UNICO S.C. FORMAZIONE

CONVENZIONE QUADRO. Tra

CONVENZIONE DI TIROCINIO. tra il POLITECNICO DI MILANO, cod. fiscale n , con sede legale in P.zza Leonardo Da Vinci

La, con sede legale in presso il, rappresentata da, codice fiscale, nella sua qualità di, avente i poteri per il presente atto,

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PREMESSO CHE

ACCORDO QUADRO PREMESSO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI. Rep. n. Prot. del / Anno: Titolo: Classe: Fascicolo:

CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTA DI SCIENZE

PROTOCOLLO D INTESA TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E AGENZIA PER LA FORMAZIONE,

CONVENZIONE SPECIFICA. Ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 (Art.18) e del D.I. 25/03/1998 n. 142 La presente convenzione regola i rapporti

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA AI SENSI DELL ART. 6 COMMA 11, DELLA LEGGE 30.

UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell 8 novembre 2017, ha adottato la seguente delibera:

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano ;

Transcript:

k 9 ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra llstituto Italo-Latino Americano, C.F. 80443910585, con sede e domicilio fiscale in Piazza Benedetto Cairoli, 3-00186 Roma, rappresentato dal suo Segretario Generale, Ambasciatore Paolo Bruni, di seguito denominato IILA e l'istituto nazionale per il Commercio Estero, C.F. 80069170589, con sede in Via Liszt, 21-00144 Roma, rappresentato dal suo Presidente, Amb. Umberto Vattani, di seguito denominato "ICE". - Considerata l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative formative in materia di internazionalizzazione, in una strategia di Sistema-Paese che valorizzi le sinergie di attività, attraverso il concorso di soggetti interessati, pubblici e privati, e l'apporto integrato di risorse; - ritenuto utile attivare una collaborazione che prevede la promozione dei rapporti internazionali delle imprese italiane; - vista l'opportunità di realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane, nonché la necessità di organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico; - sentita la necessità di progettare e/o gestire progetti formativi per lo sviluppo di competenze specifiche per le imprese italiane; - vista la vigente normativa in materia di collaborazione tra Enti pubblici e privati; - premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi è opportuno ed utile promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; - ritenuto pertanto utile, ai fini predetti, definire un Accordo "quadro" di collaborazione; 1' IILA e HCE convengono e stipulano quanto segue 1

Art. 1 - Oggetto L'IILA e 11CE valuteranno l'opportunità, tramite specifiche proposte, di attivare una collaborazione ai fini di: a) realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane; b) progettare e/o gestire progetti formativi per l'acquisizione di competenze necessarie a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane; c) studiare tutte le possibili attività formative aventi per oggetto tematiche concernenti l'economia ed il commercio internazionale, la cooperazione economica e finanziaria e gli scambi commerciali; d) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico; e) accogliere presso le strutture centrali e periferiche dell'ice per la realizzazione di stage e tirocini organizzati ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo della legge n. 196 del 1997, uno o più soggetti scelti tra coloro che abbiano superato la prova finale del "Corso di Alta Formazione in Studi Latinoamericani" organizzato annualmente dall'iila e da "Sapienza Università di Roma", con la collaborazione degli Atenei di "Roma Tre" e "Tor Vergata" nonché di altre Istituzioni italiane e straniere; f) favorire attività congiunta di formazione, informazione e promozione rivolta al mondo imprenditoriale ed in particolare alle piccole e medie imprese e agli organismi di internazionalizzazione italiani e stranieri; g) promuovere la specializzazione di giovani nei settori della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, politica e culturale fra l'italia e singoli Paesi di volta in volta individuati; h) pubblicizzare e promuovere la propria attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico). In mancanza di specifiche proposte, le Parti non saranno in alcun modo vincolate alla realizzazione delle iniziative oggetto della collaborazione. Art. 2 - Contenuto delle proposte Le proposte che le Parti formuleranno, di volta in volta, in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno essere approvate dai rispettivi Organi competenti e dovranno indicare: gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare; la durata ed il luogo; il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire; le risorse necessarie per la realizzazione; quant'altro necessario per la regolamentazione delle relative attività e/o iniziative. 2

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività Per la realizzazione delle attività di cui allart. 1, si potranno utilizzare, con modalità da concordarsi, particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle Parti, previa deliberazione dei rispettivi Organi competenti. Le Parti si impegnano a svolgere le attività, oggetto delle proposte, secondo le modalità e nei tempi in esse indicati e, comunque, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi decisionali. Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati nelle proposte. Art. 4 - Durata Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di 3 (tre) anni, rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da effettuarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, senza alcun onere per le Parti. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe le Parti. Art. 5 - Riservatezza Le Parti si impegnano reciprocamente alla riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo. Pertanto, le Parti si impegnano ad intimare al proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo, l'osservanza di una rigorosa riservatezza. Art. 6 - Trattamento dei dati personali Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, se necessario, di acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. Art. 7 - Esclusione oneri finanziari La stipula del presente Accordo non comporta il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti. 3

Le attività che comportano il sorgere di oneri finanziari, come anche le modalità di ripartizione di tali oneri tra le Parti, dovranno essere concordate, deliberate e formalizzate mediante apposita stipulazione, secondo le modalità previste dall'art. 2. Art. 8 - Responsabilità L'ICE è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'iila durante la permanenza presso i propri uffici o laboratori, salvo i casi di dolo o di colpa grave. L'ICE esonera e comunque tiene indenne l'iila da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente. L'IILA da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ice durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave. L'IILA esonera e comunque tiene indenne l'ice da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente. Art. 9 - Impegni assicurativi Ciascuna parte prowederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui ai D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambi i contraenti, ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di pertinenza delle Parti ove vengono espletate le attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. 4

Art. 10 - Foro Competente Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale nominato di comune accordo dalle Parti. Art. 11 - Registrazione Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Roma, 13 «AG.?010 Istituto Italo-Latino Americano Segretario Generale Amb.Paolo Bruni Istituto Nazi, ircio Estero Il Presidente Amb. Umberto Vattani 5