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COMUNE DI PAVIA P.G. n 22942/09 OGGETTO: Ordinanza di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti per il periodo dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010, per la prevenzione dell inquinamento atmosferico nell area critica del pavese. IL SINDACO Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n 24 recante Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente ; Rilevato che la citata Legge Regionale n 24/06: - detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell aria ai fini della protezione della salute e dell ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27/09/1996 (Valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30 CE del Consiglio del 22/04/1999 (Valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/11/2000 (Valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2002 (ozono nell aria), ed in applicazione delle norme statali di recepimento (art. 1 comma 1); - stabilisce che la Giunta Regionale adotta le disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obbiettivi di riduzione dell inquinamento atmosferico (art. 1 comma 2); - considera l ambito geografico padano e lombardo bacini aereologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità dell aria e persegue la riduzione progressiva dell inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra, tra gli altri strumenti, attraverso la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche, al fine di contenere gli inquinanti nei valori limite e di prevenire le ricadute nocive sulla salute dei cittadini e sull ambiente (art. 1 comma 3); preso atto che la recente direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, intende promuovere l integrazione nella politiche dell Unione di un livello più alto di tutela dell ambiente e di qualità dell aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire gli atti comunitari precedenti in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dall applicazione delle direttive in corso d operatività;

richiamati, pertanto: - l art. 13, commi 1 e 2, della l.r. n 24/06, ove si dispone che la Giunta Regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina le ulteriori misure di limitazione alla circolazione, all utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell aria, specificatamente per la limitazione degli autoveicoli classificati come Euro 2 diesel; - l art. 22, comma 1, lettera a) punto 3, lettere b) e c), ove si dispone che la Giunta Regionale definisce le modalità d attuazione delle misure prioritarie di limitazione dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (cosiddetti pre-euro 1 ), degli autoveicoli detti pre-euro 1 a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati come Euro1 ; visto il testo coordinato della Delibera di Giunta Regionale 29 luglio 2009 n. 8/9958. Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare introduzione dell obbligo di apposizione di vetrofanie sugli autoveicoli modifica e integrazione della D.G.R. 5290/07 (suddivisione in zone del territorio regionale per l attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi della qualità dell aria ) (l.r. 24/06, modificata dalla D.G.R. 10118 del 7 agosto 2009 visto anche l art. 27 comma 11 delle L.R. n 24/06 che stabilisce che l inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all utilizzo dei veicoli, di cui agli artt. 13 e 22, comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 a 450,00 ; visto l art. 50 comma 4) del decreto legislativo n. 267/200 ORDINA Il divieto di circolazione sul Territorio comunale nel periodo 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010, dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 7,30 alle ore 19,30 per: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti pre-euro1 a benzina), inclusi gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all art. 54, comma 1, lettere f) e g), del Decreto Legislativo 285/1992, elencati all art. 203 del DPR 495/92, autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti pre-euro1 ed Euro1 diesel); inclusi gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all art. 54, comma 1, lettere f) e g), del Decreto Legislativo 285/1992, elencati all art. 203 del DPR 495/92, motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti pre-euro1 a due tempi). Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga b), oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti Euro 2 diesel), I suddetti veicoli Euro 2 diesel possono circolare, in deroga temporanea fino alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data del 15 ottobre 2009,a fronte dell emissione di uno dei seguenti documenti: a) documento attestante la prenotazione di acquisto di un efficace dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato; b) documento attestante la prenotazione di acquisto di un autoveicolo a minori emissioni. I suddetti documenti, conformi ai modelli predisposti da Regione Lombardia, dovranno essere esibiti dai conducenti dei veicoli interessati in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale, anche per l accertamento della loro validità rispetto al termine di deroga previsto.

La relativa modulistica è disponibile presso lo sportello regionale sede territoriale di Pavia, Via Cesare Battisti150, oppure scaricabile dal sito della Regione Lombardia o dal sito del Comune di Pavia Il fermo alla circolazione non si applica, ai sensi dell art. 13 comma 3 della L.R. n 24/06 : a) alle autostrade; b) alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art.3, con D.G.R. 7/19709 del 03/12/2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo; c) ai tratti già individuati in deroga alla DGR di applicazione del piano d azione 2008-2009 che per il comune di PAVIA sono i seguenti: Nuovo tratto di Tangenziale Est fino al ricongiungimento alla Tangenziale Nord; Parcheggio Cremona-Amendola: Viale Cremona dalla Tangenziale fino a Via Amendola; Parcheggio Area artigianale: Viale Lodi dalla Tangenziale fino a Via Scotti, via Scotti, Via Bellingera; Parcheggio Vigentina (area commerciale):via Cassani dalla Tangenziale sino alla rotonda per ingresso parcheggio; Parcheggi Stadio: viale Repubblica dalla Tangenziale fino al ponte per lo stadio, Via Alzaia nel tratto per accedere ai parcheggi; Parcheggio Ospedale Policlinico: Via Ferrata fino a Piazzale Volontari del Sangue, Via Campeggi; Parcheggio Via Bassi: Via Bassi dalla Tangenziale fino al parcheggio. ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell art. 13, comma 4, della l.r. n 24/06, i seguenti veicoli: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all art. 54, comma 1) lettere f) e g) del Decreto Legislativo 285792 elencati all art. 203 del DPR 495/92, appartenenti alla categoria di Euro 2 diesel veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa, relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell art 47, comma 2, del d.lgs. 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all Allegato A del decreto del Ministero dei trasporti n 39 del 25/01/2008; veicoli storici, purchè in possesso dell attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell art. 60, comma 4, del Codice della Strada d.lgs. 285/92; veicoli classificati come macchine agricole di cui all art. 57 del d.lgs. 285/92; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote così dette Euro 0 o pre Euro 1 veicoli con particolari caratteristiche costruttive di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati;

veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (PTL), fatto salvo quanto già disciplinato per i mezzi di categoria M3 nella dgr N 4924 del 15/06/2007 e n 6418 del 27/12/2007; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC. DEROGHE DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell art.22, comma 2, della l.r. n 24/06, i seguenti veicoli: veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell attività lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministro dei Trasporti 3 febbraio 1998 n 332; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli delle autoscuole o di soggetto in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell art.116 del d.lgs. 285/92; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. Ulteriori deroghe al divieto di circolazione potranno essere accordate dalle autorità preposte al controllo, previa presentazione di adeguata documentazione attestante l effettivo stato di necessità. Non è consentito avvalersi della facoltà di autocertificazione. Ai contravventori della presente ordinanza verrà applicata la sanzione prevista dalla l.r. n 24/06 art. 27, comma 11, che varia da 75,00 a 450,00. Su tutto il territorio regionale inoltre, per il periodo 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010 è fatto obbligo: di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; di spegnimento dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima.

Il corpo di Polizia Locale vigilerà sul rispetto e l osservanza del presente provvedimento che viene inviato in copia al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia, al Sig. Questore e ai Comandi Provinciali delle Forze dell Ordine per quanto di eventuale competenza. Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di Pavia Polizia Locale 0382/5451 (premere tasto 2) Ufficio URP : 0382 399501 399513 Oppure consultare il sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it Pavia 15 ottobre 2009 IL SINDACO Alessandro Cattaneo