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Del. n. 266/2013/PRSP SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA composta dai magistrati: - Cons. Paolo PELUFFO Presidente f.f. - Cons. Nicola BONTEMPO Componente - Primo Ref. Laura D AMBROSIO Relatore - Primo Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO l art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012; VISTA la deliberazione di programmazione dell attività di controllo della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 2 del 22 gennaio 2013; VISTE le Linee-guida predisposte dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie - per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2011; VISTO l art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149; VISTA inoltre la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 210/2011/INPR del 18 ottobre 2011 con la quale si approvano le prime linee di orientamento in ordine alle modalità applicative della disposizione di cui all art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149; 1

VISTO l art. 148 bis del TUEL, introdotto dall art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l adozione di specifiche pronunce di accertamento, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti; VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2011 del Comune di CUTIGLIANO (PT), con deliberazione n. 120 del 30 aprile 2013; VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 2 luglio 2013; VISTO l art. 148 bis del TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che qualora l Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria ; PRESA VISIONE della relazione dell Ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2011, inoltrata alla Sezione con nota n. 4761 del 28 giugno 2013 (prot. Sez. n. 4802 del 28 giugno 2013); ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi in sede istruttoria, condotta con il supporto del settore competente; CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica del 29 luglio 2013, i rappresentanti dell Ente hanno precisato e confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti; UDITO nella Camera di consiglio del giorno 29 luglio 2013 il relatore Primo Ref. Laura D AMBROSIO; CONSIDERATO - che dalla specifica pronuncia di accertamento di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio: R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE L accertamento, nell esercizio, di un disavanzo di amministrazione (generato dalla competenza e dall applicazione del disavanzo di amministrazione pregresso) induce ad una valutazione complessivamente negativa, in termini di sana gestione e sostenibilità finanziaria nonché di mantenimento degli equilibri di bilancio negli esercizi futuri. Il disavanzo è accertato in euro 171.985,51. Inoltre, come rilevato anche dall Organo di revisione, l Ente deve ricostituire, al 31.12.2011, fondi a destinazione vincolata per euro 110.161,59. Ne consegue che il disavanzo sostanziale accertato dalla Sezione è pari ad euro 390.619,40. In sede istruttoria è stato, peraltro, rilevato che l Ente ha approvato un piano triennale di finanziamento del disavanzo di amministrazione 2011 che prevede, per l esercizio 2013/2014, l impiego di entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali. 2

Tale circostanza rappresenta una grave irregolarità contabile in quanto l utilizzo delle suddette entrate è ammissibile esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, secondo quanto disposto dall art. 1, comma 443, della legge n. 228 del 24/12/2012. Si ritiene, inoltre, non conforme al principio di prudenza l applicazione, nell esercizio 2011, di entrate accantonate tra i fondi vincolati del risultato di amministrazione 2010 in quanto, in presenza di un disavanzo di amministrazione non ancora interamente ripianato ed in costante crescita nonché di squilibri nella gestione di competenza, è dubbio che tali risorse risultino completamente disponibili per l Ente. In merito alla gestione dei residui, è stata, rilevata la presenza di partite residuali attive del titolo I, III e VI (esclusi i depositi cauzionali) vetuste. Più precisamente, i residui attivi di tali titoli, costituiti in anni precedenti il 2007, in rapporto agli stessi residui relativi agli esercizi 2010 e precedenti, risultano elevati (ed esattamente pari al 20,00%). Tale grave irregolarità determina seri dubbi sulla veridicità e attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e ha ripercussioni negative sul risultato di amministrazione. In assenza di un apposito accantonamento nel fondo svalutazione crediti, in sede di definizione dell avanzo di amministrazione, tale fenomeno comporta un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell Ente degli esercizi futuri. Infine, la gestione di cassa, nel triennio 2009/2011, ha evidenziato l impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine dell esercizio. Inoltre, sebbene l Organo di revisione abbia attestato che lo scoperto per anticipazioni di cassa, a chiusura dell esercizio, rientra nei limiti previsti dall art. 222 del D. Lgs. 267/2000, dall esame del questionario sul rendiconto 2011 è stato rilevato che l ammontare di fondi aventi specifica destinazione, impiegati per spese correnti, e non ricostituiti al termine dell esercizio in esame, risulta superiore al limite di legge. Quanto emerso, oltre ad evidenziare la grave irregolarità per violazione ai limiti stabiliti dalla legge, denota una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell Ente, per i costi connessi all esposizione bancaria e con preoccupanti rischi per la tenuta finanziaria dell Ente. Va, peraltro rilevato che l Ente, con il provvedimento di cui all art. 193 del TUEL, ha dato atto del permanere degli equilibri e l Organo di revisione non ha rilevato al riguardo gravi irregolarità, avendo la Sezione, con deliberazione n. 511 del 29 novembre 2011, in sede di verifica del bilancio di previsione 2011, rilevato e sottoposto all attenzione dell Ente la presenza di sintomi di precarietà degli equilibri che possono aver contribuito alla realizzazione dei risultati di consuntivo nei termini rappresentati. Pertanto, tutto ciò considerato, la Sezione ritiene necessaria l adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell Ente ed ad indirizzare lo stesso ad una corretta gestione finanziaria, evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate. - che l Ente, ai sensi dell art. 148 bis del TUEL, introdotto dall art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; - che, con specifico riferimento alla presenza di un risultato di amministrazione negativo, l Ente dichiara di aver provveduto a ripianare ai sensi dell art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione derivante dall esercizio 2011 nonché a ricostituire i fondi vincolati per un totale complessivo di euro 282.147,10; 3

- che, dall esame dei dati inviati dall Ente alla banca dati del sistema SIRTEL, la Sezione rileva che una quota, pari ad euro 222.147,10, del disavanzo sostanziale di amministrazione derivante dall esercizio 2011 risulta applicata al bilancio di esercizio 2012 e finanziata, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti dell Ente presenti in adunanza pubblica, con risorse provenienti da entrate correnti riferibili all Imposta Municipale Unica (IMU); - che il rendiconto di gestione dell esercizio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 aprile 2013, registra un disavanzo di amministrazione sostanzialmente negativo per euro 128.517,16 in diminuzione rispetto alle risultanze 2011 grazie all applicazione della aliquota massima dell IMU per le categorie diverse dall abitazione principale ed all aumento della aliquota massima dell Addizionale Comunale all IRPEF nonché al continuo monitoraggio della spesa corrente ; - che, sempre con riferimento alle irregolarità rilevate sul risultato di amministrazione, e, nello specifico, in ordine all utilizzo, in misura superiore al limite di legge, di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente e non ricostituiti al termine dell esercizio 2011, l Ente dichiara che tale circostanza è anche dovuta ai mancati rimborsi da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato relativi al rimborso rate ammortamento mutui ed altre spese attinenti al sevizio idrico integrato con decorrenza dall anno 2005 ; - che, in merito a quest ultimo punto, l Ente non precisa se il medesimo fenomeno si è verificato anche nell esercizio 2012 o, se, al contrario sono stati adottati provvedimenti correttivi per evitare il ripetersi negli anni di tali criticità; - che in relazione all ulteriore rilievo emerso sul risultato di amministrazione relativo alla presenza in bilancio di residui attivi del Titolo I e III considerati vetusti, l Ente ha dichiarato che nel rendiconto di gestione dell esercizio 2012 l ammontare dei residui attivi del Titolo I delle entrate antecedenti l esercizio 2007 risulta inferiore rispetto al 2011 in conseguenza di riscossioni ed eliminazioni dal bilancio intercorse nella gestione 2012 per complessivi euro 35.450,20; - che in merito alla presenza in bilancio di residui attivi del Titolo III delle entrate relativi ad esercizi antecedenti al 2007, l Ente dichiara che gli stessi si riferiscono a crediti vantati nei confronti della società GAIA S.p.a., gestore del servizio idrico integrato, relativi a rimborso rate ammortamento mutui ed altre spese attinenti al servizio idrico integrato con decorrenza dall anno 2005 e che, per la riscossione di tali somme, sono state attivate procedure giudiziali per il recupero dei crediti ; RITENUTO - che la Sezione ritiene di prendere atto degli elementi conoscitivi emersi in sede istruttoria dai quali si desume l avvenuta applicazione di quota parte del disavanzo di amministrazione sostanziale derivante dall esercizio 2011 al bilancio di esercizio 2012, riservandosi, tuttavia di effettuare le opportune verifiche in sede di esame del questionario al rendiconto di gestione 2012 ed al bilancio di previsione 2013 che l Organo di revisione è tenuto a trasmettere; - che la Sezione ritiene di dover confermare le proprie perplessità in merito all applicazione, nel bilancio dell esercizio 2011, di entrate accantonate tra i fondi vincolati del risultato di amministrazione 2010 in quanto non risulta conforme al principio di prudenza utilizzare risorse non ancora nella piena disponibilità dell Ente e, pertanto, attivare spese senza una certa ed attendibile copertura finanziaria, in presenza di un disavanzo di amministrazione non ancora interamente ripianato, peraltro registrato anche nell esercizio 2012 (sebbene in diminuzione); 4

- che la relazione trasmessa dall Ente, richiamata in premessa, nella parte specificatamente riferita all utilizzo, in misura superiore al limite di legge, di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente e non ricostituiti al termine dell esercizio 2011, risulta non idonea in quanto l Ente si limita a precisare le cause di tale fenomeno senza segnalare l adozione di provvedimenti tesi ad evitare il ripetersi della criticità segnalata o il loro eventuale superamento nella gestione dell esercizio 2012; - che l irregolarità segnalata, richiamata in premessa e riferita e riferiti alla presenza di residui attivi del Titolo I e III delle entrate antecedenti all esercizio 2007, nonostante l apprezzabile attività posta in essere dall Ente in sede di approvazione del rendiconto 2012, non può ritenersi completamente rimossa, in quanto la vetustà dei residui attivi, così come sopra descritta, per l esercizio 2011, si mantiene ancora elevata, facendo così permanere un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell Ente per gli esercizi futuri; - che la Sezione, per quest ultimo punto, ritiene, comunque di prendere atto dei provvedimenti adottati dall Ente affinchè sia evitato, per il futuro, il ripetersi della irregolarità riscontrata sull esercizio 2011; DELIBERA Sulla base di quanto emerso dalle risultanze contenute nella reazione trasmessa dall Ente e richiamata in premessa, la Sezione PRENDE ATTO dell avvenuta applicazione di quota parte del disavanzo di amministrazione sostanziale derivante dall esercizio 2011 al bilancio 2012, riservandosi, tuttavia, di effettuare le opportune verifiche in sede di esame dei questionari al rendiconto di gestione 2012 ed al bilancio di previsione 2013 che l Organo di revisione è tenuto a trasmettere. Dalla valutazione della relazione riassuntiva dei provvedimenti correttivi che l Ente ha adottato ai sensi dell art. 148 bis del TUEL, introdotto dall art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 in ordine al ripetuto utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente in misura superiore al limite di legge e non ricostituiti al termine dell esercizio 2011, la Sezione rileva la NON IDONEITA delle misure correttive trasmesse a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Sulla base di quanto segnalato dall Ente e dei provvedimenti assunti in orine alla vetustà dei residui attivi del Titolo I e III antecedenti all esercizio 2007, la Sezione, pur ritenendo non completamente rimossa l irregolarità sul rendiconto 2011, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall Ente finalizzati al superamento delle irregolarità rilevate. In considerazione di quanto esposto, il bilancio sembra essere indirizzato ad una gestione finanziaria più equilibrata, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all analisi dei questionari che l organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio. Tuttavia, con specifico riferimento alla sussistenza di un risultato di amministrazione negativo registrato nell esercizio 2011, è preclusa, ai sensi dell art. 148 bis, comma 3, del TUEL, l attuazione di programmi di spesa per un importo pari ad euro 128.517,16 che rappresenta la quota di disavanzo di amministrazione ancora presente nell esercizio 2012. 5

DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all Organo di revisione dell Ente e al Consiglio delle Autonomie locali. Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2013 Il Presidente f.to Paolo PELUFFO Il Relatore f.to Laura D AMBROSIO Depositata in segreteria il 29 luglio 2013 Il Funzionario preposto al servizio di supporto f.to Claudio FELLI 6