FOCUS MENSILE FISCALITA SEMPLIFICATI PER CASSA. Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative. Torino, 9 aprile 2018

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Transcript:

1 FOCUS MENSILE FISCALITA SEMPLIFICATI PER CASSA Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative Torino, 9 aprile Relatore: Andrea Gippone - Commercialista

2 Novità della legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) All art.1, commi da 17 a 23 viene disciplinato il nuovo regime dei semplificati, improntato al criterio di cassa, determinando una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle imprese minori, nell ottica della semplificazione. Sono state apportate modifiche agli articoli: - 66 del T.U.I.R (imposte dirette); - 5-bis del D.Lgs. 446/1997 (Irap); - 18 del D.P.R. 600/1973 (obblighi contabili)

3 Limiti dei ricavi I soggetti interessati potranno adottare il nuovo regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa qualora i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall art. 109, comma 2 del TUIR, non abbiano superato l ammontare di 400,000 euro per le prestazioni di servizi, ovvero 700,000 euro per le altre attività.

4 Modalità di determinazione del reddito Si tratta di un regime misto cassa/competenza, derogando al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute a favore di un criterio di cassa, e mantenendo invece il criterio di competenza per tutti gli altri elementi positivi e negativi di reddito (quali plus e minusvalenze, ammortamenti, leasing, sopravvenienze attive e passive, accantonamenti). Inoltre viene eliminato il richiamo agli artt. 92,93 e 94 del TUIR per quanto riguarda la gestione delle rimanenze finali.

5 Componenti di reddito assoggettati al criterio di cassa Il reddito delle imprese minori è determinato quale differenza tra i ricavi di cui all art.85 del TUIR e gli altri proventi di cui all art.89 del TUIR percepiti nel periodo d imposta e le spese sostenute nello stesso periodo per l esercizio dell attività. Per tali elementi di reddito (positivi e negativi) prevale pertanto il criterio di cassa, anche in relazione all incasso o al pagamento di acconti.

6 Componenti di reddito assoggettati al criterio di cassa Strumento di pagamento Assegni bancari o postali Bonifici Carte di crediti/debito Momento rilevante Rileva il momento in cui avviene la materiale consegna dell effetto. Per i ricavi si considera la data disponibile. Per le spese si considera l uscita dalla disponibilità. Rileva il momento di utilizzo dello strumento di pagamento.

7 Componenti di reddito assoggettati al criterio di competenza Ad eccezione degli elementi positivi e negativi di reddito che rilevano secondo il principio di cassa, gli altri componenti reddituali concorrono alla formazione del reddito nel rispetto del criterio di competenza. Rimane in ogni caso valida la disposizione di cui all art. 109, comma 5 del TUIR in materia di applicazione del pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

8 Componenti positivi di reddito Concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio della competenza: - Ricavi da assegnazione di beni ai soci o ad attività estranee; - Proventi da immobili non strumentali (immobili patrimonio ); - Plusvalenze e sopravvenienze attive; - Redditi forfettari per allevamento di animali oltre il limite di cui all art. 56, comma 5 del TUIR.

9 Componenti negativi di reddito Concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio della competenza: - Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e canoni di leasing; - Perdite di beni strumentali e perdite su crediti; - Minusvalenze e sopravvenienze passive; - Spese per lavoro dipendente (comprensive di accantonamenti ed oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale); - Spese relative a più esercizi (quando hanno natura pluriennale); - Interessi di mora.

1 0 Componenti negativi di reddito Non concorrono più alla determinazione del reddito: - Spese e altri componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali; - Accantonamenti diversi da quelli di cui all art.105 del TUIR; - Remunerazione dovuta per i contratti di associazione in partecipazione nel caso in cui sia previsto un apporto differente da opere e servizi (nel qual caso vale il criterio della competenza);

11 Regola per evitare salti o duplicazioni di imposta I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime d impresa adottato, non assumono rilevanza nel reddito degli anni successivi. Tale regola vale sia per il primo anno di applicazione del nuovo regime dei semplificati, e sia ogni volta che avviene un passaggio da contabilità ordinaria a quello semplificato.

12 La gestione delle rimanenze Il comma 18 dell articolo 1 della Legge 232/2016 ha previsto che le rimanenze finali che hanno concorso alla determinazione del reddito nell anno precedente (secondo il principio di competenza) siano portate interamente in deduzione come rimanenze iniziali nel primo periodo di applicazione del nuovo regime di contabilità semplificata; tale componente negativo non rileva comunque ai fini della determinazione delle società di comodo, non operative o in perdita sistematica. Lo stesso principio trova applicazione anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quello semplificato.

13 La gestione delle rimanenze Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, occorrerà dare rilevanza civilistica della consistenza iniziale delle rimanenze e del relativo valore fiscale. Quest ultimo potrà essere differente da zero nel solo caso in cui il pagamento di una parte di queste sia avvenuto nell anno di applicazione del regime di contabilità ordinaria.

14 La gestione delle rimanenze Decreto del 23.03. E stato pubblicato in G.U. il decreto 23 marzo recante modifiche da apportare agli Studi di Settore applicabili al periodo d imposta 2017, per i contribuenti minori che esercitano attività d impresa. Sono stati introdotti cinque nuovi correttivi che combinati tra di loro determinano un unico coefficiente da applicare al ricavo puntuale. Il nuovo valore così ottenuto terrà conto dell effetto del nuovo regime di cassa per le imprese minori. A tal fine si rende necessario, anche per questi soggetti, fornire il valore delle rimanenze finali quale dato essenziale per la corretta applicazione dello studio di settore stesso.

15 La determinazione della base imponibile Irap Il nuovo comma 1-bis all articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997 prevede che per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi del nuovo art.66 del TUIR, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66. Rimangono pertanto espressamente esclusi da tale disciplina i soli enti non commerciali, i quali deriveranno la base imponibile direttamente dal bilancio (per quanto riguarda il solo svolgimento dell attività commerciale).

16 I nuovi regimi contabili Il nuovo comma articolo 18 del D.P.R. 600/1973 prevede che le imprese minori possano: a) Istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, ove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti, b) Utilizzare i registri iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini iva; c) Utilizzare i registri iva anche ai fini reddituali con esercizio di apposita opzione.

17 Registri degli incassi e dei pagamenti Per la registrazione dell incasso di ricavi deve essere annotato cronologicamente sul registro: - Il relativo importo, - Le generalità, l indirizzo e il Comune di residenza anagrafica (o in alternativa il semplice codice fiscale) del soggetto che ha effettuato il pagamento; - Gli estremi della fattura o di altro documento emesso.

18 Registri degli incassi e dei pagamenti Per la registrazione del pagamento dei costi devono essere annotati cronologicamente quelli effettivamente sostenuti e per ciascuna spesa occorre indicare: - Le generalità, l indirizzo e il Comune di residenza anagrafica (o in alternativa il semplice codice fiscale) del soggetto verso il quale è stato effettuato il pagamento; - Gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto.

19 Registri degli incassi e dei pagamenti Le annotazioni cronologiche degli incassi e dei pagamenti delle fatture e degli altri componenti positivi o negativi di reddito, rilevanti secondo il criterio di cassa, devono essere effettuate entro e non oltre il termine di sessanta giorni. I componenti positivi e negativi di reddito che rilevano con il criterio di competenza, devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempre negli stessi registri.

20 Registri iva integrati Nei registri iva utilizzati per la registrazione dei ricavi e dei costi, occorre annotare cronologicamente anche, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti degli stessi. In alternativa, in luogo delle singole annotazioni, può essere riportato, al termine di ciascun periodo d imposta, l importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con l indicazione delle fatture cui si riferiscono. Nell esercizio in cui avviene il materiale incasso o pagamento, occorre poi annotare entro sessanta giorni, i ricavi percepiti e i costi sostenuti, con gli estremi dei documenti.

21 Registri iva con opzione E infine possibile optare di tenere i soli registri iva, senza effettuare alcuna annotazione relativamente agli incassi e ai pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il costo si intende sostenuto alla data di registrazione del documento contabile. Tale opzione si evince dal comportamento concludente del contribuente; tuttavia lo stesso è tenuto a comunicare l opzione nella prima dichiarazione annuale iva da presentare successivamente all anno in cui si è adottato tale sistema (o con il quadro VO in dichiarazione dei redditi per i soggetti esenti da iva).

22 Soggetti esonerati dall emissione della fattura I contribuenti che esercitano attività di commercio al dettaglio, esonerati dall obbligo di emissione della fattura salvo su richiesta, possono utilizzare il registro dei corrispettivi per assolvere agli obblighi di registrazione previsti dal nuovo regime di cassa relativamente ai ricavi (se non hanno optato per i registri iva con opzione), integrando lo stesso con quanto disposto dall art. 18, comma 4 (in particolare con l annotazione per massa dei mancati incassi dei corrispettivi, nel qual caso occorrerà indicare le generalità e gli importi dei soggetti debitori).

23 Esempi di casi pratici Acquisto nel 2017 di beni con pagamento nel. Regime contabile Anno di registrazione Anno di rilevanza fiscale Registro incassi e pagam. 2017 o Registri iva con annotaz. 2017 o Sistema della registraz. 2017 2017 Sistema della registraz.

24 Esempi di casi pratici Acquisto nel 2017 di beni con pagamento nel 2017. Regime contabile Anno di registrazione Anno di rilevanza fiscale Registro incassi e pagam. 2017 o 2017 Registri iva con annotaz. 2017 o 2017 Sistema della registraz. 2017 2017 Sistema della registraz.

25 Provvedimento Agenzia delle Entrate 73203/ del 04.04. Sia ai fini della deducibilità della spesa che ai fini della detrazione dell iva, si considerano validi quali sistemi di pagamento per l acquisto di carburante e lubrificante per autotrazione: - Assegni bancari e postali, circolari e non; - Bonifici bancari o postali; - Bollettini postali; - Carte di credito, di debito o prepagate; - Altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l addebito in conto corrente.