Cass. 6095/2015. Sassi dal cavalcavia: nessun risarcimento. Scritto da Francesco Annunziata Sabato 11 Aprile :00

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Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che il lancio di sassi da un cavalcavia integra il caso fortuito ed ha escluso il risarcimento dei danni richiesti da un automobilista. Invero, ha ritenuto la Corte, il rapporto di "immediatezza" ed "assoluta contestualità" tra il lancio e l'incidente permette di escludere che si fosse consolidata (trascorso il tempo ragionevolmente necessario al gestore per la rimozione dei sassi dalla carreggiata) una situazione di pericolo immanente alla cosa - ossia un modo di essere o una caratteristica pericolosa della strada - tale da escludere il fortuito e da consentire di affermare l'esistenza di un rapporto causale fra la condizione assunta dalla carreggiata (seppure per il fatto del terzo) ed il sinistro (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 26 marzo 2015, n. 6095) 1 / 7

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <...> 2 / 7

ha pronunciato la seguente: sentenza <...> Svolgimento del processo 3 / 7

G.S. convenne in giudizio la s.p.a. Autostrade per sentirla condannare al risarcimento dei danni che aveva subito in data 3.9.92 quando, mentre percorreva l'autostrada A/16 alla guida della propria autovettura, era stato raggiunto da sassi lanciati da ignoti da un cavalcavia, riportando lesioni personali. Il Tribunale di Nola accolse la domanda (come pure quella proposta nella causa riunita promossa da P.M.). La Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza, escludendo la responsabilità della società Autostrade nei confronti del S. (dichiarando invece - inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del M.). Ricorre per cassazione il S. affidandosi a due motivi; resiste, a mezzo di controricorso, la società Autostrade, mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva. 4 / 7

Motivi della decisione l. Qualificata la domanda come proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., la Corte di Appello ha rilevato che il fatto si verificò "a causa esclusiva del lancio di sassi dal cavalcavia ad opera di ignoti delinquenti, cui ha fatto seguito, nell'immediatezza, l'incidente" ed ha ritenuto che "l'assoluta contestualità del lancio e dell'incidente non ha lasciato al gestore alcun margine di intervento" e che"gli atti intenzionali estemporanei degli ignoti delinquenti non sono stati in alcun modo agevolati da comportamenti del gestore"; ha escluso, in particolare, che potesse riconoscersi valenza causale agli "squarci eventuali" nella trama della rete di recinzione poiché essa, "siccome facilmente scavalcabile, non aveva la capacità di ostacolare il lancio di pietre". 2. Col primo motivo ("violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c." e ogni possibile vizio motivazionale), il S. censura la sentenza per non aver considerato che "lo stato della rete di recinzione, che presentava grossi squarci attraverso i quali erano stati lanciati i sassi e la mancata manutenzione da parte della società concessionaria costituivano... comportamenti colposi" che giustificavano l'affermazione della responsabilità della convenuta; evidenzia, altresì, come la valutazione della irrilevanza causale degli squarci risulti "contraddittoria rispetto agli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza... scaturenti dalla responsabilità da custodia ex art. 2051. 5 / 7

Col secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 115 C.P.C. ed ogni possibile vizio motivazionale), il ricorrente sviluppa le precedenti censure rilevando che la società convenuta non aveva assolto "l'onere della prova circa la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito" e che la Corte non aveva adeguatamente valutato punti decisivi (segnatamente, la presenza degli squarci nella rete). 3. I motivi - da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione - sono infondati. Atteso che il S. ha invocato una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., non risulta pertinente il richiamo alla violazione di obblighi di vigilanza e manutenzione, giacché il dato rilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità non va rinvenuto nell'eventuale condotta colposa della concessionaria, ma esclusivamente nel rapporto causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, così come -per converso- la prova liberatoria può essere fornita soltanto con la dimostrazione del caso fortuito, ossia di un elemento idoneo ad escludere il nesso causale. Ciò premesso, deve rilevarsi come la Corte abbia correttamente individuato tale fortuito nella condotta estemporanea degli ignoti che ebbero a lanciare i sassi, ossia in un fattore del tutto estraneo al dinamismo interno alla cosa (vale a dire alla rete viaria e alle sue pertinenze), escludendo -invece- la rilevanza causale degli squarci sulla rete metallica, in quanto privi -di per sé- di efficienza causale. 6 / 7

Va sottolineato, al riguardo, che proprio il rapporto di "immediatezza" ed "assoluta contestualità" tra il lancio e l'incidente permette di escludere che si fosse consolidata (trascorso il tempo ragionevolmente necessario al gestore per la rimozione dei sassi dalla carreggiata) una situazione di pericolo immanente alla cosa -ossia un modo di essere o una caratteristica pericolosa della strada- tale da escludere il fortuito e da consentire di affermare l'esistenza di un rapporto causale fra la condizione assunta dalla carreggiata (seppure per il fatto del terzo) ed il sinistro. 4. I giusti motivi di compensazione rilevati dal giudice di appello per compensare le spese processuali -che non sono stati oggetto di impugnazione- permangono e consentono di compensare anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. 7 / 7