POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AI FABBRICATI DEL POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO 2011 2014 ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL APPALTO L appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza a beni immobili di proprietà dell Università degli Studi di Firenze, Polo Biomedico e Tecnologico (da adesso in poi citata come Polo) indicati nell elenco allegato che forma parte integrante del presente capitolato. Per quanto non precisato nel suddetto allegato (es.orari, percorsi, ecc ) dovranno essere presi accordi con il Responsabile dell Ufficio da cui dipende il servizio e potranno essere redatti a cura di quest ultimo e nell ambito del presente capitolato fogli di patti e condizioni che la Ditta Appaltatrice, controfirmandoli, si impegna ad osservare per tutta la durata del servizio affidatole. L appalto avrà durata di anni 3 dal 01/09/2011 al 31/08/2014. L Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di revocare o modificare la tipologia di parte dei servizi affidati non riconoscendo alla Ditta alcuna forma di indennizzo o rimborso. Per i primi tre (3) mesi di vigenza l appalto si intende soggetto ad un periodo di prova, al fine di consentire una valutazione dello stesso. In mancanza del superamento del periodo di prova, il Polo si riserva, mediante semplice preavviso di gg.10, da comunicare alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata a.r., di revocare il servizio oggetto del mancato superamento. In tal caso la Ditta Appaltatrice sarà obbligata al proseguimento del servizio fino alla data che sarà comunicata, ma ad essa spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. ART. 2 TIPOLOGIA E PREZZI A BASE DI GARA DEI SERVIZI Premessa Nella determinazione dei prezzi a base di gara, si è tenuto conto delle Tabelle Prefettizie di cui al Decreto prot.206310/tar.ist. VIG/AREA 1^BIS del Maggio 2066, rivalutate ai fini ISTAT, che, se pur non più in vigenza, costituiscono un valido parametro di riferimento in quanto, tra l altro, tengono conto delle valutazioni espresse dai rappresentanti degli Istituti di Vigilanza e delle strutture territoriali delle OO.SS. di categoria. 1) Collegamento di impianto di allarme alla centrale operativa: collegamento con trasmettitore bidirezionale intervento di pattuglia e ispezione interna dell immobile al momento della segnalazione. Euro 153,80 mensile oltre IVA. per il collegamento e tre visite di pronto intervento Euro 11,00 oltre IVA per ogni ulteriore visita (tariffa priva di oscillazione) 2) Vigilanza saltuaria con passaggio esterno: controllo della integrità degli accessi e delle eventuali recinzioni (ispezione esterna) Euro 63,72 mensile oltre IVA 3) Vigilanza saltuaria con passaggio esterno e con accesso e controllo dei locali, piazzale, parco o impianto al fine di accertare o prevenire eventuali irregolarità (ispezione interna con marcatura di orologio) in ambienti superiori a mq 200. Euro 175,77 mensili oltre IVA 4) Apertura e chiusura: uno o più interventi giornalieri avendo cura di accertarsi che al momento della chiusura non si trovino persone all interno dei piazzali, parchi o degli immobili 1
Euro 24.72 ad ora di servizio prestato oltre IVA di legge 5) Servizio di piantonamento fisso o attività equipollenti Euro 24.72 per ogni ora di servizio prestato 6) Collegamento di impianto di allarme alla centrale operativa a mezzo combinatore telefonico intervento di pattuglia e ispezione interna dell immobile al momento della segnalazione. Euro 76,90 mensile oltre IVA. per il collegamento e tre visite di pronto intervento Euro 11,00 oltre IVA per ogni ulteriore visita. ART. 3 OBBLIGHI DELL APPALTATORE L appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di vigilanza nelle forme stabilite a mezzo di guardie particolari giurate fornite dell apposita divisa e distintivo dell Istituto di appartenenza, del previsto armamento e radiocollegate costantemente con la centrale operativa, in possesso dei requisiti, titoli e delle dotazioni di cui al successivo art.4. L appaltatore si obbliga, nella scelta del proprio personale e nell uso delle attrezzature, ad assicurare l efficienza del servizio stesso ed il raggiungimento delle finalità richieste dal Polo. L appaltatore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui ed il personale stesso. La Ditta aggiudicataria dovrà: - fornire al Polo, entro 10 giorni dall avvenuta notifica dell affidamento, a pena di decadenza della stessa, l elenco nominativo del personale impiegato nel servizio completo del numero del Decreto Prefettizio di nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto d armi; detto elenco dovrà essere suddiviso per le sedi assegnate. Sempre al Polo dovrà inoltre essere prontamente comunicata ogni sostituzione; - tutto il personale alle dirette dipendenze dell appaltatore per le attività di cui al presente capitolato, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell appaltatore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d opera. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all appaltatore della eventuale inadempienza riscontrata, il Polo avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere altresì il risarcimento dei danni subiti. La Ditta sollevata dall incarico, alla quale spetterà esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova Ditta affidataria; - provvedere a designare una persona con funzioni di responsabile da segnalare al Polo, con il compito di far osservare al personale impiegato nel servizio i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con l Ente appaltante per qualsiasi necessità; - fornire ai competenti uffici del Polo Biomedico e Tecnologico il nominativo del Referente Responsabile del trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003 e ss.mm.); - garantire al momento dell offerta il possesso della Licenza, rilasciata dal Prefetto ai sensi dell art.134 del R.D. 18.06.1931 n.773, a svolgere l attività di vigilanza armata a proprietà immobiliari e mobiliari, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni di legge per svolgere il servizio; - effettuare il Servizio di Vigilanza con perfetta efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 18.06.1931 n. 773 e ss.mm., dal D.P.R. 4.08.2088 n. 153, che reca modifiche al R.D. 06.05.1940 n.635, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dal CC.N.L. di categoria vigente e dai Contratti collettivi Integrativi decentrati e dal Regolamento di Servizio degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Firenze approvato dalla Questura in data 05/04/2007, oltre a quanto contenuto nel prsente Capitolato Speciale di Appalto; - applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotto dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.; - impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente Capitolato; 2
- presentare copia di polizza assicurativa con adeguati massimali, comunque non inferiore a 2.500.000,00 per Responsabilità Civile verso Terzi e per le attività connesse allo svolgimento del servizio; - inviare mensilmente una relazione scritta sulla regolarità del servizio di Vigilanza oltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto di rilevanza, anomalia, avvenimento o circostanza riscontrati durante l effettuazione dello stesso; - garantire il radiocollegamento delle guardie giurate in servizio con la Centrale Operativa; - sostituire, dietro semplice richiesta dell Amministrazione o dei Responsabili del Servizio, il personale impiegato, qualora risultasse non idoneo o inadeguato, ad effettuare il servizio di cui al presente Capitolato ad insindacabile giudizio dell Amministrazione stessa; ART. 4 MODALITA OPERATIVE Il tempo di intervento in caso di allarme non dovrà superare un massimo di 15 minuti. Dovranno essere compilati rapporti qualora durante le ispezioni vengano riscontrate eventuali anomalie, delle quali dovrà essere portato a conoscenza l Ufficio interessato e/o le persone che verranno indicate dal Polo entro 24 ore dal riscontro delle eventuali anomalie. L installazione del sistema bidirezionale per il collegamento alla centrale operativa di ogni impianto di allarme e le cassette di controllo ispezioni, o orologi di controllo, sono a cura e spese della ditta appaltatrice che le fornisce in comodato gratuito d uso. Nel caso di aperture, chiusure e ispezioni, le guardie giurate dovranno lasciare ad ogni intervento, in apposita cassetta, un biglietto di controllo recante la data e l ora del passaggio ossia azionare apposito orologio di controllo. ART. 5 VARIAZIONI DEI SERVIZI Il Polo si riserva di modificare o interrompere alcuni servizi senza che per questo sia dovuta indennità alcuna o aggiungere singoli servizi di vigilanza in qualsiasi momento, alle stesse condizioni del presente appalto. ART. 6 INTERVENTI IMMEDIATI Nel caso di guasto o di sostituzione di impianto di allarme, la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare, dietro semplice segnalazione e senza ulteriore aggravio di spese, ispezioni esterne notturne per tutta la durata del guasto o del periodo necessario alla variazione suddetta. La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre, alla scadenza dell appalto, ad assumersi l onere di trasmettere alla Ditta subentrante ogni segnalazione di allarme intervenuta nel periodo necessario alla variazione dei numeri telefonici degli impianti. ART. 7 CONTESTAZIONI, PENALITA, RISOLUZIONE Il Polo, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate verranno comunicate alla ditta appaltatrice che, nel termine di 15 giorni, dovrà fornire le controdeduzioni. In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni siano ritenute insoddisfacenti a giudizio del Polo, lo stesso si riserva di applicare le seguenti penali da applicare a ogni irregolarità: Impianti di allarme : - mancato intervento dopo segnalazione allarme o intervento o mancato rispetto degli orari Euro 300,00 - mancata segnalazione di ogni anomalia, guasto o danno riscontrato Euro 150,00 3
Ispezioni, aperture e chiusure - mancato rilascio biglietto di controllo o timbratura Euro 250,00 - mancata effettuazione servizio apertura o chiusura Euro 300,00 - mancato rispetto orari apertura o chiusura Euro 300,00 - mancato controllo integrità accessi, controllo interni, verifica presenza persone, ecc.. Euro 300,00 Qualora le irregolarità sopra elencate comportino conseguenze ritenute, a discrezione del Polo, particolarmente gravi, le sanzioni suddette potranno essere elevate fino a 600,00. In ogni caso l applicazione di penali in misura superiore al 10 % dell importo contrattuale comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento. La penale verrà notificata alla ditta con raccomandata AR e verrà addebitata su crediti vantati dalla ditta in dipendenza del contratto in oggetto. In mancanza di crediti la S.A. procederà all escussione ancorchè parziale della cauzione definitiva. Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta di vigilanza inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o non conformità del servizio al presente documento, mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall Amministrazione e comunque l inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente atto, il Polo, oltre che all applicazione delle suddette penali, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell appaltatore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Ditta aggiudicataria riceva la comunicazione, mediante raccomandata A.R., che l Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento la Ditta aggiudicataria si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento della Ditta aggiudicataria, l Amministrazione provvederà a revocare l aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo miglior offerente, ovvero a terzi, secondo le procedure previste dalla vigente normativa. L amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente appalto in qualunque momento avvalendosi della facoltà consentita dall art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni, nonché per motivi di pubblico interesse. La ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento del servizio fino al momento regolarmente eseguito. ART.8 CORRISPETTIVO DELL APPALTO Il corrispettivo dell appalto sarà quello risultante dalla percentuale di ribasso presentata dalla Ditta appaltatrice sui costi e prestazioni indicati all art.2 del presente capitolato. Con il corrispettivo pattuito l appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. ART.9 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO L Impresa aggiudicataria dell appalto dovrà versare una cauzione definitiva, pari al 10% dell importo contrattuale, ai sensi dell art. 113 del D.lgs. 12.04.2006 n 163. Tale cauzione resterà vincolata sino al completamento della fornitura, dopo l accertamento di regolarità della medesima. La cauzione costituisce garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all appaltatore e derivanti dall inadempimento e cattiva esecuzione dell appalto. Resta salvo il diritto del Polo di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui la stazione appaltante si sia eventualmente rivalso, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto. 4
La mancata costituzione della cauzione determinerà la risoluzione del contratto, oltre all addebito dei danni e delle maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata alternativamente in contanti ovvero mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell art. 113, comma 2, del D. Lgs. 12.04.2006 n 163, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. ART.10 RESPONSABILITA E COPERTURE ASSICURATIVE L'Impresa appaltatrice sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alle forniture eseguite, potessero derivare ai beni immobili e mobili dell'amministrazione universitaria, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti dell'amministrazione universitaria ed agli studenti. Prima della sottoscrizione del contratto, l impresa appaltatrice dovrà produrre polizza assicurativa R.C.T., con massimale minimo pari a 2.500.000,00 per danni alle persone, ed 2.500.000,00 (duemilioni e cinquecentomila/00) per danni a cose. ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria presenterà mensilmente un unica fattura riportante l ubicazione dei beni oggetto del presente appalto, la tipologia del servizio e il relativo prezzo unitario. La liquidazione delle fatture avverrà entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Le fatture saranno ammesse al pagamento previa verifica del regolare svolgimento del servizio. Eventuali contestazioni sul servizio interromperanno il temine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione. Ai sensi del art. 3 L. 136-2010 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall aggiudicatario il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi della L. 3/2003 art. 11, il codice CUP. L aggiudicatario comunicherà alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, visto l art. 27 c. 3 D.lgs. 163-06 e trattandosi di servizi di cui all allegato II B del D.lgs. 163-06 (servizi di investigazione e di sicurezza) e atteso inoltre quanto espresso dalla deliberazione AVCP n. 72 del 06-03- 2007, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura, senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione. 5
ART. 13 SPESE Fatta eccezione per l I.V.A., posta a carico del Polo, qualsiasi spesa derivante dal presente atto sarà a completo carico dell Appaltatore e dovrà essere versata su richiesta dell Ente Appaltante. ART. 14 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Firenze. Il Dirigente Dott.ssa Marigrazia Catania ALLEGATO : ELENCO FABBRICATI E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO 6