l ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

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Note esplicative concernenti l ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici A. PREMESSA Conformemente all articolo 208 capoverso 1 dell ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) l Ufficio federale di veterinaria (UFV) può emanare ordinanze tecniche allo scopo di precisare le disposizioni ivi contemplate. La presente ordinanza, emanata dall UFV, concernente la detenzione di animali da reddito e di animali domestici (bovini, suini, ovini, caprini, lama e alpaca, cavalli, pollame e conigli) comprende soprattutto disposizioni dettagliate finora inserite nelle direttive per la custodia di bovini, suini, ovini o caprini oppure in note informative in materia protezione degli animali pubblicate dall UFV già verificate nel quadro dei controlli relativi alla protezione degli animali effettuati per la prova del rispetto delle esigenze ecologiche (qui appresso PER). Sotto il profilo normativo, la trasposizione nella presente ordinanza delle disposizioni suddette rafforza il loro carattere vincolante e accresce la sicurezza giuridica a beneficio delle autorità esecutive cantonali e dei detentori di animali. Alcuni articoli precisano disposizioni dell OPAn interessate da modifiche o aggiunte. Le nuove disposizioni inserite in quest ordinanza dell UFV che comportano la necessità di interventi strutturali sono applicabili alle stalle di nuova realizzazione oppure al termine del periodo transitorio corrispondente previsto dall OPAn. L elenco che segue, comprendente i singoli articoli dell ordinanza dell UFV, indica sommariamente quali articoli dell OPAn sono stati precisati e su quali atti normativi esistenti si basa la disposizione in esame. Aggiunte e modifiche vengono inoltre illustrate mediante singole note esplicative. 1/6

B. I SINGOLI ARTICOLI Articolo Precisa le disposizioni del/i seguente/i articolo/i dell OPAn Fondamenti dei contenuti dell ordinanza Note esplicative concernenti aggiunte o modifiche Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 Capitolo 2: Disposizioni generali sulla detenzione di animali Art. 2 Principio Art. 7 cpv. 3, Art. 3 Pavimenti perforati per bovini Art. 4 Pavimenti perforati per suini Art. 7 cpv. 3, Art. 7 cpv. 3,, suini, ovini e caprini (800.106.02/03/09/10) Il cpv. 4 è nuovo Il cpv. 1 precisa le disposizioni della direttiva concernenti le scanalature I cpv. 3 e 4 sono nuovi Già contemplato dalle direttive concernenti i bovini; qui esteso anche ai bufali. Nel caso degli yak l impiego di pavimenti perforati risulta inadeguato i loro unghioni sono diversi, sotto il profilo anatomico, rispetto a quelli degli altri bovini e di conseguenza non possono essere utilizzati per questi animali. Il divieto concernente l uso di grate con barre rotonde nelle stalle destinate alla stabulazione libera e nei parchetti all aperto vale soltanto per le stalle di nuova realizzazione. Già contemplato dalle direttive; cpv. 1: in relazione alle dimensioni degli unghioni, le scanalature devono essere sufficientemente strette per impedire che gli animali possano accidentalmente infilarvi le zampe oppure abbastanza larghe per consentire agli animali di levare senza difficoltà una zampa dalla scanalatura. Le dimensioni stabilite (tabella 2) valgono unicamente per i porcili di nuova realizzazione. Cpv. 3 e 4: ora una piccola parte del pavimento del settore di riposo può essere perforata. Art. 5 Pavimenti perforati Art. 7 cpv. 3, Direttive per la custodia di ovini Già contemplato dalle direttive; finora le direttive ponevano requisiti concernenti per ovini e caprini (800.106.09) e caprini (800.106.10) I cpv. 1 e 2 sono nuovi le dimensioni di elementi dei pavimenti perforati unicamente nel caso dei pavimenti fessurati e in relazione agli animali adulti. Nella detenzione di ovini e caprini, soprattutto per ciò che concerne i pavimenti alveolati e gli animali giovani, l utilizzazione di pavimenti perforati non è diffusa. Nel caso degli animali giovani, la necessità di mantenere entro margini molto ristretti le dimensioni delle fessure limita la funzionalità dei pavimenti perforati. L uso di pavimenti alveolati accresce il rischio di ferimento degli animali. I cpv. 1 e 2 valgono unicamente per le stalle di nuova realizzazione. Art. 6 Requisiti in materia Art. 3, Protezione da condizioni meteorologi- Già contemplato dalle direttive; già verificato nell ambito dei controlli PER, 2/6

di ripari, pavimenti, foraggio art. 5, art. 6, art. 36 Art. 7 Controllo degli animali, Art. 36 stabulazione in caso di nascite Art. 8 Registro delle uscite Art. 40 cpv. 1, art. 55 cpv. 1, art. 61 cpv. 7 che estreme (info. protezione animali n. 800.106.18) Protezione da condizioni meteorologiche estreme (info. protezione animali n. 800.106.18) I cpv. 1 5 sono nuovi soprattutto nel caso di caprini e ovini. Per «condizioni meteorologiche estreme» si intendono i periodi di forte calore e di irraggiamento solare intenso oppure di freddo associato a umidità o a vento. Disposizioni speciali concernenti l obbligo di controllare giornalmente gli animali tenuti all aperto. La tenuta di un registro delle uscite viene prescritta in caso di stabulazione fissa di bovini e caprini nonché per la detenzione di cavalli. La formulazione dei cpv. 1 3 è analoga a quella contemplata dall ordinanza sui contributi etologici. I cpv. 4 e 5 disciplinano requisiti concernenti specificamente i cavalli. Capitolo 3: Bovini, bufali e yak Art. 9 Stabulazione fissa di Art. 38 cpv. 2 breve durata Art. 10 Capannine per vitelli Art. 38 cpv. 3 (igloo) Art. 11 Foraggiamento dei Art. 37 cpv. 3 e 4 vitelli I cpv. 2 e 3 sono nuovi Art. 12 Dispositivi d attacco Art. 8 cpv. 1 Art. 13 Uscita per i tori riproduttori Art. 40 cpv. 1 Possibilità di movimento dei tori ripro- tenuti legati duttori (info. n. 800.106.17) Art. 14 Settore di foraggiamento Art. 8 cpv. 1 nella stabulazione fissa in posta corta Art. 15 Grate per aumentare la lunghezza del giaciglio Art. 7 cpv. 3, art. 8 cpv. 1, art. 39 cpv. 1 e 2 Già contemplato dalle direttive; Cpv. 2: affinché la qualità del foraggio grezzo destinato ai vitelli sia di livello adeguato, è indispensabile la presenza di una rastrelliera o di un attrezzatura simile. Cpv. 3: consente di limitare la somministrazione quotidiana di foraggio grezzo, destinato a coprire il fabbisogno di fibre grezze, a condizione che la paglia sia costantemente disponibile. Le dimensioni previste per le mangiatoie utilizzate nella stabulazione fissa in posta corta di cui ai capoversi 1 5 concernono unicamente le stalle di nuova realizzazione. Già verificato nell ambito dei controlli PER. Art. 16 Box di riposo Art. 8 cpv. 1 I requisiti in materia di lunghezza della superficie di riposo di cui al capoverso 1 sono da rispettare unicamente nelle stalle di nuova realizzazione. Art. 17 Corsie Art. 7 cpv. 2 Già contemplato dalle direttive; i cpv. 2 e 3: precisano le disposizioni relative alle 3/6

I cpv. 2 e 3 sono nuovi Art. 18 Settore di foraggiamento Art. 4 cpv. 1, art. 7 cpv. 1 Art. 19 Abbeveratoi a tettarella Art. 3 cpv. 1 Art. 20 Box parto per bovini Art. 41 cpv. 3 dimensioni stabilite per le corsie trasversali. I capoversi in esame valgono unicamente per le stalle di nuova realizzazione. Nel quadro della procedura di esame e di autorizzazione gli abbeveratoi a tettarella non hanno ottenuto l autorizzazione e, di conseguenza, non vengono impiegati. La presenza di un box parto per bovini è già stata verificata nell ambito dei controlli PER/in ambito attuativo. Art. 21 Raffrescamento Art. 42 nuovo L articolo in questione definisce quali misure sono adeguate per soddisfare il bisogno di raffrescamento di bufali e yak conformemente a quanto previsto dall art. 42 OPAn e le condizioni di temperatura che comportano l attuazione di dette misure. Art. 22 Cura Art. 3 cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 3 nuovo Il benessere di bufali e yak richiede che essi dispongano di una possibilità di strofinarsi. Capitolo 4: Suini Art. 23 Foraggiamento Art. 4 cpv. 1, art. 45 cpv. 3 Art. 24 Esigenze comportamentali degli animali Art. 44 Direttiva per la custodia di suini nonché foglio informativo dell UFV concernente i sistemi di foraggiamento dei suini [in tedesco: Merkblatt Fütterungssysteme Schweinehaltung]. Il cpv. 1 è nuovo I cpv. 2 e 3 sono stati adeguati in funzione della nuova disposizione contemplata dall OPAn («soddisfare le loro esigenze comportamentali in qualsiasi momento»). Il cpv. 1 definisce le modalità di somministrazione delle necessarie quantità di fibre grezze alle scrofe non allattanti, ai suini da rimonta e ai verri alimentati in modo razionato. Nell ordinanza viene trasposta una disposizione corrispondente della direttiva tedesca vigente in materia di detenzione di animali da reddito. Se agli animali viene assicurata la possibilità di assumere la quantità di fibre grezze in questione mediante il materiale somministrato per soddisfare le loro esigenze comportamentali, è possibile derogare alla prescrizione in esame. I cpv. 2 5 stabiliscono il numero massimo di animali per posta di foraggiamento e pongono altri requisiti concernenti diversi tipi di distributori automatici di mangime, autorizzati nel quadro della procedura di esame e di autorizzazione relativa agli impianti di stabulazione fabbricati in serie. Viene definita l idoneità dei materiali sotto il profilo delle esigenze comportamentali degli animali. L elenco esemplificativo di questi materiali è tratto dalle direttive. Un nuovo elemento è costituito dalle indicazioni volte ad assicurare che gli animali possano soddisfare le loro esigenze comportamentali in ogni momento. Se a tale scopo sono necessarie rastrelliere o attrezzature analoghe, queste devono essere installate al più tardi entro la scadenza del termine transitorio di cinque anni fissato all art. 44 OPAn. Non è indispensabile rimuovere meccanicamente la polvere dai trucioli. L obiettivo principale 4/6

Art. 25 Superfici di riposo Art. 47 cpv. 1 e allegato 1, tabella 3, osservazione 8 Art. 26 Box parto per suini Art. 50 cpv. 1 e 2 Art. 27 Protezione contro il freddo Art. 28 Protezione contro il caldo Art. 29 Levigatura della punta dei denti Art. 6, art. 11, art. 50 cpv. 3 Art. 6, art. 46 Art. 15 cpv. 2 lett. f Protezione da condizioni meteorologiche estreme (info. n. 800.106.18) I cpv. 1 e 2 sono nuovi Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli (info. protezione animali n. 800.120.05) consiste nel limitare fortemente la presenza di quest ultima. La possibilità, prevista dal cpv. 1, di ridurre la superficie di riposo mediante pareti spostabili per i pesi iniziali di ogni categoria, è volta al mantenimento della pulizia. Tuttavia, è importante che tutti gli animali possano giacere contemporaneamente senza doversi ammassare gli uni sugli altri. Cpv. 2: spesso le casse per il riposo sono sistemate in modo da avere una superficie minore rispetto a quella minima prevista dall allegato 1, tabella 3 dell OPAn, per evitare che vengano sporcate con lo sterco. Per questa ragione, occorre che all esterno delle casse per il riposo vi sia sufficiente spazio disponibile. Già contemplato dalle direttive; non è indispensabile rimuovere meccanicamente la polvere dai trucioli. L obiettivo principale consiste nel limitare fortemente la presenza di quest ultima. I valori di temperatura prescritti sono indicativi. Occorre evitare i rischi di ipotermia per gli animali. Per valutare la situazione è necessario osservare il comportamento degli animali quando sono coricati. I cpv. 1 e 2 disciplinano l attuazione del nuovo articolo OPAn concernente la protezione dei suini contro il caldo. Gli interventi strutturali concernono soltanto la detenzione in gruppo di suini con un peso di 25 kg o di verri. Possono essere installati diversi tipi di impianti di raffreddamento. La presenza di questi ultimi è richiesta unicamente nei porcili di nuova realizzazione. I valori di temperatura prescritti sono indicativi. Per valutare la situazione è necessario osservare il comportamento degli animali. Già verificato nell ambito dei controlli PER. Capitolo 5: Ovini e caprini Art. 30 Pratiche di cura Art. 5 cpv. 2 4, art. 54 Direttive per la custodia di ovini (800.106.09) e caprini (800.106.10) Il cpv. 3 è nuovo I cpv. 1 e 2 sono già stati verificati nell ambito dei controlli PER. Il cpv. 3 stabilisce che la tosatura degli ovini tenuti costantemente all aperto deve tenere conto delle condizioni di detenzione e delle condizioni meteorologiche, in modo che il vello abbia uno spessore adeguato. In estate sussiste il pericolo che gli animali soffrano per un eccesso di calore (a causa di un vello troppo spesso) oppure a causa di scottature dovute all irraggiamento solare (immediatamente dopo la tosatura). Durante l inverno lo spessore del vello deve consentire la protezione degli animali contro freddo e umidità. Pertanto, se gli animali vengono tosati una sola volta durante l anno è opportuno che la tosatura avvenga in prima- 5/6

vera. Capitolo 6: Lama e alpaca Art. 31 Pratiche di cura Art. 3 cpv. 3, art. 5 cpv. 2 4 Direttive per la custodia di lama e alpaca (800.110.24) Capitolo 7: Cavalli Art. 32 Uscita dei cavalli in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno Art. 61 cpv. 3 nuovo All art. 58 cpv. 3 OPAn sono stabilite eccezioni relative all obbligo di uscita dei cavalli. L articolo in oggetto stabilisce in modo esaustivo in quali condizioni meteorologiche e di terreno l uscita può avvenire anche in aree coperte. Capitolo 8: Conigli Art. 33 Settori oscurati Art. 65 cpv. 2 Opuscolo sulla detenzione dei conigli L articolo specifica quali sono le possibili modalità di oscuramento dei settori nella detenzione in box, evidenziando però la necessità della presenza di un area con un illuminamento di 15 lux. Art. 34 Locali climatizzati Art. 65 cpv. 3 Opuscolo sulla detenzione dei conigli L articolo stabilisce che un locale viene considerato «climatizzato» quando nel settore occupato dagli animali la temperatura non scende al di sotto dei 10 C e non vi sono correnti d aria. Soltanto a queste condizioni è possibile la detenzione in parchi senza lettiera. 6/6