CIRCOLARE N. 11/2011 del 23 maggio 2011



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CIRCOLARE N. 11/2011 del 23 maggio 2011 D.L. SVILUPPO PRINCIPALI NOVITᾺ INTRODOTTE Il 5 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 70 del 13/05/2011 Misure urgenti per lo sviluppo (cosiddetto Decreto Sviluppo ). Il Decreto è composto da dieci articoli e ruota intorno alle semplificazioni fiscali per le imprese, al rilancio del Piano casa e alla promozione della ricerca e delle assunzioni al Sud. Si evidenzia che ad oggi il Decreto Sviluppo non è ancora stato convertito in Legge e, pertanto, potrebbe essere soggetto a modifiche. Tra le varie disposizioni previste, Vi segnaliamo in sintesi alcune rilevanti novità in materia fiscale. 1. CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA È stata introdotta la possibilità per le imprese di fruire di un bonus ricerca per i progetti nelle attività di ricerca avviati nel 2011 e nel 2012, ossia per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso -al 31 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2012. Il credito di imposta spetta alle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca e sarà erogato in tre rate annuali a partire dall avviamento del nuovo progetto di ricerca. Il credito d imposta spetta in tre quote annuali nella misura del 90% dell incremento di investimenti nella ricerca che le imprese effettuano rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio -2008-2010. Il 90% della quota che eccede rispetto alla media del triennio sarà restituito sotto forma di credito d imposta da utilizzare in compensazione entro il limite annuale di 250.000. Il bonus ricerca andrà quindi indicato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU. Per quanto riguarda le procedure per l accesso al bonus, esse saranno definite dall Agenzia delle Entrate in un prossimo provvedimento 2. CREDITO D IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO Viene introdotto un credito d imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori definiti dalla Ue svantaggiati o molto svantaggiati assunti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi all entrata in vigore del presente Decreto. Il credito d imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all assunzione (ventiquattro se il lavoratore è molto svantaggiato ) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta per il quale è concesso. L utilizzo del credito in compensazione è consentito entro 3 anni dall assunzione. M I L A N O Via Principe Amedeo, 3 20121 Milano Italia Tel: + 39 02 65585 1 Fax: + 39 02 65585 585 www.carnelutti.com WWW.CARNELUTTI.COM Il professor Francesco Carnelutti è scomparso nel 1965. La lista degli attuali Soci dell Associazione Professionale è disponibile su richiesta. Codice fiscale e p.iva 12293530155 info@carnelutti.com R O M A Carabba & Partners Via Condotti, 91 00187 Roma Italia Tel: + 39 06 69670 1 Fax: + 39 06 69295 278

3. CONTROLLI NEI RIGUARDI DELLE PMI Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato e può essere operato al massimo con cadenza semestrale. Inoltre, la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, in caso di controlli ad imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, non potrà superare i 15 giorni effettivi. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Gli accessi nei confronti delle imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. 4. SEMPLIFICAZIONI FISCALI Familiari a carico: abolita la comunicazione annuale Ogni anno lavoratori dipendenti e pensionati, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, deveno presentare al sostituto d imposta un modulo detrazioni. La novità del Decreto Sviluppo 2011 è che viene cancellato l obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro (o sostituto d imposta) l aggiornamento annuale dei carichi di famiglia se non ci sono variazioni rispetto all anno precedente. Vale a dire che la comunicazione va fatta solo se ci sono variazioni dei carichi familiari. La norma si applicherà a partire dalla dichiarazione del 2012 sui redditi del 2011. Bonus 36%: stop alla comunicazione al Cop I contribuenti che effettuano interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori. Pertanto, per poter beneficiare della detrazione del 36% non sarà più necessario comunicare l avvio dei lavori di ristrutturazione al Centro Operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate. Bisognerà solo riportare nella dichiarazione dei redditi gli estremi della dichiarazione di inizio lavori. Regime di contabilità semplificata Sono state innalzate le soglie di ricavi entro le quali è possibile tenere la contabilità semplificata; in particolare: o o per chi svolge le attività di prestazioni di servizi, le semplificazioni sono possibili fino a che i ricavi annuali non siano superiori a 400 mila euro (attualmente il limite è di 309.874,14 euro); per chi svolge altre attività il limite è elevato invece a 700 mila euro (attualmente il limite è di 516.456,90 euro). - 2 -

Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a Euro 3.000 L art. 21 del D.L. n. 8/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell Iva, di importo non inferiore a 3.000; il D.L. Sviluppo prevede l abolizione della suddetta comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat. Scheda carburante Vengono esclusi dall obbligo di istituzione della scheda carburante i contribuenti che pagano il rifornimento con carta di credito o bancomat. Annotazione cumulativa delle fatture di modico valore e delle autofatture È stato innalzato il limite per l annotazione cumulativa delle fatture mensili di acquisto e vendita (da 154 euro a 300 euro). È stato introdotta la possibilità di annotare cumulativamente con un documento riepilogativo anche le autofatture di importo inferiore a 300 euro. Distruzione beni d impresa È stato innalzato da 2.582,28 euro a 10.000 euro della soglia di valore dei beni d impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio. Deduzione per cassa per i contribuenti in contabilità semplificata In deroga al principio generale di competenza, i contribuenti in contabilità semplificata che per singole spese di importo non superiore a 1000 euro - relative a corrispettivi periodici per servizi resi, a cavallo di due esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni (gas, luce, etc.) possono dedurre il costo nel periodo d imposta in cui è ricevuto il documento probatorio (fattura). Divieto per le amministrazioni di richiesta di documenti di cui sono già in possesso Le Amministrazioni Fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria non dovranno più chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili presso i loro sistemi informativi, e potranno stipulare apposite convenzioni con le altre strutture della P.A. per acquisire dati che le stesse detengono per obblighi istituzionali, senza più richiederli ai contribuenti. Da rimborso in compensazione: richiesta possibile I contribuenti potranno modificare in richiesta di compensazione, l originale richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi o dell Irap. In particolare, la norma consente di utilizzare in compensazione l eccedenza che, nella precedente dichiarazione era - 3 -

stata richiesta come rimborso e modificare tale scelta per utilizzare in compensazione la medesima eccedenza. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione che si vuole modificare e, comunque, se il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Scadenze di sabato Viene stabilito che tutti i termini per gli adempimenti ed i versamenti nei confronti di articolazioni del Ministero dell Economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, scadenti di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al successivo giorno lavorativo, anche nel caso in cui gli adempimenti devono essere effettuati esclusivamente in via telematica. Rateazioni delle somme dovute su accertamenti fiscali Il Decreto Sviluppo introduce modifiche alla disciplina vigente volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti nell accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali. In particolare, viene eliminato l obbligo della preventiva istanza se l importo dovuto a seguito del controllo delle dichiarazione è superiore a duemila euro e a cinquecento euro se l importo dovuto deriva dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata e viene prevista la prestazione della garanzia per il pagamento rateale solo per gli importi dovuti con esclusione della prima rata, al fine di eliminare l obbligo della prestazione della garanzia per somme già versate all erario. Accertamento esecutivo e sanzioni per omessi versamenti In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli avvisi di accertamento, non si procede all esecuzione in relazione al 50% della maggiore imposta accertata fino alla decisione del giudice e comunque sia fino al centoventesimo giorno dalla data di notifica dell istanza Non si applica l ulteriore sanzione in caso di omesso versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi. Le nuove disposizioni riguarderanno gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1 luglio 2011. Tassazione dei Fondi Immobiliari Il regime fiscale vigente sarà riservato ai soli partecipanti che non possiedono più del 5% delle quote del fondo e per gli investitori istituzionali; i soci che detengono una partecipazione superiore al 5% alla data del 31 dicembre 2010 e che a decorrere dal periodo d imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza, sono tenuti al versamento di un imposta sostitutiva del 5% calcolata sul valore medio delle quote detenute nel 2010. E previsto, inoltre, che il fondo nell ipotesi in cui partecipino soggetti diversi dagli investitori istituzionali che detengono una quota superiore al 5%, possa deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo. In tal caso, la società di gestione del risparmio preleva a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi un ammontare pari al del 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. E altresì dovuta un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell IRAP del 7% sui risultati maturati dal 1 gennaio 2011 e fino alla conclusione della - 4 -

liquidazione, che deve comunque essere conclusa nel termine massimo di 5 anni. In tal caso non trova applicazione l imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti né l imposizione per trasparenza. 5. RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI Il Decreto Sviluppo, facendo riferimento alle disposizioni già previste dalla Legge n. 448/01 (Finanziaria per il 2002) che hanno previsto la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, modifica la data di possesso dei terreni e delle partecipazioni alla quale il contribuente deve fare riferimento, nonché i termini entro i quali effettuare i relativi adempimenti (redazione della perizia e versamento della prima o unica rata dell imposta sostitutiva del 2% o del 4%). In particolare, il presupposto per potersi avvalere della norma di rideterminazione è il possesso dei beni al 1 luglio 2011 e il termine entro il quale predisporre la perizia e versare l imposta sostitutiva (ovvero la prima rata dell imposta dovuta) è fissato al 30 giugno 2012. Inoltre, viene previsto per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o di terreni edificabili e con destinazione agricola di detrarre dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato, a titolo di imposta sostitutiva, per la precedente rideterminazione dei medesimi beni. Infine, viene disciplinata l ipotesi in cui il contribuente in sede di versamento non effettui il predetto scomputo (c.d. compensazione verticale). In tal caso è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell imposta sostitutiva pagata in precedenza e si stabilisce che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dal pagamento dell imposta relativa all ultima rideterminazione effettuata. Tale disciplina si applica anche ai versamenti effettuati alla data di entrata in vigore della norma in esame. Ne deriva, pertanto, che per detti versamenti la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro quarantotto mesi dall ultima rideterminazione effettuata, tenendo conto ovviamente dei mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della legge. 6. MODIFICHE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI Il Decreto Legge Sviluppo modifica la vigente disciplina in tema di protezione dei dati personali anche al fine di eliminare gli appesantimenti connessi ad una non corretta trasposizione della normativa comunitaria: Viene modificato l'ambito di applicazione del Codice Privacy sottraendo il trattamento di dati personali relativi a persone giuridiche effettuato esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per sole finalità di natura amministrativo-contabile. L effetto di tale modifica è di ridurre gli oneri derivanti dal trattamento di dati nell ambito di rapporti di natura meramente amministrativa o economica tra imprese e tra queste ed enti pubblici, senza alterare in alcun modo i livelli di tutela garantiti dal Codice alle persone fisiche. Viene eliminato l obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae ad un determinato soggetto pubblico o privato, al fine dell eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. - 5 -

Viene previsto l esonero dal consenso per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e collegamento tra società e nell ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell attività d impresa (consorzi, ATI, joint venture, reti d impresa, ecc.). Per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituita dall obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento - ai sensi dell articolo 47 del testo unico di cui al dpr n. 445/00 - di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico, contenuto nell allegato B) al codice medesimo. In relazione ai "trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili", in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, individuerà con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico in ordine all adozione delle misure minime. * * * * * Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. - 6 -