PROMEMORIA Contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla frutta per la fabbricazione di prodotti di frutta

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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Prodotti vegetali PROMEMORIA Contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla frutta per la fabbricazione di prodotti di frutta Data: Marzo 2018 Da: UFAG A: Richiedenti 1 Introduzione e basi legali... 2 2 Persone aventi diritto ai contributi... 2 3 Frutta per la cui valorizzazione sono concessi contributi... 3 3.1 Raccolti considerati... 3 3.2 Tipi di frutta considerati... 3 3.3 Requisiti qualitativi... 3 3.4 Pagamento del produttore di frutta... 3 4 Prodotti per la cui fabbricazione vengono concessi contributi... 4 5 Importo dei contributi... 5 5.1 Frutta del raccolto 2017 e successivi... 5 5.2 Frutta del raccolto 2016... 5 5.3 Importo minimo... 5 6 Quantitativi di frutta computabili... 6 7 Domande... 7 7.1 Inoltro delle domande... 7 7.2 Momento della presentazione delle domande... 7 7.3 Corretta compilazione del modulo di domanda (esempio)... 8 7.4 Allegati al modulo di domanda... 9 8 Concessione e versamento dei contributi... 10 9 Trasmissione dei dati alla Federazione svizzera frutta FSF... 10 10 Ulteriori indicazioni... 10 11 Contatto... 10 Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Marianne Glodé Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna Tel. +41 58 463 02 07, fax +41 58 462 26 34 marianne.glode@blw.admin.ch www.blw.admin.ch 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626

1 Introduzione e basi legali I contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro si basano sull'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). L'ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (ordinanza sulla frutta; RS 916.131.11) fissa le disposizioni di esecuzione. Per la concessione dei contributi sono determinanti anche le basi legali seguenti: - legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1); - legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPAm; RS 172.021); - legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1); - ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11); - trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514). Il presente promemoria raccoglie le disposizioni sancite dall'ordinanza sulla frutta e serve da prontuario per i richiedenti per tutto ciò che riguarda l'inoltro di domande e la concessione di contributi. 2 Persone aventi diritto ai contributi I contributi sono concessi ai valorizzatori (persone fisiche o giuridiche) del primo livello di trasformazione con sede o domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Il diritto ai contributi sussiste a prescindere dal fatto che la frutta sia di produzione propria o sia stata acquistata dal produttore. A essere determinante è unicamente la valorizzazione. Per primo valorizzatore s'intende chi valorizza per primo la frutta fresca e ancora intera così com'è stata raccolta. A titolo d'esempio, le fragole senza picciolo sono considerate fresche e intere perché talvolta possono essere già raccolte così e il frutto è ancora integro. Le ciliege snocciolate, invece, non vengono raccolte così e il frutto non è più integro una volta rimosso il nocciolo. La snocciolatura, dunque, è considerata valorizzazione mentre la rimozione del picciolo no. Contrariamente al diritto sulle derrate alimentari, il surgelamento, anche a scopo di stoccaggio provvisorio, ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza sulla frutta è considerato valorizzazione (la frutta surgelata, in date circostanze, è ancora intera ma non più fresca). Il condizionamento o la refrigerazione, invece, non sono considerati valorizzazione (la frutta è ancora fresca e intera). In base a questi criteri e posto che tutte le altre disposizioni dell'ordinanza sulla frutta siano adempiute, ha diritto ai contributi chi, ad esempio, surgela fragole fresche intere o snocciola ciliegie fresche. Non ha diritto ai contributi, invece, chi valorizza fragole surgelate (non sono più fresche) o ciliegie snocciolate (non sono più intere). Eccezione: produttori di aceto di frutta a granella La fabbricazione di aceto di frutta a granella può essere sostenuta con contributi. Tuttavia l'aceto di frutta a granella, di norma, non è ottenuto direttamente da frutta fresca, bensì da prodotti quali concentrato, succo di frutta o sidro ottenuti precedentemente dalla frutta da sidro. Per la fabbricazione di prodotti di frutta da sidro (primari) utilizzati successivamente per la fabbricazione di aceto non può essere stanziato alcun contributo ai sensi dell'articolo 2 perché al momento della loro fabbricazione non è ancora dato sapere come saranno valorizzati in seguito. Per la fabbricazione di aceto di frutta a granella sono pertanto concessi contributi ai valorizzatori che producono effettivamente l'aceto nonostante, per via del suo processo di fabbricazione, non siano i primi valorizzatori della frutta. Base legale: art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 2 ordinanza sulla frutta 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 2/10

3 Frutta per la cui valorizzazione sono concessi contributi 3.1 Raccolti considerati I contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e di pere da sidro sono concessi per la valorizzazione della frutta raccolta nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per le domande inoltrate nel 2018 possono essere concessi contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta dei raccolti 2018, 2017 e 2016 (v. anche n. 7.2 "Momento della presentazione della domanda"). Base legale: art. 4 cpv. 2 ordinanza sulla frutta 3.2 Tipi di frutta considerati 3.2.1 Frutta del raccolto 2017 e successivi Il nuovo allegato dell'ordinanza sulla frutta, in vigore dal 1 gennaio 2017, riporta l elenco della frutta la cui valorizzazione può essere sostenuta con contributi. Si tratta di: frutta a granella: mele, pere, mele da sidro, pere da sidro, cotogne frutta a nocciolo: albicocche, susine (prugne incl.), ciliegie bacche: more, fragole, lamponi, altre bacche Siccome l'allegato è entrato in vigore soltanto il 1 gennaio 2017, i contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta, per cui fino a quel momento non era previsto alcun sostegno alla valorizzazione, sono concessi soltanto per la frutta raccolta a partire dal 2017. Questa disposizione si applica a cotogne, susine (prugne escl.) e bacche diverse da more, fragole, lamponi e ribes rosso. Base legale: art. 2 cpv. 1 e allegato ordinanza sulla frutta 3.2.2 Frutta del raccolto 2016 Fino al 2016 compreso si stabiliva annualmente quale tipo di frutta destinata alla valorizzazione desse diritto a contributi. Per la frutta del raccolto 2016 sono concessi contributi per la valorizzazione dei tipi di frutta considerati nel 2016, ovvero: frutta a granella: mele, pere, mele da sidro, pere da sidro frutta a nocciolo: albicocche, ciliegie, prugne bacche: more, fragole, lamponi, ribes rosso Base legale: art. 10a ordinanza sulla frutta 3.3 Requisiti qualitativi Per bacche, frutta a granella e a nocciolo nonché prodotti da esse ottenuti per i quali sono concessi contributi l'ufag può prescrivere oneri concernenti la qualità minima. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali. Ciò significa, in particolare, che non vengono concessi contributi per la frutta che non adempie le norme e le prescrizioni menzionate su http://www.qualiservice.ch/fruechte.html. A titolo d'esempio, non si versano contributi per la valorizzazione della frutta classificata come cascame. Base legale: art. 7 ordinanza sulla frutta 3.4 Pagamento del produttore di frutta I contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta sono tesi a sostenere la produzione di frutta destinata alla trasformazione. Le aliquote di contribuzione si basano sulla differenza tra il prezzo alla produzione della materia prima in Svizzera e quello praticato all'estero. Ciò presuppone che il produttore debba essere stato pagato per la frutta la cui valorizzazione è sostenuta con contributi. Non 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 3/10

ha importanza chi vi abbia provveduto. Se non è stato direttamente il richiedente ad acquistare la frutta dal produttore, ai fini della domanda è sufficiente una conferma dell'avvenuto pagamento segnando la relativa casella del modulo di richiesta firmato (v. n. 7.3 "Corretta compilazione del modulo di domanda (esempio)"). Il richiedente è comunque responsabile del fatto che l avvenuto pagamento del produttore di frutta possa essere dimostrato su richiesta dell'ufag o in occasione di controlli in loco, anche se non è stato lui a effettuarlo, bensì, ad esempio, la ditta che gli ha commissionato la valorizzazione della frutta o il commerciante dal quale ha acquistato la frutta. Eccezione: produttori di frutta che valorizzano la frutta di loro produzione In questo caso non si effettua alcun pagamento. Sul modulo di domanda va indicato che la frutta è di produzione propria. Base legale: art. 2 cpv. 1 ordinanza sulla frutta 4 Prodotti per la cui fabbricazione vengono concessi contributi I contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta sono concessi per la fabbricazione di prodotti: a. valorizzati come derrate alimentari; b. non gravati dall'imposta sull'alcool; c. la cui aliquota di dazio ammonta al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato. Firmando il modulo di domanda debitamente compilato il richiedente dichiara che il prodotto da lui fabbricato viene valorizzato come derrata alimentare e non è gravato dall'imposta sull'alcool. La verifica dell'importo della protezione doganale sui prodotti viene svolta dall'ufag. In particolare, per i prodotti per i quali i contributi vengono richiesti per la prima volta, sono necessarie indicazioni dettagliate sul processo di fabbricazione e sulla ricetta onde procedere alla verifica dell'importo della protezione doganale. Queste vanno comunicate all'ufag su richiesta. Base legale: art. 2 cpv. 2 ordinanza sulla frutta 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 4/10

5 Importo dei contributi L'importo dei contributi è fissato nell'ordinanza sulla frutta. Siccome l'allegato in cui è stabilito è entrato in vigore soltanto il 1 gennaio 2017, le aliquote di contribuzione ivi elencate si applicano soltanto per la frutta raccolta a partire dal 2017. Per la fabbricazione di prodotti di frutta del raccolto 2016 si applicano quelle applicate nel 2016. Base legale: art. 2 cpv. 1, 10a e allegato ordinanza sulla frutta 5.1 Frutta del raccolto 2017 e successivi Contributi per 100 kg di materia prima valorizzata (frutta fresca e intera) Raccolto 2017 e successivi Mele 17.00 fr./100 kg Pere 8.50 fr./100 kg Mele da sidro e pere da sidro 6.00 fr./100 kg Albicocche 21.50 fr./100 kg Ciliegie 45.80 fr./100 kg Susine, incluse le prugne 51.50 fr./100 kg Fragole 141.80 fr./100 kg More e lamponi 241.00 fr./100 kg Altre bacche 91.30 fr./100 kg Base legale: art. 2 cpv. 1 e allegato ordinanza sulla frutta 5.2 Frutta del raccolto 2016 Mele Pere Mele da sidro per la fabbricazione di aceto Pere da sidro per la fabbricazione di aceto Albicocche Ciliegie Prugne More Fragole Lamponi Ribes rosso Raccolto 2016 17.00 fr./100 kg 8.10 fr./100 kg 5.60 fr./100 kg 5.40 fr./100 kg 25.30 fr./100 kg 43.00 fr./100 kg 49.60 fr./100 kg 266.10 fr./100 kg 117.40 fr./100 kg 225.00 fr./100 kg 77.00 fr./100 kg Base legale: art. 10a ordinanza sulla frutta 5.3 Importo minimo Non sono versati importi inferiori a 500 franchi. Base legale: art. 4 cpv. 3 ordinanza sulla frutta 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 5/10

6 Quantitativi di frutta computabili Gli importi fissati nell'allegato dell'ordinanza sulla frutta si riferiscono alla frutta fresca e intera, dunque ai quantitativi lordi. I contributi possono dunque essere richiesti per i quantitativi lordi, ovvero per i quantitativi di frutta intera, fresca, non ancora trasformata. Se i contributi sono richiesti per i quantitativi lordi, questi ultimi devono essere comprovati dai giustificati allegati al modulo di domanda. Per i valorizzatori che acquistano la frutta o la valorizzano su commissione, il quantitativo lordo è indicato sul bollettino di consegna e sulle fatture. Per i produttori che valorizzano la frutta di produzione propria si applicano altri criteri. Se un produttore di frutta primo valorizzatore vuole fare valere il quantitativo lordo della materia prima (ancora fresca, intera, non trasformata, p.es. ciliegie fresche, intere, non snocciolate) è tenuto, analogamente agli altri valorizzatori, a fornire la prova, oltre che dell'avvenuta valorizzazione (p.es. a mezzo di fatture all'acquirente della frutta), del peso della frutta non trasformata, posto che ciò non si evinca dalla prova relativa alla valorizzazione. A tal fine può esibire, ad esempio, il bollettino di pesatura della frutta fresca e intera o un estratto del registro di valorizzazione con indicazione dell'entrata della merce (quantità di frutta fresca e intera) e del quantitativo di prodotto ottenuto. In ogni caso il quantitativo di frutta per la cui valorizzazione sono stati concessi contributi deve essere comprovabile anche in occasione di controlli successivi. Se viene prodotta soltanto la prova relativa alla valorizzazione, ad esempio sotto forma di fattura all'acquirente del prodotto, può essere concesso un contributo soltanto per il quantitativo confermato da questa prova (p.es. ciliegie snocciolate e surgelate). Senza prova dell'effettivo quantitativo lordo di materia prima possono essere concessi contributi soltanto per il quantitativo confermato dalla prova relativa alla valorizzazione. Caso speciale aceto di frutta a granella Se viene fabbricato aceto di frutta a granella utilizzando prodotti di mele da sidro e di pere da sidro non ottenuti nell'azienda richiedente, il produttore di aceto deve fornire la prova dell'acquisto dei prodotti di mele da sidro e di pere da sidro. Per convertire i prodotti di mele da sidro e di pere da sidro nella quantità di materia prima usata per fabbricarli esistono coefficienti di conversione riconosciuti da indicare nel modulo di domanda. Sul modulo di domanda e sulla documentazione deve essere indicato chiaramente che l'intero quantitativo di prodotti di frutta da sidro è stato trasformato in aceto. Se il richiedente svolge tutte le fasi di produzione, dalla trasformazione delle mele da sidro o delle pere da sidro fresche alla fabbricazione dell'aceto, deve essere fornita la prova dell'acquisto della materia prima (quantità di frutta fresca e intera). Sul modulo di domanda e sulla documentazione deve essere indicato chiaramente che l'intero quantitativo di frutta da sidro è stato trasformato in aceto. Base legale: art. 2 cpv. 1 e 6 ordinanza sulla frutta 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 6/10

7 Domande 7.1 Inoltro delle domande I moduli aggiornati per l'inoltro delle domande sono disponibili sul sito Internet dell'ufag: Produzione sostenibile > Produzione vegetale > Frutta > Contributi di valorizzazione Le domande corredate delle necessarie prove (v. n. 7.4) vanno inoltrate in versione cartacea o elettronica a: Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Prodotti vegetali c.a. Doris Boehlen / Monica Caloz Schwarzenburgstrasse 165 3003 Berna Tel.: 058 463 02 06 (Doris Boehlen) / 058 463 02 05 (Monica Caloz) Fax.: 058 462 26 34 E-mail: doris.boehlen@blw.admin.ch e monica.caloz@blw.admin.ch (si prega di inviare le mail a entrambi gli indirizzi) Base legale: art. 5 cpv. 1 ordinanza sulla frutta 7.2 Momento della presentazione delle domande Possono essere concessi contributi soltanto se la frutta è stata raccolta nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per momento della presentazione della domanda s'intende - il timbro postale; - l'ora stampata sul fax; - l'ora di entrata dell'invio via Internet. Ciò significa che con le domande presentate entro il 31.12.2018 possono essere richiesti contributi per la valorizzazione di frutta del raccolto 2018 (anno in cui è presentata la domanda), nonché dei raccolti 2017 e 2016 (i due anni precedenti). Con le domande inoltrate a partire dal 01.01.2019 non potranno più essere richiesti contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta del raccolto 2016 essendo il 2016 il terzo anno precedente la presentazione della domanda (2019). Per evitare problemi nel trattamento delle domande a fine anno, i valorizzatori sono pregati di inoltrarle il prima possibile. Per richiedente possono essere presentate diverse domande all'anno anche per lo stesso tipo di frutta. Base legale: art. 5 cpv. 2 ordinanza sulla frutta 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 7/10

7.3 Corretta compilazione del modulo di domanda (esempio) Indicazione sul prezzo pagato: Va indicato il prezzo che il richiedente ha pagato al suo fornitore (produttore di frutta o commerciante). Se il richiedente ha effettuato la valorizzazione della frutta su commissione o ha valorizzato la frutta di produzione propria, non ha effettuato alcun acquisto. Pertanto non deve essere indicato alcun prezzo pagato. 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 8/10

7.4 Allegati al modulo di domanda 7.4.1 Da inoltrare con la domanda: prove dell'acquisto e della valorizzazione della frutta o dei prodotti di frutta da sidro Chi richiede contributi è tenuto a notificare all'ufag, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all'entrata e alla trasformazione di frutta e di prodotti di frutta nonché all'utilizzazione di prodotti. Richiedente Valorizza frutta che ha acquistato intera e fresca direttamente dal produttore Valorizza frutta che ha acquistato intera e fresca direttamente dal commerciante Valorizza frutta su commissione Valorizza frutta di produzione propria Fabbrica aceto di frutta a granella Prova dell'acquisto della frutta o dei prodotti di frutta da sidro (quantitativo) Bollettini di consegna e fattura Bollettini di consegna e fattura Bollettini di consegna Nessuna Eccezione: Prova del quantitativo lordo di materia prima se viene fatto valere il quantitativo lordo anziché quello netto, v. n. 6 "Quantitativi di frutta computabili". Bollettini di consegna Prova della valorizzazione della frutta o dei prodotti di frutta da sidro (quantitativo) Rapporti di produzione E/O fatture di vendita del prodotto finito all'acquirente Rapporti di produzione O fatture di vendita del prodotto finito all'acquirente Rapporti di produzione E/O fatture di vendita del prodotto finito all'acquirente (committente) E/O contratto tra committente e valorizzatore remunerato se riporta il quantitativo Rapporti di produzione E/O fatture di vendita del prodotto finito all'acquirente E/O contratto con un committente se riporta il quantitativo Rapporti di produzione E/O fatture di vendita dell aceto all'acquirente E/O contratto con un committente se riporta il quantitativo Sul modulo di domanda e sulla documentazione deve essere ben visibile che l'intero quantitativo di frutta da sidro o di prodotti di frutta da sidro è stato trasformato in aceto. Base legale: art. 2 cpv. 1, 2 cpv. 2, 3, 4 cpv. 2 e 6 ordinanza sulla frutta 7.4.2 Da inoltrare su richiesta: prove del pagamento della frutta al produttore Segnando la relativa casella del modulo di domanda firmato (v. n. 7.3 "Corretta compilazione del modulo di domanda (esempio)") il richiedente conferma di aver valorizzato soltanto frutta pagata al produttore. Non è necessario presentare le rispettive prove unitamente alla domanda. Su richiesta dell'ufag, ad esempio in occasione di controlli in loco, il richiedente deve tuttavia essere in grado di dimostrare che la frutta che ha valorizzato è stata pagata al produttore. Il richiedente è responsabile per l'adempimento di questa condizione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sulla frutta, anche se non è stato lui a pagare la frutta al produttore, bensì, ad esempio, la ditta che gli ha 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 9/10

commissionato la valorizzazione o il commerciante dal quale ha acquistato la frutta. I richiedenti che valorizzano soltanto frutta di produzione propria non hanno tale obbligo. Base legale: art. 2 cpv. 1 ordinanza sulla frutta 7.4.3 Polizza di versamento I richiedenti che presentano per la prima volta una domanda di contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta e quelli che hanno cambiato le loro coordinate bancarie/postali, devono allegare alla domanda una polizza di versamento attuale oltre alle necessarie prove. 8 Concessione e versamento dei contributi I contributi sono concessi a mezzo decisione. Questa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica. Se il richiedente concorda con la decisione e desidera che il contributo gli venga accreditato prima della scadenza del termine di ricorso, può firmare la relativa liberatoria e inoltrarla all'ufag. Il modello di liberatoria è inviato al richiedente unitamente alla decisione. L'UFAG provvede a trasmettere l'importo stabilito entro 10 giorni dalla ricezione della liberatoria firmata. 9 Trasmissione dei dati alla Federazione svizzera frutta FSF Diversi dati inerenti ai contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo nonché per la fabbricazione di aceto di prodotti di mele da sidro e di pere da sidro sono importanti per la filiera della frutta, anche al fine di valutare, pianificare e attuare la valorizzazione dei raccolti. Per poter trasmettere i rispettivi dati e le valutazioni alla Federazione svizzera frutta FSF è necessario il consenso dei beneficiari dei contributi. Per questo motivo chi presenta per la prima volta una domanda che viene approvata riceve un modulo unico di consenso alla trasmissione dei dati alla FSF (dichiarazione di consenso). 10 Ulteriori indicazioni I contributi sono concessi in base all'ordine di entrata delle domande. Sporadicamente vengono svolti controlli in loco da parte dell'ispettorato delle finanze dell'ufag. Base legale: art. 4 cpv. 2 e 6 ordinanza sulla frutta 11 Contatto Per eventuali domande sui contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla frutta potete rivolgervi a: Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Settore Prodotti vegetali Doris Boehlen: tel. 058 46302 06, e-mail doris.boehlen@blw.admin.ch Monica Caloz: tel. 058 46302 05, e-mail monica.caloz@blw.admin.ch Marianne Glodé: tel. 058 46302 07, e-mail marianne.glode@blw.admin.ch 332.21-00013 \ COO.2101.101.2.1195626 10/10