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n. 19181/04 Reg. Sent REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Sesta ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.11242 del 2002 proposto da: MONTALBAN RINALDO e LIZAMBRI RAFFAELLA, rappresentati e difesi dall avv.jacopo Fronzoni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via Toledo n.156, CONTRO MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via Diaz n.11, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI NAPOLI E PROVINCIA, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via Diaz n.11, 1

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO DI NAPOLI E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via Diaz n.11 COMUNE DI CAPRI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio, per l annullamento previa sospensione dell esecuzione, del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Napoli e Provincia del 26 agosto 2002 con il quale è stato annullato il decreto del Sindaco di Capri n.37 del 12 aprile 2002; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti l atto di costituzione in giudizio del Ministero; Vista l Ordinanza TAR Campania, sez.iv, 18 dicembre 2002, n.5844; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla udienza del 6 dicembre 2004, il I Ref. Maria Abbruzzese; Uditi i difensori presenti: come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O 2

I ricorrenti in epigrafe nominati impugnano gli atti con i quali la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Napoli e Provincia ha annullato autorizzazione l paesaggistica già rilasciata dal Comune di Capri (NA) relativa alla realizzazione di una vasca natatoria sul fondo di loro proprietà in sostituzione di una preesistente cisterna (risalente almeno al 1938), mediante la sola eliminazione del solaio di copertura della cisterna predetta, ed ad opere di sistemazione esterna; espongono di aver tuzioristicamente proposto istanza di condono edilizio nel 1986 per l intera proprietà da loro acquistata nella difficoltà di reperire i vecchi rogiti antecedenti al 1938 e di reperire licenze o autorizzazioni edilizie, e che il procedimento relativo era tuttora in itinere; il Comune di Capri autorizzava intervento l con decreto sindacale n.37 del 12 aprile 2002 facendo proprio il parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata del 21.3.2002, favorevole sulla scorta della considerazione che trattavasi di intervento finalizzato, quanto alla realizzazione della vasca, all utilizzo senza modifiche delle quote e della sagoma esistente, e, quanto alla sistemazione esterna, al recupero di tracciati sostanzialmente esistenti con impiego l di materiali tipici; la Soprintendenza, alla quale la pratica veniva trasmessa, dopo aver chiesto chiarimenti in ordine alla esistenza di domande di condono, emanava l atto impugnato. Da qui il ricorso che deduce: 1) Violazione e falsa applicazione combinato disposto artt. 3, 7, 8 3

della L.241 e del D:M.13.6.1994, n.495 Eccesso di potere erronea presupposizione dei fatti, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, sviamento, illogicit à manifesta, carenza di istruttoria: la Soprintendenza ha annullato l autorizzazione senza previa comunicazione dell avviso del procedimento, tenuto anche conto della intervenuta richiesta di chiarimenti; ove il privato avesse potuto partecipare al procedimento, avrebbe potuto agevolmente rappresentare la vetustà del complesso immobiliare e la sua risalenza almeno a far data dal 1938; ad ogni buon conto, l art. 4 del D.M. n. 495/94, attuativo delle disposizioni di cui alla L. 241/90, prevede espressamente l obbligo di dare comunicazione dell avvio del procedimento; 2) Violazione e falsa applicazione combinato disposto art. 3 L.241/90 Art.9 Norme di attuazione del Piano territoriale Paesistico dell isola di Capri approvato con D.M. 8.2.1999 Art.151del D.Lgs. 490/99 eccesso di potere erronea presupposizione dei fatti, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, sviamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria: gli interventi richiesti sono pienamente conformi a quanto disposto dall art. 9 del Piano Paesistico territoriale dell isola di Capri che consente interventi di manutenzione e di riqualificazione estetica, tenuto conto dell assoluta mancanza di alterazioni costituenti aumenti di superfici o di volumi; il provvedimento impugnato non reca motivazione alcuna sulle 4

opere di sistemazione esterna, pienamente consentite alla luce dell art.9 P.T.P.; 3) Violazione e falsa applicazione combinato disposto L.47/85 e art.151 D.Lgs.490/99, art.82 D.Lgs.616/1977 (e succ. modifiche ed integr.) eccesso di potere erronea presupposizione dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittoriet à tra atti della stessa amministrazione, illogicità manifesta violazione del giusto procedimento, sviamento: il provvedimento impugnato sembra fondarsi sulla circostanza che gli interventi sarebbero connessi a manufatti abusivi in quanto relativi a procedimento di condono non ancora definito; la Soprintendenza avrebbe dovuto valutare se l autorizzazione comunale fosse stata pregiudizievole per il razionale esercizio del potere di pianificazione paesistica, ovvero manifestamente illogica o invasiva delle competenze statali; al contrario non ha valutato la documentazione esibita dai ricorrenti dalla quale si evince con chiarezza che i cespiti in questione sono tutt altro che abusivi giacché risalenti almeno al 1938; 4) Incompetenza Violazione e falsa applicazione combinato disposto L.47/85 e art.151 D.lgs.490/99, art. 82 D.Lg.s616/1977 (e succ. modif. ed integr.) eccesso di potere, erronea presupposizione dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, illogicit à manifesta, violazione del giusto procedimento, sviamento : la Soprintendenza non può sovrapporre alle valutazioni operate dall amministrazione subdelegata le proprie, ma operare un 5

riscontro di sola legittimità, sia pure esteso a tutte le ipotesi di eccesso di potere; nel caso di specie, non si comprende la ragione per la quale è stato disposto l annullamento non avendo la Soprintendenza espresso alcuna incompatibilità con i valori da tutelare. Concludeva per l annullamento degli atti impugnati, previa loro sospensione. Si costituiva il Ministero instando per il rigetto del ricorso. Con Ordinanza 18.12.2002, n.5844, l adito TAR accoglieva la proposta istanza cautelare. Le parti depositavano memorie e documentazione. All esito della pubblica udienza del 6 dicembre 2004, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio. DIRITTO I. Il ricorso investe il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i B. A.A.S. di Napoli ha annullato l autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Capri in relazione ad interventi a realizzarsi in zona vincolata a termini del D. L.gvo 490/99. II. Giova anzitutto precisare che i lavori in contestazione consistono nella sostituzione di una cisterna preesistente con una vasca natatoria (piscina) e nella sistemazione esterna senza alterazione dei profili altimetrici e con utilizzo l di materiali tradizionali; il disposto annullamento è fondato sulla circostanza che l intera proprietà sarebbe gravata da istanza di condono non 6

ancora definita, il che precluderebbe la possibilit à di autorizzazione paesaggistica per una sua parte. II.1) In fatto, risulta documentalmente che la cisterna in questione risale ad epoca anteriore al 1938, risultando dall atto di compravendita per notar Cariello rep.611 dell 11.11.1938 (in atti) l acquisto di un fabbricato rurale, poi crollato (f.6, p.lla n.375), sotto il quale era ubicata la predetta cisterna. Orbene, a prescindere dall esito della proposta istanza di condono (tuttora pendente, benché risalente al 1986), non è dubbio che l autorizzazione richiesta riguardi unicamente la cisterna (e le opere di sistemazione esterna), ossia opere non necessitanti all epoca di concessione edilizia e dunque non affatto vincolate, per quanto rileva in questa sede, esito all positivo dell istanza di condono. II.2) Alla stregua di dette circostanze di fatto, la Commissione BB.AA. del Comune di Capri in data 21.3.2002 ha concluso favorevolmente l esame della pratica, consentendo il rilascio della richiesta autorizzazione trattandosi ( di intervento finalizzato all utilizzo di una cisterna da trasformarsi in vasca natatoria senza modifiche delle quote e della sagoma esistente. Inoltre, esprime parere favorevole alle sistemazioni esterne in quanto le stesse sono finalizzate al recupero di tracciati sostanzialmente esistenti con l impiego di materiali tipici ). III. Tanto premesso in via di fatto, è infondato il primo motivo di ricorso incentrato sulla contestata mancanza di comunicazione di 7

avvio del procedimento; invero, a prescindere dall applicabilità al caso concreto della disciplina prevista dal D.M. n.165 del 19.6.2002, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2002, non può in alcun modo ritenersi che i ricorrenti non fossero edotti della pendenza del procedimento di annullamento de quo, stante la intervenuta richiesta di integrazione documentale, da essi ricorrenti, peraltro, riscontrata. Da qui l infondatezza in fatto - del motivo. IV. A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento ai restanti tre motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi. IV.1) Va anzitutto premesso che il disposto annullamento è fondato unicamente sulla presunta connessione degli interventi richiesti con manufatti abusivi da condonare. IV.2) Ciò posto, emerge con tutta evidenza incongruità l della motivazione adoperata dalla Soprintendenza tenuto in considerazione quanto ritenuto al punto II.1) che precede. Invero, come puntualmente dedotto dalla difesa ricorrente, la valutazione della Soprintendenza non svolge alcuna concreta indagine circa la compatibilità dell intervento con gli interessi in concreto tutelati (cfr., in particolare, sul punto, il quarto motivo di ricorso), non considerando la natura e entità l delle opere (preesistenti e comunque prive di carattere innovativo sull ambiente) e, in particolare, la loro piena compatibilità con le direttive di tutela previste nel P.T.P. vigente (cfr., in particolare, 8

il secondo motivo); addirittura, quanto alle richieste op ere di sistemazione esterna, la motivazione in alcun modo sembra ad esse riferirsi, richiamando, come detto, solo la pendenza dell istanza di condono sul complesso immobiliare. Così facendo, la Soprintendenza non ha certamente fatto buon uso del potere ad essa attribuito di estrema tutela del vincolo, limitandosi a svolgere, in mancanza di adeguata istruttoria, considerazioni, nella concreta fattispecie, non pertinenti rispetto alla funzione ad essa rimessa (cfr., Cons. di Stato, Ad.Plenaria, n.9/2001, circa i limiti del potere di annullamento ministeriale). Carenza ulteriormente evidenziata dalla motivazione viceversa contenuta nell autorizzazione comunale, che, facendo proprie le considerazioni svolte dalla Commissione Edilizia Integrata, valutava favorevolmente la compatibilità dell intervento con le direttive di tutela paesistica, ritenendone la natura non pregiudizievole. V. Il ricorso è dunque fondato e va in conseguenza accolto con l annullamento dell atto impugnato. VI. Sussistono giusti motivi di equità per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie. Compensa integralmente le spese del presente giudizio. 9

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit à amministrativa. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2004, con l intervento dei Magistrati: Michele PERRELLI - Presidente Leonardo PASANISI - Componente Maria ABBRUZZESE - Componente est. 10