C O M U N E D I S C A R L I N O - COMPLESSO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE BANDITE DI SCARLINO (Provincia di Grosseto) Repertorio n del.. DISCIPLINARE CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA DENOMINATA PRATINI DI VALLE, NEL COMUNE DI FOLLONICA, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE BANDITE DI SCARLINO GESTITO PER DELEGA DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCARLINO IN QUALITA DI ENTE COMPETENTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2000 L anno duemilaquattordici il giorno del mese di. nella sede delle Bandite di Scarlino, in Scarlino via Citerni,2, SCRITTURA PRIVATA TRA Comune di Scarlino Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino con sede a Scarlino Via Martiri d Istia,1, Codice Fiscale 80001830530, P.IVA: 00186560538, nella persona del Dr. Patrizio Biagini, nato a Gavorrano il 11.03.1957, CF:BGNPRZ57C11D848R, domiciliato per la carica nella sede del Comune di Scarlino, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, conto e interesse del Comune di Scarlino - Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile p.t. del Servizio Bandite di Scarlino ; E con sede a via P.IVA: persona del nato/a a il - cf: che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, conto e interesse di nella sua qualità di legale rappresentante p.t.. PREMESSO che il Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino con sede in Scarlino (GR), Via Martiri D Istia, 1, gestisce ai sensi della Legge Regionale 39/2000 e ss.mm.ii, il Patrimonio Agricolo Forestale Regionale di proprietà della Regione Toscana ; che all interno del Complesso Forestale Bandite di Scarlino è presente un immobile denominato Pratini di Valle, nel Comune di Follonica, comprensiva di spazi di pertinenza, da destinare ad attività ricreative, di promozione del territorio, educazione didattica e salvaguardia ambientale, nonché ad attività a valenza sociale in genere ; che in base a quanto disposto dall art. 26 della L.R.T. 39/2000 e ss.mm.ii gli Enti gestori dei beni facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale possono rilasciare, per tali beni, atti di concessione temporanea senza la preventiva autorizzazione della Regione Toscana, purchè venga mantenuta la destinazione d uso del bene stesso, che con Determinazione Dirigenziale n. del veniva indetta una gara pubblica per l affidamento in regime di concessione d uso della struttura Pratini di Valle, approvando gli atti di gara compreso il presente schema di concessione; che con Determinazione Dirigenziale n. del veniva aggiudicata definitivamente a con sede a la suddetta gara; Tutto ciò premesso e ritenuto, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti suddette, si stipula e conviene quanto segue. Art. 1 - Oggetto della concessione La presente concessione ha per oggetto la gestione dell immobile di proprietà della Regione Toscana in Loc. Pratini di Valle in Comune di Follonica facente parte del Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino censita al Fg. 8, Part. 32, del CNT del Comune di Follonica.
La struttura è dotata di sala riunioni o polivalente, forno a legna, servizi igienici e porticato esterno oltre che di corte esterna di notevoli dimensioni. ed è destinata ad attività ricreative, di promozione, educazione didattica, ad attività a valenza sociale nonché strettamente legata alla tutela ambientale e alla valorizzazione del Parco Interprovinciale di Montoni. Art.2. Finalità della concessione La struttura Pratini di valle è concessa in uso per le finalità di cui alla lettera f) dell art. 27 della L.R. 39/00 promozione dell`uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate. anche in relazione alla valorizzazione del Parco Interprovinciale di Montoni. Art. 3. Durata concessione La concessione avrà una durata di anni 6 (SEI) dalla stipula con la possibilità di rinnovo secondo quanto disposto dai regolamenti e leggi vigenti. Ai sensi dell art. 42 comma 4 del Regolamento regionale n. 61/R del 2005 non è ammesso il tacito rinnovo né proroga della concessione. Qualora al termine il concessionario intenda richiedere il rinnovo della concessione, dovrà inoltrare all ente concedente, mediante A.R., apposita richiesta scritta almeno si mesi prima della scadenza. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall ente concedente al concessionario uscente, il quale avrà diritto di asportare dall esercizio tutto quanto conferito e indicato nell inventario che verrà redatto tra le parti alla fine della concessione. Non è consentito il sub-ingresso di altro soggetto nella concessione. Art. 4 Uso dell immobile Ai sensi di quanto sopra richiamato il concessionario dovrà utilizzare i bene esclusivamente per le finalità di cui all art. 2 del presente disciplinare, provvedendo pertanto alla valorizzazione dell area e alla gestione della stessa attenendosi totalmente al progetto gestionale presentato, che si intende facente parte integrante del presente disciplinare di concessione anche se non materialmente allegato, assicurando la manutenzione, la sicurezza e l integrità dei beni nel rispetto della normativa vigente. L uso diverso e il mutamento nella destinazione d uso del bene comporterà la revoca immediata della concessione. A tal fine l Ente concedente avrà diritto di
accedere al bene dato in concessione, con o senza preavviso, per verificare il rispetto del vincolo di destinazione del bene stesso e delle finalità per le quali il bene è stato concesso oltre che per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene, nonché per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre opere riconosciute di pubblica utilità. L Ente si riserva, inoltre, la facoltà di impartire disposizioni circa l utilizzo del bene nonché l eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento del bene stesso. Con la firma del presente atto il concessionario dichiara che l immobile e relative pertinenze sono privi di vizi e pienamente idonei alle finalità del progetto di gestione presentato. Il concessionario è tenuto, altresì, a custodire e conservare con diligenza il bene avuto in consegna e gli è espressamente vietato, senza il preventivo consenso scritto dell Ente, eseguire o fare eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al disciplinare di concessione. Il Concessionario nell usufruire dell immobile avuto in concessione si obbliga, altresì, ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti tutte le leggi, regolamenti in materia agricola e forestale e gli ordinamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità, nonché di pubblica sicurezza, esonerando espressamente l Ente concedente, l ente Terre Regionali Toscane e la Regione Toscana da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno che possa derivare alle persone e cose. Art. 5 obblighi del concessionario Il concessionario è tenuto è tenuto : Ad eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, comprensivo della pulizia, taglio delle erbe, fiori, svuotamento dei cestini porta rifiuti, erba, riparazione e cambio degli infissi e porte se danneggiate. Gli interventi di manutenzione straordinaria così come eventuali migliorie ed innovazioni dovranno essere predeterminati e stimati in accordo con l amministrazione concedente e dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla stessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L autorizzazione sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di governo del territorio e di sicurezza dei luoghi di lavoro ed all impegno del concessionario a tenere indenne l amministrazione concedente da ogni responsabilità civile o penale derivanti dall esecuzione dei lavori o per causa di essi. A provvedere alla manutenzione dell impianto di riscaldamento e di ogni impianto presente nella struttura così come dovrà garantire la piena efficienza degli strumenti e delle macchine di pertinenza dell immobile. A garantire in autonomia il costante approvvigionamento idrico della struttura; Sono altresì completamente a carico del concessionario i costi relativi a luce, telefono, fax, e quant altro necessario per l efficiente funzionamento della struttura e risarcire all ente concedente qualsiasi danno causato all area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; A realizzare il progetto così come specificato e cadenzato sede di offerta, pena la revoca della concessione; A essere in regola con le norme igieniche sanitarie e con ogni legge di settore. In caso contrario la concessione sarà subito revocata con l addebito di eventuali spese e/o danni; Ad osservare, nell espletamento della gestione dell area oggetto di concessione, le vigenti norme di legge, garantendo la sicurezza del pubblico in occasione delle attività relativa alla gestione della struttura; A tenere indenne l Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni causati a persone e /o cose, sia dell Amministrazione che di terzi, in occasione delle attività connesse alla gestione dell area. Sarà cura dell aggiudicatario provvedere, senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle cose danneggiate. Ad informare tempestivamente l amministrazione per tutti gli avvenimenti che eccedono il normale funzionamento programmato; A farsi intestare tempestivamente i contratti di fornitura delle utenze;
Art.6 Canone annuale di concessione e oneri tributari Il canone di concessione, risultante dall offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara, è determinato in. oltre IVA ove prevista, da corrispondersi in un unica soluzione entro il mese di. ed ogni anno sarà sottoposto ad aggiornamento pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo verificatosi nell anno precedente. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l anno successivo. l pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 12435582, intestato al Comune di Scarlino Gestione Bandite di Scarlino. In caso di ritardo nel pagamento del canone verranno applicati gli interessi legali correnti e il protrarsi della morosità per sei (6) mesi comporterà l automatica decadenza della concessione. Ai sensi dell art. 26 L.R. 39/00, al concessionario sono dovute le eventuali imposte e tributi che gravino sul bene oggetto di concessione. Art. 7 Migliorie e innovazioni Il concessionario potrà proporre migliorie alla struttura che saranno valutate e concordate di volta in volta con il concedente compresa l opportunità di scomputare in parte o totalmente la spesa sostenuta. Le migliorie e/o innovazioni autorizzate dall Ente rimangono acquisite di diritto al Patrimonio Regionale senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto delle Bandite di Scarlino di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell immobile. In caso di inadempienza le bandite di Scarlino si riservano il diritto di eseguire direttamente i lavori addebitando le relative spese al concessionario. Art. 8 Divieti Il concessionario dovrà utilizzare il bene esclusivamente per gli scopi di cui al punto 2) del presente disciplinare di concessione e non potrà mutarne la destinazione d uso pena la revoca immediata della concessione. Il concessionario non potrà costituire e consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto della concessione, né cedere a terzi il godimento anche parziale
del bene oggetto di concessione, pena la revoca immediata della stessa. È vietata altresì la subconcessione. E fatto divieto per il concessionario di eseguire scavi di terreno, modificare lo stato esistente, tagliare piante e cespugli se non regolarmente autorizzati dagli enti preposti. Eventuali necessità di taglio di piante dovrà essere richiesto al concedente il quale provvederà, se del caso, ad autorizzarne l abbattimento. Art.9 Adempimenti a carico dell aggiudicatario Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando da ciò l amministrazione delle Bandite di Scarlino.A tale scopo il concessionario ha stipulato un assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni a strutture e beni presenti all interno dell area e relative pertinenze, (compreso l incendio, scoppio e fulmine), con polizza n. e valide fino al, stipulata in data con l Assicurazione, per un massimale di. 100.000, presentata al momento della stipula del presente contratto e che si trova agli atti dell ufficio. Il concessionario, inoltre, a garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all immobile e all area oggetto di concessione, ha costituito un deposito cauzionale a favore delle Bandite di Scarlino di importo pari a. (12 mensilità del canone), e di durata pari alla durata della concessione, ai sensi dell art.47 Regolamento Regionale n. 61/2005. La cauzione è costituita da fideiussione assicurativa e/o bancaria stipulata con in data La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell amministrazione affidataria. La fideiussione, depositata agli atti dell ufficio, dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. Art. 10 Revoca Concessione
La presente concessione sarà revocata nei seguenti casi : per sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione del bene, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell interesse pubblico originario. Nel caso specifico la revoca deve essere preceduta da un preavviso di almeno 4 mesi, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi; per violazione degli obblighi assunti; modifica della destinazione d uso del bene; morosità per oltre sei mesi nel pagamento del canone di concessione; qualora il concessionario costituisca o consenta la costituzione di servitù di qualsiasi genere sul bene oggetto di concessione; inosservanza, anche parziale o temporanea delle modalità di gestione così come disposti nel presente disciplinare e nel progetto di gestione presentato in sede di offerta; esecuzione di opere senza preventiva autorizzazione dell Ente concedente o in difformità della normativa urbanistica vigente. La revoca della concessione sarà comunicata all interessato con lettera raccomandata AR. La comunicazione può contenere anche l invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni. Art.11 Vigilanza e controllo L amministrazione ha facoltà in qualsiasi momento, tramite proprio personale, di verificare il rispetto da parte dell aggiudicatario di quanto previsto nel presente disciplinare e nel progetto presentato dallo stesso in sede di gara..art.12 Risoluzione anticipato su richiesta dei contraenti E facoltà dell aggiudicatario richiedere la risoluzione anticipata del contratto dandone preavviso almeno 6 (sei) mesi prima della data dalla quale si intende far decorrere la risoluzione. La
risoluzione anticipata comporterà una penale consistente nell incameramento da parte dell amministrazione del deposito cauzionale così come costituito ai sensi dell art. 9, secondo capoverso, del presente disciplinare. Qualora intervengano motivi di interesse pubblico o motivi comunque non imputabili alla volontà dell amministrazione, la stessa può richiedere la revoca della concessione dandone preavviso con almeno 6 (sei) mesi di anticipo. In tal caso sarà riconosciuto al concessionario un equo indennizzo tenuto conto di quanto investito nelle attività intraprese e interrotte. Art.13 Controllo e verifiche di gestione L amministrazione tramite proprio personale, ha facoltà di controllare e verificare l attuazione delle prestazioni previste nel presente disciplinare, nonché lo stato di manutenzione e di conservazione dei locali, degli impianti e quant altro compresi nella gestione. Alla fine di ogni anno il concessionario dovrà inoltre presentare, all Ente concedente, una relazione dettagliata delle attività e iniziative svolte nella struttura oggetto di concessione, onde verificare l esatta esecuzione del progetto così come presentato in sede di gara. Art.14 Controversie In caso di disaccordo fra le parti in merito all interpretazione del presente atto, ogni controversia sarà devoluta e definita dal Foro ordinario del luogo in cui ha sede l ente Concedente. Art. 15 elezione di domicilio A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, e parti eleggono domicilio: il concedente a : Scarlino Via Martiri d Istia n.1; il concessionario a : Art.16 Condizioni alla scadenza Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto di concessione le volture delle utenze e tutto ciò che è intervenuto nel corso della gestione dovranno essere ripristinati, a cura e spese del concessionario, nella situazione di fatto e di diritto di cui all atto di affidamento. Sarà altresì
onere del concessionario o liberare le strutture dagli arredi e quant altro di sua proprietà sempre entro il suddetto termine di 30 giorni dalla scadenza del rapporto contrattuale. Art.17 Spese per l atto di concessione La concessione verrà affidata con la sottoscrizione del disciplinare di concessione che avrà la forma della scrittura privata Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione (bolli, registrazione, ecc,) saranno a carico del concessionario. Il Concedente Il Concessionario