AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO SETTORE CACCIA E PESCA Servizio Faunistico NORME PER L ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE IN PROVINCIA DI LECCO

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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO SETTORE CACCIA E PESCA Servizio Faunistico NORME PER L ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE IN PROVINCIA DI LECCO AGGIORNATO AL MESE DI FEBBRAIO 2012

In grassetto sono indicate le variazioni rispetto all anno 2011 PROCEDURE PER OTTENERE LA LICENZA DI PESCA PROFESSIONALE La licenza di tipo A per pescatori professionisti, ha validità di 10 anni. All interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale. Per il rilascio della licenza di pesca professionale occorre presentare agli Uffici del Settore Caccia e Pesca dell Amministrazione Provinciale la seguente documentazione: 1. Attestato di superamento esame di abilitazione alla pesca professionale (per pescatori che abbiano iniziato l attività dopo il gennaio 2012) 2. Domanda per il rilascio della licenza. 3. N 2 fotografie formato tessera (firmate sul davanti se il richiedente non si presenta di persona agli uffici). 4. Ricevuta dell effettuato versamento della tassa di concessione regionale, pari ad Euro 43,62 da effettuarsi sul c.c.p. n 25911207, intestato a Regione Lombardia - tassa concessione per la pesca - servizio tesoreria - via Pirelli 12-20124 MILANO. 5. Ricevuta del versamento di Euro 5,16 da effettuarsi sul c.c.p. n. 10475226 intestato a Amministrazione provinciale di Lecco, Servizi Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria - piazza Stazione 3-23900 LECCO. 6. Fotocopia della Carta d Identità. 7. N 2 Marche da Bollo da Euro 14,62. Nel modulo di domanda per ottenere la Licenza di Pesca di tipo A occorre indicare il N di Partita I.V.A. rilasciata per l attività di pesca nelle acque dolci; L ufficio pesca dell Amministrazione Provinciale si trova a Lecco, in Corso Matteotti, 3 ed è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Il rilascio della licenza, all atto di presentazione della documentazione necessaria, è immediato. Scaduti i dieci anni dal rilascio della licenza, occorre rinnovarla con la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza. In caso di smarrimento della licenza, occorre presentare, in carta semplice, al Servizio Pesca, una dichiarazione di smarrimento del documento e seguire la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza. Ogni anno, entro il 10 gennaio, è necessario presentare al Servizio Faunistico Provinciale: - La domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori professionisti; - Copia, conforme all originale, della denuncia dei redditi o da autocertificazione degli stessi.

REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALL ESERCIZIO DELLA PESCA DI PROFESSIONE NEL LARIO Art. 1 L esercizio della pesca di professione nel Lario è consentito a tutti coloro che, in possesso della licenza di pesca di categoria A, hanno frequentato l apposito Corso di Formazione per Pescatori di Professione e hanno superato l esame finale. Art. 2 Il Corso di cui all art. 1 è organizzato a cadenza annuale dalle Province di Como e Lecco, in collaborazione con le Associazioni dei pescatori di mestiere operanti sul territorio lariano. Art. 3 Il Corso di cui all art. 1 è suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica, della durata di 18 ore ciascuna. La parte teorica affronterà le seguenti tematiche: biologia e riconoscimento della fauna ittica d acqua dolce, composizione e struttura del popolamento ittico del Lario, i criteri di gestione della fauna ittica lacustre, la normativa che disciplina l esercizio della pesca professionale, la normativa sull igiene degli alimenti, le tecniche di lavorazione e conservazione del pescato. La parte pratica riguarderà l utilizzo delle reti da pesca e le tecniche di lavorazione e conservazione del pescato. La docenza sarà affidata ad esperti del settore. Il programma dettagliato del corso sarà stabilito annualmente con Determina Dirigenziale. Art. 4 L esame finale sarà articolato in una prova teorica (questionario a risposta multipla) e in una parte pratica (utilizzo reti da pesca e attrezzature per la lavorazione del pescato). La Commissione d Esame è costituita dai docenti del corso ed è presieduta, ad anni alterni, dal Responsabile del Servizio Pesca della Provincia di Como e dal Responsabile del Servizio Pesca della Provincia di Lecco. Tutti i partecipanti che avranno superato l esame finale riceveranno un diploma di abilitazione alla pesca professionale nel Lario. Art. 5 Non sono tenuti alla frequentazione del corso e al superamento dell esame finale tutti i pescatori di professione attualmente operanti nel Lario. NORME GENERALI PER LA PESCA PROFESSIONALE 1. La pesca professionale in provincia di Lecco è consentita nei laghi di: Como, Pusiano, Annone, Garlate, Olginate. nei tratti di Fiume Adda compresi tra i ponti Kennedy e Manzoni di Lecco, nonché nel tratto tra il ponte ferroviario dismesso di Olginate e la diga di Paderno d Adda. Fatti salvi i divieti vigenti nelle Zone di Protezione e di Ripopolamento, nelle Zone di Tutela Ittica e in altre aree, nonché le limitazioni e i divieti gravanti sui tratti interessati da diritti esclusivi di pesca. 2. Ogni pescatore in esercizio di pesca non può avere con sé sul natante attrezzi difformi, per tipologia e lunghezza, da quelli elencati nel presente elenco. 3. La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì. 4. Ciascun pescatore è tenuto a registrare giornalmente il quantitativo del pescato sugli appositi libretti distribuiti dall Amministrazione Provinciale. Tali libretti hanno durata annuale e devono essere riconsegnati all Amministrazione entro il 15 gennaio dell anno successivo a quello di validità. 5. Tutte le reti da pesca, comprese quella da fondo, devono essere segnalate con apposito gavitello riportante il numero assegnato al pescatore dall Amministrazione Provinciale. 6. Non è consentita la permanenza fissa in lago delle cosiddette piantane, ovvero di qualsiasi attrezzo fisso destinato all ancoraggio delle reti da posta. Tali attrezzi devono essere levati al termine dell azione di pesca.

7. I tempi di divieto indicati nel presente regolamento hanno inizio e termine alle ore 12 dei giorni di riferimento. 8. L uso del monofilo, purché di diametro non inferiore a mm. 0.10, è consentito solo per le reti del tipo oltana, perseghera, tremaglio e pendente. 9. Limitatamente al lago di Como, la lunghezza complessiva delle reti del tipo oltana utilizzabili giornalmente da ogni singolo pescatore è fissata in 21000 maglie (corrispondenti, ad esempio, a n. 7 reti da 3000 maglie). Nel rispetto di tale lunghezza complessiva e dei periodi di divieto stabiliti dal presente Regolamento, ciascun pescatore ha facoltà di utilizzare tali reti sia in modo volante, sia ancorate in posta, sia ancorate a fondo. 10. I periodi divieto e le misure minime in vigore per la pesca dilettantistica si applicano alla pesca professionale limitatamente ai seguenti attrezzi: acquedo, perseghera, tremaglio per pesce persico, gueglia e bertovello e rozzuolo. 11. In caso di motivata impossibilità al salpaggio delle reti entro l orario stabilito, è fatto obbligo di avvisare con la massima tempestività la provincia competente per territorio. 12. E vietato utilizzare reti di altri pescatori in assenza del titolare. E fatta eccezione per i pescatori che esercitano l attività in modo coordinato, all interno di una cooperativa o di una società comunque costituita e per i pescatori appartenenti allo stesso nucleo familiare. ELENCO E NORME D'USO DEGLI ATTREZZI DI PESCA PROFESSIONALE SUL LAGO DI COMO A) Reti del tipo a circuizione Acquedo da mm. 30 Lunghezza massima della rete m. 220. Altezza massima della rete maglie 800. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30. L uso di questa rete è vietato dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1 novembre al 15 gennaio. Acquedo da mm. 40 Lunghezza massima della rete m. 200. Altezza massima della rete maglie 900. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40. L uso di questa rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio. B) Reti volanti Oltana in cubia Lunghezza massima della rete: vedi il punto 9 delle norme generali Altezza massima della rete m. 9 La lunghezza massima delle reti in cubia a disposizione per ciascun pescatore, deve essere posata in un unica tesa. Il lato della maglia deve essere di 32 mm o di 35 mm nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 giugno, mentre deve essere di 35 mm nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 1 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 1 dicembre l uso di questa rete è vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì. In caso di abbondanti catture di coregoni durante il periodo autunnale, la Provincia può inoltre disporre ulteriori limitazioni a questa rete con l obbiettivo di tutelare i lavarelli di età preriproduttiva L uso di questa rete è vietato durante l epoca di divieto di pesca ai coregoni Pendente in cubia Lunghezza massima della rete: 36000 maglie (n. 15 reti da 2400 maglie) Altezza massima delle reti m. 6,50. Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 20 e mm. 22 L uso di questa rete è vietato dal 15 aprile all apertura della pesca dell agone. Qualora, per motivi climatici, si verifichino in primavera consistenti catture di coregoni immaturi ad opera dei pendenti l amministrazione Provinciale introdurrà divieti temporanei di detto attrezzo.

Inoltre, dal 15 giugno al 30 novembre il pendente deve avere n. 3 sugheri di sospensione ogni 2400 maglie, con un filo della lunghezza massima di m. 5 Alborale Lunghezza massima della rete m. 150. Altezza massima della rete maglie 400. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 11. Durante la notte l ancoraggio è vietato. L uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 30 giugno. L uso di questa rete sarà autorizzato con specifico provvedimento dirigenziale. C) Reti da posta Oltana da posta Lunghezza massima della rete: vedi punto 9 norme generali Altezza massima della rete m. 9. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 35 L uso di questa rete è vietato dal 15 novembre all apertura della pesca dei coregoni e dal 1 maggio al 15 giugno. Dal 1 luglio al 30 settembre l uso dell oltana da posta è consentito dalle ore 17.30 alle ore 7.30 Nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 1 dicembre l uso di questa rete è vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì. In caso di abbondanti catture di coregoni durante il periodo autunnale, la Provincia può inoltre disporre ulteriori limitazioni a questa rete con l obbiettivo di tutelare i lavarelli di età preriproduttiva Pendente da posta Lunghezza massima m. 600. Altezza massima delle reti m. 6,50. Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 20 e mm. 22 L uso di questa rete è vietato dal 10 agosto all apertura della pesca dell agone. D) Reti da fondo Oltana a fondo Lunghezza massima della rete: vedi punto 9 delle norme generali. Altezza massima della rete m. 9 Il lato della maglia deve essere di mm. 35 L uso di questa rete è vietato dal 15 novembre all apertura della pesca dei coregoni. Perseghera Lunghezza massima della rete m. 500. Altezza massima della rete m. 1,50. Il lato delle maglie deve essere compreso tra mm. 24 e mm. 25. L uso di questa rete è vietato durante l epoca di divieto del persico reale. L uso di questa rete è consentito: - dalle ore 15.00 alle ore 10.00 dal 1 ottobre al 1 aprile; - dalle ore 03.00 alle ore 10.00 dal 1 giugno all apertura della pesca dell agone. - dalle ore 17.30 alle ore 07.30 dall apertura della pesca dell agone al 30 settembre. Rozzuolo Lunghezza massima m. 400. Altezza massima della rete maglie 50. Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 20 e mm. 22. L uso di questa rete è vietato dal 10 agosto all apertura della pesca dell agone. E) Reti del tipo tremaglio Tremaglio per tutti i pesci Lunghezza massima della rete m. 300. Altezza massima della rete m. 1,50. Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 30. L uso di detta rete è vietato dal 1 maggio all apertura della pesca dell agone e dal 15 novembre al 15 gennaio. Dal 15 giugno al 30 settembre l uso di questa rete è consentito dalle ore 17.30 alle ore 07.30.

Tremaglio per pesce persico Lunghezza massima della rete m. 300. Altezza massima della rete m. 1,50. Il lato della maglia della rete interna deve essere compreso tra 24 e 25 mm. L uso di questa rete è soggetto alle stesse prescrizioni della perseghera per quanto riguarda i periodi di divieto, gli orari di posa e le catture di agoni e coregoni in tempo di divieto. Tremaglio per agone Lunghezza massima m. 200. Altezza massima della rete m. 3. Altezza minima della rete m. 2. Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra mm. 20 e mm. 22. L uso di detta rete è consentito dall apertura della pesca dell agone al 10 agosto. Tremaglio per alborella Lunghezza massima m. 40. Altezza massima della rete cm 90. Il lato interno della rete non deve essere inferiore a mm. 10. L uso di questa rete sarà autorizzato con specifico provvedimento dirigenziale Tremaglio per anguilla Lunghezza massima della rete m. 300. Altezza massima della rete m. 1,50. Il lato della maglia della rete interne non deve essere inferiore a mm. 22, né superiore a mm. 25. Il filato della rete interna deve essere confezionato esclusivamente con filato 210/2 o 210/3. L uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio. L uso di questa rete è consentito nei seguenti orari: dalle ore 3.00 alle ore 15.00, nel periodo compreso tra il 1 giugno e l apertura della pesca dell agone; dalle ore 17.30 alle ore 7.30 nel periodo compreso tra l apertura della pesca dell agone e il 30 settembre; dalle ore 15.00 alle ore 10.00 nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 1 aprile. F) Altri attrezzi Bertovello Diametro massimo di apertura della bocca m. 1. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30. L uso di questo attrezzo è vietato dal 1 aprile al 30 giugno. Spaderne Senza limitazione del numero di ami. ELENCO E NORME D'USO DEGLI ATTREZZI DI PESCA PROFESSIONALE SUI LAGHI DI ANNONE, GARLATE, OLGINATE, PUSIANO A) Reti a circuizione Acquedo da mm 30 Lunghezza massima della rete: m 220. Altezza massima della rete: 800 maglie. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30. L uso di questa rete è vietato: - dal 1 aprile al 30 giugno, ad Annone e Pusiano; - dal 1 maggio al 31 agosto e dal 1 novembre al 15 gennaio, a Garlate e Olginate. Acquedo da mm 40 (solo nei laghi di Garlate e Olginate) Lunghezza massima della rete: m 200. Altezza massima della rete: 900 maglie. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 40. L uso di questa rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio.

B) Reti volanti Alborale Lunghezza massima della rete: m 120. Altezza massima della rete: maglie 400. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 11. Durante la notte, l ancoraggio è vietato. L uso di questa rete sarà autorizzato con specifico provvedimento dirigenziale Oltana in cubia Lunghezza massima della rete m 500 Altezza massima della rete m. 9 Il lato della maglia deve essere di 32 mm o di 35 mm nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 giugno, mentre deve essere di 35 mm nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 1 dicembre. L uso di questa rete è vietato durante l epoca di divieto di pesca ai coregoni. C) Reti da posta Oltana da posta Lunghezza massima della rete: - m 500 a Garlate e Olginate - m 300 ad Annone e Pusiano Altezza massima della rete: m 9. Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 40 e mm 55. L uso di questa rete è vietato dal 1 febbraio al 31 marzo e dal 1 maggio al 15 giugno. D) Reti da fondo Perseghera Lunghezza massima della rete: - m 400 a Garlate e Olginate; - m 250 ad Annone e Pusiano. Altezza massima della rete: m 1,50. Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 24 e mm 25. L uso di questa rete è vietato durante l epoca di divieto del persico reale. A Garlate e Olginate, nel resto dell anno, l uso di questa rete è consentito unicamente: - dal 1 giugno al 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 07.30; - dal 1 ottobre al 31 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 10.00. Tremaglio per alborella Lunghezza massima della rete: m 20. Altezza massima della rete: cm 90. Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 10. L uso di questa rete sarà autorizzato con specifico provvedimento dirigenziale. Tremaglio per pesce persico Lunghezza massima della rete: - m 100 ad Annone e Pusiano; - m 40 a Garlate e Olginate; Altezza massima della rete: m 1,50. Il lato della maglia della rete interna deve essere compreso tra mm 24 e mm 25. L uso di questa rete è vietato durante l epoca di divieto del persico reale. Nei laghi di Garlate e Olginate, questa rete è soggetta alle prescrizioni della perseghera per quanto riguarda gli orari di posa. Tremaglio per tutti i pesci (solo nei laghi di Garlate e Olginate) Lunghezza massima della rete: m 100. Altezza massima della rete: m 1,50. Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 30. L uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 30 giugno e dal 15 novembre al 15 gennaio. Dal 30 giugno al 30 settembre, l uso di questa rete è consentito solo dalle ore 17.30 alle ore 07.30.

E) Altri attrezzi Bertovello Diametro massimo di apertura della bocca: m 1. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30. L uso di questo attrezzo è vietato dal 1 aprile al 30 giugno. Fiocina Con o senza l ausilio di fonti luminose. L uso di questo attrezzo è vietato dal 1 febbraio al 30 giugno e, nei laghi di Garlate e Olginate, anche dal 15 novembre al 15 gennaio. Rete da cinta per canneti Lunghezza massima della rete: m 200. Altezza massima della rete: m 5. Il lato della maglia della rete e del bertovello non deve essere inferiore a mm 30. L uso di questa rete è vietato dal 1 febbraio al 30 giugno. Sacco per anguilla Lunghezza massima: m 20. Diametro massimo: m 10. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 20. Spaderna Senza limitazione del numero di ami. ELENCO E NORME D'USO DEGLI ATTREZZI DI PESCA PROFESSIONALE SUL FIUME ADDA A) Reti da posta Brazzale per pesce gatto (solo nella palude del Comune di Brivio) Lunghezza massima della rete: m 30. Altezza massima della rete: m 1,20. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30. L uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 30 giugno. Oltana da posta (solo nel tratto Olginate - Paderno) Lunghezza massima della rete: m 50. Altezza massima della rete: m 5. Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 40 e mm 55. L uso di questa rete è vietato dal 1 febbraio al 31 marzo e dal 15 maggio al 30 giugno. Oltanella (solo nel tratto del comune di Brivio) Lunghezza massima della rete: m 10. Altezza massima della rete: m 5. Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 40 e mm 50. L uso di questa rete è consentito esclusivamente per la pesca di cavedani e scardole. B) Reti da fondo Tremaglio per alborella Lunghezza massima della rete: m 20. Altezza massima della rete: cm 90. Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 10. L uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 30 giugno.

Tremaglio per pesce persico Lunghezza massima della rete: m 40. Altezza massima della rete: m 1,50. Il lato della maglia della rete interna deve essere compreso tra mm 24 e mm 25. L uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio. Limitatamente al tratto di Adda in Lecco, nel resto dell anno l uso di questa rete è consentito solo: - dal 1 giugno al 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 07.30; - dal 1 ottobre al 1 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 10.00. Tremaglio per tutti i pesci Lunghezza massima della rete: m 40. Altezza massima della rete: m 1,50. Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 30. L uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 30 giugno e, limitatamente al tratto di Adda in Lecco, anche dal 15 novembre al 15 gennaio. C) Altri attrezzi Bertovello Diametro massimo di apertura della bocca: m 1. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30. L uso di questo attrezzo è vietato dal 1 aprile al 30 giugno. Bertovello per alborella Diametro massimo di apertura della bocca: cm 60. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10. La distanza di posa tra un bertovello e l altro non deve essere inferiore a m 2. L uso di questo attrezzo è vietato dal 1 maggio al 30 giugno. Nel periodo di divieto tale attrezzo può essere utilizzato per fini didattici, culturali e turistici a titolo puramente dimostrativo; pertanto potrà essere messo in acqua: nelle sole ore diurne; con il fondo aperto in modo da non catturare pesce; in determinate zone che saranno individuate, su richiesta, con provvedimento dirigenziale. Fiocina Con o senza l ausilio di fonti luminose. L uso di questo attrezzo è vietato dal 1 febbraio al 30 giugno e, limitatamente al tratto di Adda in Lecco, anche dal 15 novembre al 15 gennaio. Sacco per anguilla Lunghezza massima: m 20. Diametro massimo: m 10. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 20. Spaderna Senza limitazione del numero di ami. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA Trota fario, marmorata, lacustre e Salmerino alpino nelle acque di tipo B e C dalla prima domenica di ottobre all ultima domenica di febbraio Trote di qualsiasi specie e Salmerino alpino nelle acque di tipo A dal 1 dicembre al 15 gennaio Coregoni Temolo* Luccio Persico reale Pigo Persico trota dal 1 dicembre al 15 gennaio dal 15 dicembre al 30 aprile dal 15 febbraio al 15 aprile dal 1 aprile al 31 maggio dal 15 aprile al 15 maggio dal 1 maggio al 15 giugno

Alborella Agone Tinca Carpa Barbo Cavedano Savetta Storione cobice e S. comune Cobite comune** Cobite mascherato** Lampreda padana** Scazzone** dal 1 maggio al 30 giugno dal 15 maggio al 15 giugno dal 15 maggio al 15 giugno dal 1 maggio al 15 giugno dal 15 maggio al 15 giugno dal 1 maggio al 1 giugno Dal 1 aprile al 31 maggio Tutto l anno Tutto l anno Tutto l anno Tutto l anno Tutto l anno E proibita la detenzione sul luogo di pesca di specie ittiche di cui ne sia vietata la cattura. MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA Trota marmorata in tutte le acque cm 40 Trota fario, Trota lacustre e Trota iridea nelle acque di tipo A cm 30 Trota fario nelle acque di tipo B e C cm 24 Trota iridea nelle acque di tipo B e C cm 22 Coregoni cm 30 Salmerino alpino cm 22 Temolo cm 35 Persico reale cm 16 Luccio cm 50 Persico trota cm 30 Tinca cm 25 Barbo cm 30 Anguilla cm 30 Pigo cm 30 Agone cm 15 Carpa cm 30 Cavedano cm 25 Savetta cm 35 Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. E vietata la cattura degli storioni Acipenser sturio e Acipenser naccarii ad ogni stadio di sviluppo, in caso di cattura accidentale è fatto obbligo di provvedere all immediato rilascio e alla segnalazione dell avvenuta cattura alla Provincia.

In caso di cattura delle specie sotto indicate, queste non possono essere di nuovo immesse e debbono essere soppresse. Specie alloctone dannose Abramide Carassio Carassio dorato Pseudorasbora Rodeo amaro Gardon Aspio Pesce gatto (tutte le specie) Siluro NORME GENERALI E vietato: collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri copri idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino. abbandonare esche, pesce, attrezzi di pesca o rifiuti a terra, lungo i corsi d acqua e gli specchi d acqua e nelle loro adiacenze. collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, ad una distanza inferiore ai 40 metri dalle strutture di risalita dell ittiofauna, delle opere idrauliche trasversali delle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti. ZONE DOVE E VIETATA OGNI FORMA DI PESCA PROFESSIONALE Zone di Protezione e Ripopolamento Nelle zone di Protezione e Ripopolamento è vietata qualsiasi azione di pesca. Lago di Como: All interno delle seguenti aree di ormeggio: - Comune di Lecco: ormeggio Canottieri - Comune di Malgrate: porticciolo Malgrate - Comune di Valmadrera: porto Paré - Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Molo Nuovo - Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Porticciolo - Comune di Oliveto L.: porticciolo di Vassena - Comune di Oliveto L.: porticciolo della Rigona (Limonta) - Comune di Abbadia L.: porticciolo Abbadia Lariana - Comune di Mandello del Lario: ormeggio Lega Navale - Comune di Mandello del Lario: approdo Mulini - Comune di Mandello del Lario: area di ormeggio di Piazza Gera - Comune di Mandello del Lario: ormeggio di Olcio - Comune di Lierna: porticciolo punta Grumo (nel tratto di riva al di là della prospicenza con il molino di ormeggio natante, la pesca é consentita) - Comune di Lierna: porticciolo Lierna - Comune di Varenna: porticciolo Fiumelatte - Comune di Varenna: porticciolo Varenna Centro - Comune di Bellano: porto Bellano Centro - Comune di Dervio: ormeggio S. Cecilia - Comune di Dervio: ormeggio Porto Vecchio - Comune di Colico: porticciolo di Piona - Comune di Colico: molo centro

Lago di Como (Lario): - acque antistanti Villa Monastero fino a metà lago. Dall inizio del giardino in direzione sud fino al balconcino con parapetto in ferro battuto posto all interno del giardino stesso. Fiume Adda: Comune di Brivio: Dal Ponte del Lavello fino al confine con la Provincia di Milano: nel raggio di dieci metri di ogni legnaia opportunamente segnalata. Fiume Adda: Comune di Brivio, nelle acque ricadenti all interno della Nuova Darsena ; Zone di Tutela ittica permanenti Lario - Comune di Colico: Dalla foce del fiume Adda fino a m 150 a sud della sponda sinistra idrografica, per una distanza di m 100 all esterno della linea di costa. Dalla sponda destra del torrente Inganna, fino al balconcino semicircolare che si trova a circa 100 metri a nord dalla foce del torrente Perlino, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa. Lario - Comune di Perledo e Varenna: Dallo scivolo per barche all interno del Lido di Varenna, fino alla punta detta del Faro, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa. Fiume Adda - Comuni di Olginate e Calolziocorte: In doppia sponda, dalle paratoie della diga di Olginate, sino al ponte stradale incluso. Zone di Tutela ittica temporanee Lario - Comune di Varenna Loc. Fiumelatte: Dall estremità nord del parcheggio antistante la chiesa di Fiumelatte, fino all estremità sud del parcheggio antistante l'incubatoio ittico M. de Marchi, per una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa. Solo per il periodo tra il 1 marzo e il 10 agosto. Lario - Comune di Mandello: Dall angolo del muro a lago del Lido di Mandello, posto a circa 100 metri a nord della sponda destra idrografica del torrente Meria, sino all'estremità sud dell approdo di Riva Grande, per una distanza di m 100 all esterno della linea di costa. Solo per il periodo tra il 1 marzo e il 10 agosto. Zone a Pesca Limitata Lago di Como (Lario) Comune di Dervio: dall imbocco sud del Molo Vecchio di Dervio al Cantiere della Navigazione incluso, per una distanza di m 100 all esterno della linea di costa. Solo per il periodo tra il 1 marzo e il 10 agosto. Dall estremità nord della darsena del Circolo Velico in direzione sud fino allo scivolo di alaggio che si trova subito dopo il Lido di Bellano, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa e sul Torrente Pioverna, su entrambe le sponde, fino alla prima briglia. DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PESCA PROFESSIONALE La Regione Lombardia può attivare aiuti economici a favore dei pescatori professionisti. 1. Soggetti beneficiari Pescatori professionisti singoli ed associati 2. Tipi di interventi finanziabili I contributi provinciali per i pescatori professionali vengono concessi per: a) acquisto, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca;

b) acquisto degli apparati propulsivi a motore; c) acquisto di reti e di attrezzi per la pesca; d) ammodernamento di scafi adibiti alla pesca professionale finalizzati all esercizio del pescaturismo; e) acquisto di celle frigorifere e di altre attrezzature necessarie per l'immagazzinamento, la lavorazione e la vendita diretta di prodotti ittici; f) acquisto di automezzi muniti di refrigeratori, da usare per il trasporto del pescato; g) acquisto di automezzi attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per il trasporto e la conservazione del pesce vivo. 3. Entità del contributo I contributi per gli acquisti sono concessi sulla base delle disponibilità finanziarie regionali nella misura massima del 40% dell'importo totale dell'acquisto. 4. Contributi per l'acquisto di imbarcazioni, apparati di propulsione ed automezzi Sono ammessi a contributo acquisti di imbarcazioni, apparati di propulsione ed automezzi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di navigazione (iscrizione al registro delle navi da pesca) e di trasporto (immatricolazione come autocarro), ritenuti idonei per svolgere l attività di pesca professionale. I pescatori professionisti singoli ed associati, possono ricevere solo una volta ogni cinque anni contributi per un imbarcazione, un impianto di propulsione, un automezzo. Sono fatti salvi i casi in cui, a causa di eventi eccezionali (furti, danneggiamenti, calamità naturali) è necessario, anzitempo, provvedere a riacquistare i predetti beni. 5. Contributi per l'acquisto di reti ed attrezzi da pesca Sono ammessi a contributo acquisti di reti ed attrezzi da pesca fino ad un importo di 1.000,00, annui, per pescatore. Nel caso di società, cooperative o altre forme associative, la cifra deve essere moltiplicata per il numero di soci. Considerato che gli strumenti da pesca sono soggetti a usura ed hanno di solito una durata molto limitata, il loro finanziamento potrà essere concesso annualmente e pertanto non si applica il limite dei cinque anni. Sono ammessi a contributo solo reti ed attrezzi per la pesca, il cui impiego sia consentito dal regolamento provinciale o da altre normative vigenti. Non sono ammessi a contributo i capi di vestiario. 6. Contributi per altre finalità I contributi di cui al punto 1e, 1f, 1g, sono concessi solo in presenza di dettagliate relazioni tecnicoeconomiche che contengano tutti gli elementi utili per valutare l'importanza e la congruità dell'acquisto in relazione alla tipologia dell attività (in termini qualitativi e quantitativi) esercitata dal richiedente. La relazione dovrà contenere i seguenti elementi: presentazione e descrizione dell'azienda e dei suoi componenti, analisi puntuale delle attrezzature occorrenti per l'attività e precisazione sulla loro utilità ed impiego, descrizione delle finalità della richiesta di contributo e delle modalità di esecuzione di tali finalità, dettaglio delle operazioni organizzative e degli interventi tecnici e finanziari necessari per assicurare gli obbiettivi perseguiti. 7. Priorità di assegnazione dei contributi Nell'assegnazione dei contributi, tenuto conto della generale inadeguatezza degli attuali sistemi di trasporto e di lavorazione del pescato in uso tra i pescatori lariani, la Provincia darà la massima priorità alle richieste relative all'acquisto di automezzi refrigerati per il trasporto del pescato e all'acquisto di celle frigorifere o di altre attrezzature necessarie all'immagazzinamento, alla lavorazione e alla vendita del pesce. La Provincia si riserva di stabilire volta per volta ulteriori priorità di assegnazione, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati. In caso di richieste di contributi per un importo complessivo superiore alle disponibilità del bilancio provinciale ed in assenza di priorità altrimenti individuate, sarà stilata, tra gli aventi diritto, una graduatoria che terrà conto dell'ammontare dei contributi ricevuti da ciascuno negli ultimi 5 anni.

Risulteranno ai primi posti coloro i quali negli anni precedenti hanno ricevuto a contributo il minor importo. 8. Modalità di assegnazione dei contributi Al fine di accedere ai contributi, ogni richiedente deve allegare obbligatoriamente alla richiesta: a. codice fiscale e partita IVA; b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione attestante il reddito complessivo dell anno precedente e la prevalenza di quello derivato dall attività di pesca. In questa occasione può allegare anche la richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori professionisti evitando di presentare tale documentazione entro il 10 gennaio (vedi capitolo: procedure per ottenere la licenza di pesca professionale); c. certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA per le società o di iscrizione del Registro Prefettizio per le cooperative, certificato di iscrizione CCIAA per le imprese individuali o, in alternativa, l'autocertificazione delle forme previste dalle leggi vigenti; d. autocertificazione con la quale si attesti l assenza di cause ostative alla concessione di contributi ai sensi della legge 19.03.1990, n. 55; e. autocertificazione con la quale si attesti l assenza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione; f. attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali; g. attestazione di non aver presentato alla pubblica amministrazione altre domande di contributo per gli stessi acquisti oggetto della richiesta; Le certificazioni di cui ai precedenti punti d), e) e f) devono essere rilasciate dal richiedente i contributi o, nel caso di altri soggetti privati, dal legale rappresentante. Le richieste devono contenere la descrizione precisa dei beni per il cui acquisto si richiede il contributo provinciale. In allegato il richiedente deve fornire il preventivo dettagliato emesso del fornitore e, se necessario, la relazione tecnico-economica di cui al punto 6. Le cooperative, le società ecc., devono altresì allegare alla richiesta l elenco dei loro soci, i quali non potranno godere di ulteriori contributi, richiesti come singoli pescatori. Nei limiti delle disponibilità finanziarie approvate dalla Regione Lombardia e trasferite alla Provincia di Lecco, saranno ammesse a contributo solo le richieste che perverranno alla Provincia entro il 31 ottobre di ogni anno. La ripartizione dei contributi avverrà entro il 31 dicembre dell anno successivo alla presentazione delle richieste. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno i pescatori forniscono alla Provincia di Lecco le fatture relative agli acquisti effettuati e per i quali è stato richiesto il contributo. I contributi sono erogati dalla Provincia, solo a seguito della presentazione dell originale della fattura rilasciata dal fornitore. Non saranno ammesse a contributo fatture incomplete o recanti correzioni. La provincia potrà eseguire sopralluoghi attraverso i quali il personale incaricato verifichi sia l'avvenuto acquisto che la sua conformità rispetto a quanto richiesto. Il Servizio Faunistico provinciale: - verifica il rispetto dei requisiti descritti ai punti precedenti; - valuta la congruità dell intervento in relazione all attività di pesca professionale e valorizzazione del prodotto ittico; - richiede, ove lo ritenga necessario, eventuali chiarimenti o integrazioni documentali. - entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle richieste ammesse a contributo, comunica alla Regione Lombardia il fabbisogno finanziario necessario per l anno successivo; - entro il 31 dicembre di ogni anno effettua il riparto, assegna i contributi e invia alla Regione Lombardia la relativa rendicontazione.

9. Esclusioni Il pescatore che commette violazioni in materia di pesca, sarà escluso dall assegnazione dei contributi per l anno in cui in cui si conclude l iter sanzionatorio. In caso di recidiva l esclusione avrà durata biennale. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un pescatore socio di cooperative, società o altre forme associative, l esclusione sarà applicata all intera società o cooperativa di appartenenza. Coloro i quali, pur avendo presentato domanda di contributo e avendo ottenuto il massimo contributo provinciale (40% del totale della spesa richiesta), non dovessero poi effettuare l acquisto di quanto dichiarato, saranno esclusi per due anni da ogni assegnazione di contributi relativi ai beni finanziati e non acquistati, salvo comprovata impossibilità di procedere all acquisto nei termini dichiarati. Coloro i quali, avendo ottenuto interamente o in parte il contributo richiesto, dovessero utilizzare i beni acquistati con il predetto contributo per fini non previsti dalla misura di finanziamento, saranno esclusi per due anni da ogni assegnazione di contributi e saranno tenuti alla restituzione di quanto a loro erogato dalla Provincia di Lecco. Coloro i quali, avendo ottenuto interamente o in parte il contributo richiesto, dovessero ottenere per gli stessi acquisti ulteriori finanziamenti pubblici, saranno esclusi per due anni da ogni assegnazione di contributi e saranno tenuti alla restituzione di quanto a loro erogato dalla Provincia di Lecco per una parte uguale a quella ottenuta da altri soggetti pubblici. 10. Controlli La Provincia si riserva di effettuare in qualsiasi momento, tramite le proprie strutture, gli accertamenti necessari per verificare che i beneficiari dei contributi usino i beni, per i quali hanno avuto l aiuto economico, al fine di perseguire le finalità previste dalla misura di finanziamento.