COMUNE DI CORI PROVINCIA DI LATINA



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COMUNE DI CORI PROVINCIA DI LATINA AREA: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO: AMBIENTE Regolamento Comunale per il compostaggio domestico Approvato con deliberazione C.C.n. del Articolo 1 Principi Il progetto di compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica. Articolo 2 Oggetto del regolamento Le norme contenute in questo regolamento riguardano le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico, i tempi e i modi per aderire all iniziativa promossa dal Comune di Cori tramite il progetto Cori Compost approvato con atto di Deliberazione di Giunta Municipale nr. 31 del 17 marzo 2009 del per la distribuzione di una compostiera ai residenti. Articolo 3 Soggetti interessati Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Cori ( Prov. Di LT) che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta porta a porta o all ecocentro comunale parte dei rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente. I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordarne preventivamente con l Amministrazione comunale e con l A.S.L. la relativa fattibilità. 1

L adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema dell articolo 11. Articolo 4 Benefici Il soggetto che aderisce al progetto può usufruire della compostiera per tutta la durata dello stesso e delle agevolazioni previste dalla Deliberazione di Giunta Municipale nr. 21 del 18 marzo 2010 avente per oggetto: Determinazione delle tariffe per la T.a.r.s.u. sulla Raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti i Solidi Urbani per l anno 2010. Il vantaggio principale è costituito dall ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale. La comunità intera beneficia dell attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido. Articolo 5 Materiali compostabili Sono materiali compostabili: - gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d uova, e residui vegetali in genere; - gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d erba; Sono materiali compostabili solo in modica quantità: - bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere. Articolo 6 Materiali da non introdurre nel composto E vietato introdurre nel composto i seguenti materiali: - Carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari (avviare alla raccolta differenziata), scarti di legname trattati con prodotti chimici. - Scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi, che nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio. - Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 5 e 6, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile. 2

Articolo 7 Modalità di trattamento degli scarti da compostare E obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. NON è consigliabile l introduzione di erba ancora verde, prima di introdurla bisogna lasciarla seccare. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo. Anche in questo caso è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli antifermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità. La cenere ha una reazione molto alcalina e se immessa in quantità rilevante può modificare la reazione del composto ed il processo di compostaggio. Si consiglia pertanto anche in questo caso di limitarne l impiego e di distribuirla uniformemente nel composto. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus. Articolo 8 Compostiere Per l attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di CORI ( Prov. Di LT ) distribuisce ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste dal progetto sperimentale CORICOMPOST approvato con Delibera di Giunta Municipale nr. 31 del 17 marzo 2009 esecutiva con la quale si promuovono le attività di riduzione del conferimento dei rifiuti Cod. Cer. 20.01.08., un contenitore apposito, detto compostiera. Le compostiere distribuite hanno una capacità di 300 litri, sono dotate di accessorio areatore e fornite con manuale d uso e con 0,5 kg di preparato attivatore. Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre persone con circa 100 mq di giardino. E assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento pena il ritiro dello stesso da parte dell Amministrazione comunale. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune: le utenze 3

domestiche che praticano il compostaggio tramite acquisto in proprio, del set per la pratica del Compostaggio dei rifiuti organici domestici, che dispongono nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco con superficie minima di mq. 30 ( trenta ) e/o dimostreranno di poter utilizzare il concime organico prodotto, usufruiscono delle agevolazioni tariffarie previste dalla Deliberazione di Giunta Municipale nr. 21 del 18 marzo 2010, avendo cura di consentire all aria di penetrare all interno. Importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole. E obbligatorio mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l accumulo di percolato. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie. Articolo 9 Modalità di adesione e ritiro della compostiera La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita domanda firmata. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti sanitari, provinciali o comunali. Fermo restando che le compostiere domestiche acquistate tramite finanziamento regionale e che partecipano al progetto Cori Compost sono destinate ai residenti delle zone individuate con la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 31 del 17 marzo 2009, i cittadini residenti interessati a ritirare le compostiere eventualmente in esubero, devono presentare apposita domanda, come da articolo 11, entro le date indicate dal Comune nell apposita comunicazione dell avvio del progetto. Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dall Amministrazione, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza: 1) metri quadri di orto. 2) metri quadri di giardino. 3) numero componenti nucleo familiare. 4) presenza annuale / stagionale. 5) data di acquisizione al protocollo comunale. 6) altre considerazioni di opportunità a discrezione dell Amministrazione. 4

Se alla data di scadenza le domande fossero inferiori al numero massimo previsto, l Amministrazione comunale può riservarsi di prorogare il termine di presentazione delle domande. Non potranno essere ammesse le richieste se l abitazione del richiedente non ha giardino o ha una superficie scoperta inferiore ai 80mq. Questo limite è derogabile solo nel caso sia attiva una coltivazione a orto per usi propri superiore ai 30 mq. E possibile richiedere la compostiera in qualità di affidatari delle particelle comunali. In questo caso la compostiera deve essere utilizzata all interno della particella e diviene sua dotazione indipendentemente dall eventualità che cambi l affidatario della particella stessa. Se il residente richiede la compostiera per il giardino dell abitazione e anche in qualità di affidatario di una particella comunale deve indicare in un'unica domanda la doppia richiesta. Le compostiere destinate alle particelle comunali saranno affidate solo nel caso che le domande per le abitazioni siano inferiori al numero di compostiere disponibili. E possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del proprietario dell abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente. Articolo 10 Verifiche L Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento. L Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori dell Azienda che effettua il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all ufficio competente comunale. L Amministrazione collabora inoltre con l attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l Amministrazione dispone il ritiro della compostiera. In caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l Ufficio di Vigilanza comunale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all affidatario il pagamento di Euro 32.80 a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell affidatario. 5

Articolo 11 Schema di domanda ritiro compostiera La domanda per ottenere l affidamento della compostiera ricalca il seguente schema: Data Spett.le Comune di Cori Servizio Ambiente Via della Libertà, 36 04010 Cori (LT) Nr. di accettazione del Protocollo Comune di Cori LT Data Il/la sottoscritto/a nato/o a il, e residente a in via (o/loc.tà) nr., telefono/i ; Chiede in affidamento a tempo indeterminato una compostiera di litri 300, con manuale e accessori annessi, per la propria abitazione di residenza, sita nel Comune di Cori ( LT ) in via n., di proprietà: del medesimo richiedente ; del Sig., e detenuto dal richiedente in affitto e/o In ; per l abitazione di proprietà del richiedente sita nel Comune di Cori ( Prov. Di LT ) in via n., concessa in affitto al/alla Sig. ; 6

Nota: barrare con una x l opzione o le opzioni che interessano per poter operare il compostaggio dei rifiuti umidi provenienti dalle proprie attività domestiche e di giardinaggio, a tal fine si impegna: - a mantenere in buono stato la compostiera e gli accessori a se affidati; - a utilizzarla esclusivamente per gli scopi indicati nel manuale d uso e nel Regolamento Comunale per il compostaggio domestico; - a rispettare tutte le disposizioni gli obblighi e i divieti contenuti nel Regolamento Comunale per il compostaggio domestico nonché le norme generali di igiene e sanitarie; - a non trasportarla all esterno della propria proprietà e a non cederla, neanche in prestito, a persone esterne al nucleo familiare o domiciliati in abitazione diversa da quella qui indicata; - a permettere le ispezioni periodiche di monitoraggio e controllo eventualmente compiute dagli organismi comunali, provinciali e sanitari competenti secondo la legge; - a non conferire al circuito di ritiro porta a porta scarti di cucina vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto; - a lasciare la compostiera in dotazione all abitazione/particella comunale per cui la richiede in caso di proprio trasferimento; - a restituire la compostiera in buono stato al Comune quando si verificasse qualunque circostanza che comporti l impossibilità al suo utilizzo; e dichiara : - che l abitazione per cui richiede la compostiera è dotata di almeno 80 mq di superficie scoperta o superficie compresa tra i 30 mq e i 5.000 mq di orto coltivato in proprio; - di essere a conoscenza delle norme d uso, del Regolamento Comunale per il compostaggio domestico, di accettarle e di impegnarsi a rispettarle. In fede(firma leggibile) Visto: si autorizza la consegna L Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Ambiente Per quanto riguarda quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme sul comodato(artt. 1803-1812 Codice Civile). 7