LEGGE REGIONALE N. 30 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Norme in materia di piano territoriale regionale. CAPO I

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LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 13-12-2005 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Norme in materia di piano territoriale regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA N. 50 del 14 dicembre 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: CAPO I Norme in materia di piano territoriale regionale ARTICOLO 1 (Finalita ) 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale attraverso la formazione del nuovo piano territoriale regionale (PTR). Per tale scopo ripartisce le attribuzioni della pianificazione territoriale tra la Regione e i Comuni, stabilisce che la funzione della pianificazione intermedia e svolta dai Comuni, nonche determina le finalita strategiche e i contenuti del PTR, che includono anche la valenza paesaggistica. 2. La disciplina del presente capo esercita la sua efficacia nelle more del riordino organico della normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in attuazione dell articolo

4, primo comma, n. 12), dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Nella presente legge: a) l espressione <<risorse essenziali di interesse regionale>> indica: 1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi; 2) paesaggio; 3) edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale; 4) sistemi infrastrutturali e tecnologici; 5) sistemi degli insediamenti; b) l espressione <<piano territoriale regionale>> (PTR) indica l insieme degli elaborati conoscitivi, programmatici, normativi e cartografici tramite i quali la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale. ARTICOLO 3 (Attribuzioni della Regione) 1. La funzione della pianificazione della tutela e

dell impiego delle risorse essenziali di interesse regionale e della Regione. 2. La legge regionale stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR. 3. La legge regionale stabilisce, altresi, le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l impiego delle risorse essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici di livello subordinato. ARTICOLO 4 (Attribuzioni del Comune) 1. La funzione della pianificazione territoriale e del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarieta, nonche nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR. 2. Il Comune, in forza del principio di sussidiarieta e di adeguatezza, esercita anche con enti pubblici diversi dal Comune, la funzione della pianificazione territoriale a livello sovraccomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale. 3. La legge regionale stabilisce i casi nei quali il Comune svolge la funzione della pianificazione territoriale a livello sovraccomunale e le forme di cooperazione istituzionale con cui la esercita, quali le associazioni intercomunali previste dall ordinamento in materia di autonomie locali.

4. Nei territori di cui all articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli- Venezia Giulia), la pianificazione territoriale deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali della collettivita locale. 5. Il piano regolatore generale del Comune e assoggettato alle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, e alle successive norme di recepimento, nonche alle metodologie di Agenda 21. ARTICOLO 5 (Finalita strategiche del PTR) 1. Il PTR persegue le seguenti equi-ordinate finalita strategiche: a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale e storico; b) le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitivita del sistema regionale; c) le pari opportunita di sviluppo economico per tutti i territori della regione; d) la coesione sociale della comunita, nonche l integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini; e) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunita, degli ecosistemi e in generale l innalzamento della qualita ambientale; f) le migliori condizioni per il contenimento del consumo del suolo e dell energia, nonche per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

g) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all utilizzo del territorio. ARTICOLO 6 (Contenuti ed elementi del PTR) 1. Il PTR e costituito da: a) un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un influenza sull assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonche lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni; b) un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalita strategiche indicate dalla legge, descrive i programmi e i metodi di pianificazione stabiliti per conseguire gli obiettivi; c) supporti grafici in numero adeguato e scala conveniente per rappresentare l assetto territoriale stabilito dal PTR e assicurare la cogenza del medesimo; d) norme di attuazione, integrate con i supporti grafici, con prescrizioni che disciplinano tutta l attivita di pianificazione e assicurano la cogenza del PTR. 2. Il PTR esprime altresi la valenza paesaggistica di cui all articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 37), e contiene prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico di cui alle direttive comunitarie e relativi atti di recepimento, nonche alle norme di legge nazionale e regionale.

ARTICOLO 7 (Formazione del PTR) 1. La formazione del PTR avviene in conformita alla direttiva n. 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento, nonche con le metodologie di Agenda 21. ARTICOLO 8 (Adozione e approvazione del PTR) 1. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle Autonomie locali. 2. La Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle Autonomie locali, elabora il progetto definitivo di PTR. 3. Il progetto definitivo di PTR e sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta ed e adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 4. Il PTR adottato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione presso la Direzione centrale

pianificazione territoriale, energia, mobilita e infrastrutture di trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni: a) gli enti ed organismi pubblici; b) le associazioni di categoria ed i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi riconosciuti in ambito regionale; c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti. 5. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 4, il PTR e approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L avviso dell avvenuta approvazione e pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. CAPO II Norme in materia di localizzazione di infrastrutture strategiche ARTICOLO 9 (Finalita ) 1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di preservare la possibilita di realizzare infrastrutture strategiche ovvero di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.

ARTICOLO 10 (Sospensione temporanea dell edificabilita ) 1. La Giunta regionale e autorizzata a sospendere per un periodo massimo di tre anni ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia in contrasto con progetti che siano stati dichiarati di interesse regionale. 2. La Giunta regionale delibera la dichiarazione di interesse regionale dei progetti d intesa con i Comuni interessati previo espletamento delle procedure di Agenda 21; la deliberazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. La deliberazione di cui al comma 2 include gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse regionale e prevale sulle destinazioni d uso previste dal piano regolatore generale comunale. 4. L approvazione del progetto definitivo delle opere costituisce accertamento di conformita urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilita e urgenza dei relativi lavori. ARTICOLO 11 (Societa di Trasformazione Urbana Regionale) 1. La Regione, a seguito di intesa preventiva con i Comuni, e autorizzata a promuovere e costituire Societa di Trasformazione Urbana Regionale (STUR) per

attuare progetti di particolare rilievo. Gli enti locali territoriali, le societa controllate dagli enti pubblici e gli enti pubblici economici possono partecipare alla STUR in relazione alle rispettive competenze istituzionali. L adesione del Comune alla STUR e condizione affinche la stessa operi nel Comune medesimo. 2. La STUR provvede all acquisizione degli immobili interessati dall intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite procedure di esproprio. La partecipazione di azionisti privati e subordinata all espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e i proprietari delle aree interessate dall intervento rivestono la qualita di socio ove conferiscano i relativi beni. 3. Ulteriori nuovi soci diversi da Regione e enti locali territoriali possono essere individuati fra le societa controllate da Regione ed enti locali territoriali medesimi. 4. La STUR e costituita in forma di societa per azioni e per la valutazione dei beni conferiti si applicano le regole del codice civile; ai soci spetta il diritto di prelazione in caso di alienazione di partecipazione da parte di altri soci. 5. La Regione e gli enti locali territoriali indicano la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della STUR. 6. Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni dell articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), se e in quanto non in contrasto con la presente disciplina. 7. Le presenti disposizioni si applicano anche alla societa di cui all articolo 4, comma 121, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche. 8. La legge regionale individua le risorse finanziarie necessarie alla Regione per la costituzione della STUR.

CAPO III Norme transitorie ARTICOLO 12 (Norme transitorie) 1. Le disposizioni contenute nell articolo 4 sono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del titolo IV della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica). 2. Nelle more dell entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico, anche tenendo conto degli orientamenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1921, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Formula Finale: La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi 13 dicembre 2005.