Autorizzazioni temporanee PIEMONTE Legge Regionale n. 38/2006, art. 10 1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l insediamento delle attività di somministrazione, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali. 2. Per il rilascio dell autorizzazione temporanea all esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi non si applicano. 3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono. 4. Per l esercizio dell attività di somministrazione di cui ai commi 1 e 2, si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali. 5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all articolo 7, comma 4:... La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento.. VALLE D AOSTA Legge Regionale n. 1/2006, art. 10 1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare un autorizzazione temporanea, valida per la durata della manifestazione. 2. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali da parte del soggetto richiedente, nonché all accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 3. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sia svolta da enti non aventi finalità di lucro, con sede nel territorio del Comune interessato, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del rappresentante legale dell'ente richiedente o suo delegato, fatto comunque salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. LOMBARDIA Legge Regionale 30/2003, Art. 10 Limitazioni all esercizio dell attività. 1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell ambito di impianti carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all aperto. 2. Il Sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all articolo 20, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento Art. 12 Autorizzazioni temporanee. 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune, nel cui territorio si
svolge la manifestazione, può rilasciare l autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Il rilascio dell autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali, nonché all accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienicosanitarie. 3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione. TRENTINO ALTO ADIGE Legge provinciale di Trento n. 9/2000, art. 14 1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone può essere concessa apposita autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei presupposti di cui al comma 1, delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti professionali, e alla designazione di un responsabile in possesso di uno di questi requisiti, incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione. L'autorizzazione non può avere durata superiore a quella della manifestazione e comunque a dieci giorni consecutivi. Per manifestazioni di particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto economico, che abbiano durata superiore a dieci giorni, l'autorizzazione può essere motivatamente concessa per l'intera durata della manifestazione medesima. Il possesso dei requisiti professionali non è richiesto per il rilascio delle autorizzazioni alle associazioni o enti che perseguono finalità sociali senza carattere imprenditoriale. 3. Salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, le richieste per il rilascio delle autorizzazioni devono essere presentate almeno quarantacinque giorni prima del giorno previsto per l'effettuazione della manifestazione. Legge provinciale di Bolzano n. 58 del 1988, art. 9 2) Il rilascio di licenze temporanee è ammesso solo in occasione di particolari evenienze locali quali mercati, fiere e feste, nonché nel contesto di feste campestri e manifestazioni similari. Di regola è effettuato a favore di associazioni locali che perseguono scopi di pubblica utilità. VENETO Legge Regionale n. 29/2007 art. 11 1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali ed eserciti direttamente l attività di somministrazione. 2. Per l esercizio dell attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall inquinamento acustico, di sicurezza, con esclusione di quelle relative alla destinazione d uso dei locali e degli edifici. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell attività di somministrazione di alimenti e bevande nell ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto. 4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi. 5. L autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall articolo 6, in particolare: 1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale e l articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande
alcoliche e superalcoliche, nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all articolo 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane. 2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme previste dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e successive modificazioni. 3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare. 4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento 5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 6. Il 1 gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 non si applicano. 7. Fermo restando quanto previsto dall articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dall articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall entrata in vigore della presente legge, purché entro lo stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica. 8. Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane. FRIULI VENEZIA GIULIA Legge Regionale n. 29/05, art. 71 (riunioni straordinarie) 1. È soggetto a denuncia di inizio attività lo svolgimento temporaneo dell attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone. La denuncia va inoltrata al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione o ricorrenza. 2. Le riunioni straordinarie di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a ventuno giorni consecutivi. 3. Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione effettuata da associazioni senza scopo di lucro, sia in sede fissa sia sulle aree pubbliche, in occasione delle riunioni straordinarie di cui al comma 1. LIGURIA Legge Regionale n. 1/2007 Articolo 59 (Limitazioni all esercizio dell attività) 1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell ambito di impianti carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all aperto. 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente
estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. Articolo 60 (Attività temporanee) 1. In occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone, si possono svolgere attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Nella dichiarazione di inizio attività il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali e di rispettare le normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. 3. Le attività temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e possono essere svolte solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione. 4. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. EMILIA ROMAGNA Legge Regionale n. 14/2003, art. 10 1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attivita' temporanea di somministrazione e' soggetta a autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attivita' si svolge. Essa puo' essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti morali e professionali o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonche' delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilita', con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali, nonche' il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza. 4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi. 5. Le attivita' di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. TOSCANA Legge Regionale n. 55/07, art. 45 (attività temporanea) 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. L attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti morali e professionali o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l attività di somministrazione. 3. L attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d uso dei locali, delle aree e degli edifi ci. 4. L attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006. 5. Per lo svolgimento dell attività di somministrazione di cui al comma 1, nell ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefi co o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
6. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendarioprogramma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell anno precedente. UMBRIA Legge 25 agosto 1991, n. 287 MARCHE Legge Regionale n. 30/05, Art.7 (Autorizzazione temporanea) 1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a trenta giorni. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo accertamento dei requisiti morali e professionali, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari. 3. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione in forma temporanea nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale, sportivo non sono richiesti i requisiti professionali. Art.9 (Limitazioni all'esercizio dell'attività) 1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili. 2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici. LAZIO Legge regionale n. 21/06, art. 12 1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico. 2. L autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo. 3. Il rilascio dell autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali, nonché all accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione. 5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
ABRUZZO Legge Regionale n. 11/2008, art. 1, comma 108 In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo e di altre riunioni straordinarie di persone, l autorità comunale rilascia autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a sette giorni. L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari MOLISE Legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 5 CAMPANIA Legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 5 PUGLIA Legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 5 - BASILICATA Legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 5
CALABRIA Legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 5 SICILIA Legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 5 SARDEGNA Legge Regionale n. 5/06, art. 26 1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all articolo 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione. 2. Per l esercizio dell attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell articolo 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d uso dei locali e degli edifici. 3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.