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Transcript:

Ric. n. 1842/2007 Sent 3488/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Umberto Zuballi Presidente, relatore Claudio Rovis Consigliere Alessandra Farina Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1842/2007 proposto dalla S.P.A. VALLE CORNIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. Emilio Rosso, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054; CONTRO la Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Brusegan e Cristina De Benetti, con domicilio presso la sede dell Ente in Venezia, San Marco 2662; la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Emanuele Mio, con domicilio presso l Avvocatura Regionale in Venezia, San Polo 1429/b; il Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia, in

persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63; e nei confronti dell Ambito Territoriale di Caccia n. 5, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio; PER l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento provinciale 31.8.2007 n. 2007/02300 avente ad oggetto Individuazione degli appostamenti di caccia nel territorio lagunare e vallivo della Laguna di Venezia, del decreto regionale11.9.2007 n. 175 avente ad oggetto Stagioni venatorie 2007/2008 e 2009/2010. Limitazione dei periodi di caccia per sopravvenute particolari condizioni ambientali: Canalette di Lugo, Cornio e Cavaizza (zona lagunare). Art. 17 L.R. n. 50/93, dell ordinanza del Magistrato alle Acque di Venezia 14.9.2007 n. 71/2007 avente ad oggetto Esercizio della caccia nella Laguna di Venezia per l anno venatorio 2007-2008 e della deliberazione della Giunta provinciale 24.7.2007 n. 2007/00191. Visto il ricorso, notificato il 5.10.2007 e depositato presso la Segreteria il 9.10.2007, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture, depositato il 27.10.2007; Visti gli atti tutti di causa; Uditi alla camera di consiglio del 30 ottobre 2007, convocata a 2

sensi dell art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l avv. De Paoli in sostituzione di Rosso per la parte ricorrente, Brusegan per la Provincia di Venezia e Zanon per la Regione Veneto; Rilevata, a sensi dell art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata; Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi; considerato che occorre appena evidenziare la delicatezza dell ambiente lagunare, per cui risulta imprescindibile l esigenza di contemperare in modo armonico le varie attività che ci si svolgono; che controparti ammettono l incremento di 10 postazioni rispetto all anno precedente; che in relazione ai nuovi appostamenti - appare fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione relativa al provvedimento provinciale 31.8.2007 n. 2007/02300 avente ad oggetto Individuazione degli appostamenti di caccia nel territorio lagunare e vallivo della Laguna di Venezia, che non sembra tener conto della sicurezza della navigazione nei canali (indipendentemente dalla loro natura di canali a grande navigazione o canalette); 3

che in particolare non sembra che si siano compiutamente valutate le disposizioni in materia di sicurezza della navigazione stabilite dal Magistrato alle acque e in genere dalla normativa vigente; che tra gli interessi in gioco, oltre a quelli dei cacciatori, andavano considerati anche quelli degli operatori turistici che utilizzano i canali navigabili; che non risultano opportunamente accertate le esigenze di sicurezza sia in relazione all ubicazione degli impianti sia all orario in cui è consentita la caccia; che tale difetto di istruttoria e motivazione riguarda anche gli altri provvedimenti impugnati, che hanno recepito acriticamente quanto stabilito dalla Provincia; che, quindi, il ricorso è fondato nei su indicati limiti, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati, nella sola parte in cui prevedono 10 nuove postazioni; che l annullamento in parte qua degli atti gravati non comporta affatto un divieto di prevedere gli appostamenti di caccia nel territorio lagunare, anche in prossimità dei canali navigabili, ma unicamente un obbligo di riesame funditus della questione con una congrua istruttoria e correlativa motivazione, che tenga conto di tutte le esigenze pubbliche e private in gioco. Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, 4

definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l effetto, annulla in parte, come da motivazione: - il provvedimento provinciale 31.8.2007 n. 2007/02300 avente ad oggetto Individuazione degli appostamenti di caccia nel territorio lagunare e vallivo della Laguna di Venezia ; - il decreto regionale 11.9.2007 n. 175 avente ad oggetto Stagioni venatorie 2007/2008 e 2009/2010. Limitazione dei periodi di caccia per sopravvenute particolari condizioni ambientali: Canalette di Lugo, Cornio e Cavaizza (zona lagunare). Art. 17 L.R. n. 50/93 ; - l ordinanza del Magistrato alle Acque di Venezia 14.9.2007 n. 71/2007 avente ad oggetto Esercizio della caccia nella Laguna di Venezia per l anno venatorio 2007-2008 ; - la deliberazione della Giunta provinciale 24.7.2007 n. 2007/00191. Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2007. Il Presidente Estensore Il Segretario 5

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.. n. (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Direttore della Seconda Sezione 6