SICUREZZA ELETTRICA E RISCHIO ELETTRICO. Alessandro Sgariglia Head of Corporate Communication and Public Affairs

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Transcript:

SICUREZZA ELETTRICA E RISCHIO ELETTRICO Alessandro Sgariglia Head of Corporate Communication and Public Affairs Saronno - 12.06.2018

Sommario Rischio Elettrico Alcuni dati statistici in Italia Quando un impianto elettrico è sicuro Inquadramento Normativo DLgs 81/08 Titolo III Impianti e Apparecchiature Elettriche Verifiche e Controlli DPR 462/2001 DLgs 81/08 Articoli 36 e 37 Norma CEI 11-27 Pag. 1/20

Rischio Elettrico Per rischio elettrico si intende la probabilità che si verifichi un evento dannoso a causa di contatto fisico con elementi sotto TENSIONE. I pericoli derivanti dall impianto elettrico sono due: il rischio di elettrocuzione, dovuto al passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto o indiretto (detto anche folgorazione). il rischio di incendio, dovuto alla contemporanea presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti ad innescare l incendio. Pag. 2/20

Alcuni dati statistici in Italia In Italia si verificano mediamente 6 infortuni elettrici mortali al mese. Gli infortuni elettrici sono equamente divisi fra luoghi di lavoro e ambito domestico. La maggiore causa degli infortuni sono gli impianti non correttamente progettati / realizzati / mantenuti. Il 15% di tutti gli incendi hanno origine dall'impianto elettrico o dagli utilizzatori*, equivalente di circa 5.000 incendi elettrici che causano alcune decine di vittime. *utilizzatori sono le apparecchiature che utilizzano l energia elettrica per produrre lavoro, calore, luce. Rientrano anche le attrezzature informatiche, elettroniche e per le telecomunicazioni. Pag. 3/20

Quando un impianto elettrico è sicuro (1/2) Si considera un impianto sicuro quando questo risponde alla Regola dell Arte e in particolare quando è: progettato a Regola dell Arte installato a Regola dell Arte i componenti sono a Regola dell Arte mantenuto a Regola dell Arte Si indica un impianto a Regola dell Arte quello in cui le condizioni di rischio siano accettabili e/o tollerabili in riferimento alle Leggi e Norme Tecniche applicabili. Il principio di Regola dell Arte si attua in pratica con il rispetto delle norme tecniche emesse dal CEI. Pag. 4/20

Quando un impianto elettrico è sicuro (2/2) La Legge stabilisce che un impianto elettrico è sicuro quando è fatto a regola d arte, cioè è conforme alla Normativa CEI Pag. 5/20

Inquadramento Normativo Titolo III - Capo III del DLgs 81/08 (tutela dei lavoratori) Norme tecniche: CEI UNI ISO EN Le disposizioni legislative e tecniche per la salute e sicurezza sul lavoro Requisiti impianti, macchine e materiali: Legge 186/68 D.M. 37/08 Legge 791/77 DLgs 17/10 etc. D.M. Specifici (Antincendio) D.M. 462/01 (Verifiche periodiche) Pag. 6/20

DLgs 81/2008 Titolo III Impianti e Apparecchiature Elettriche L'odierna articolazione del DLgs 81/2008: specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l'identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla pertinente normativa tecnica tra le quali la norma CEI 11-27. Gli obblighi del DLgs 81/2008: Art. 80: Obblighi del datore di lavoro Art. 81: Requisiti di sicurezza Art. 82: Lavori sotto tensione Art. 83: Lavori in prossimità di parti attive Art. 84: Protezioni dai fulmini Art. 85: Protezione edifici, impianti e attrezzature Art. 86: Verifiche e controlli Art. 87: Sanzioni Pag. 7/20

Verifiche & Controlli (1/2) Articolo 86 del DLgs 81/2008 (ferme restando le disposizioni del DPR 462/2001) stabilisce che: Comma 1: il Datore di Lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Comma 3: l esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto in un apposito registro a disposizione dell Autorità di Vigilanza. Pag. 8/20

Verifiche & Controlli (2/2) Le verifiche e i controlli che interessano gli impianti elettrici sono di due tipi: quelle da svolgere in conformità alle norme tecniche richiamate dall art. 86 del DLgs. 81/08, come controlli secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. quelle previste dal DPR 462/2001 Pag. 9/20

DPR 462/2001 (1/4) In data 08/01/2002, la Gazzetta Ufficiale n. 6 pubblica il DPR 22 Ottobre 2001 n 462. Il DPR è entrato in vigore il 23/01/2002 e seguito dalla direttiva del Ministero del 11/03/2002 recante le procedure per l'individuazione di appositi Organismi di ispezione di tipo "A", ai sensi degli articoli 4, 6 e 7. Pag. 10/20

DPR 462/2001 (2/4) La novità rilevante riguarda le Verifiche di Legge: prima del DPR 462/2001 era compito dell ISPESL effettuare la prima verifica e delle ASL le verifiche periodiche. Erano quindi loro le Responsabilità del NON rispetto della periodicità. Dal 23 gennaio 2002 è il Datore di Lavoro che ha l obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: impianti elettrici di messa a terra; installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico Pag. 11/20

DPR 462/2001 (3/4) Le sanzioni per la violazione del DPR 462/2001 sono sia di tipo amministrativo che penale: La mancata Verifica prevista ai sensi del DPR 462/01 è punita con la sanzione penale dell arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096 a 5.260, che sale in caso di rischio relativo ad ambienti esplosivi, alla pena dell arresto da 3 a 6 mesi o all ammenda da 2.740 a 7.014. Se gli impianti non vengono sottoposti a regolare controllo, l art.87 DLgs 81/2008 prevede la sanzione penale dell arresto da 3 a 6 mesi o all ammenda da 2.740 a 7.014. Le sanzioni penali sono previste per: mancata verifica degli impianti di messa a terra mancata valutazione del rischio fulminazione mancata redazione del documento per il calcolo delle zone con pericolo esplosione mancanza di protezione per sovratensioni e contatto Pag. 12/20

DPR 462/2001 (4/4) Trattandosi di verifiche che riguardano la materia dell igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di accertata violazione verranno applicate le procedure previste dal Dlgs 758/94, che consentono l estinzione del reato previo adempimento della prescrizione e pagamento dell oblazione. Le sanzioni amministrative sono previste per: mancanza di manutenzione periodica sugli impianti di terra, sugli impianti di protezione scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici nelle zone con pericolo di esplosione; mancata valutazione del rischio fulminazione mancata tenuta dei documenti di manutenzione e verbali per gli organi ispettivi mancanza di protezione per sovratensioni e contatto Si ricorda che in casi gravi (infortuni) e reiterate violazioni è prevista la sospensione dell attività. Pag. 13/20

DLgs 81/08 Articoli 36 e 37 Articolo 36 riguarda l informazione: il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori un adeguata informazione sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all attività svolta, sui pericoli connessi all uso delle sostanze, sulle misure/attività di protezione e prevenzione adottate, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia. Articolo 37 riguarda la formazione: il Datore di Lavoro deve provvedere che i lavoratori ricevano una formazione sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione. Pag. 14/20

Norma CEI 11-27 (1/4) Il 1 febbraio 2014 è entrata in vigore la 4 edizione della Norma CEI 11-27. Si applica alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi, dalla Bassissima Tensione all Alta Tensione. La presente Norma non è specifica per l applicazione ai seguenti impianti: ai sistemi informatici, elettronici e telecomunicazione alle strumentazioni elettroniche, ai sistemi di controllo e di automazione alle miniere ai veicoli alle attività di R&D Si raccomanda, tuttavia, di applicare i principi contenuti nella Norma CEI 11-27. Pag. 15/20

Norma CEI 11-27 (2/4) L odierna edizione della Norma CEI 11-27 si pone anche come adeguamento alla Norma Europea EN 50110-1, che fissa i requisiti minimi di sicurezza che ogni Paese aderente al CENELEC deve garantire nella produzione della propria normativa nazionale. In caso di INFORTUNIO, il Datore di Lavoro è tenuto a dimostrare al Magistrato che il lavoratore dipendente è in possesso di adeguata formazione riconosciuta da attestazione di idoneità PES, PAV, PEI, PEC. Pag. 16/20

Norma CEI 11-27 (3/4) La Nuova Norma CEI 11-27:2014 fornisce tutti gli elementi essenziali per la formazione degli addetti. Gli organismi esterni all'azienda che effettuano corsi di formazione in materia di sicurezza elettrica sono tenuti a rilasciare un attestato di regolare frequenza al corso, comprensivo della valutazione finale dei partecipanti. Sulla base di tale valutazione il Datore di Lavoro può conferire la qualifica ai propri dipendenti provvedendo a rilasciare l attestazione di idoneità in forma scritta di: PES Persona Esperta PAV Persona Avvertita PEI Persona Idonea PEC Persona Comune Pag. 17/20

Norma CEI 11-27 (4/4) La Norma fornisce sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza elettrica, nonché di capacità organizzative che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità PES, PAV e PEI: andando nello specifico, le attività fuori tensione e/o in prossimità devono essere eseguiti da PES o PAV. Si possono utilizzare Persone Comuni (PEC) solo sotto la responsabilità per quanto riguarda il controllo del rischio elettrico di PES attraverso la supervisione o in casi particolari sotto la sorveglianza di PES o PAV. Nei lavori sotto tensione, in aggiunta ad una delle suddette qualifiche, è necessaria anche l idoneità ad eseguirli (Persona Idonea - PEI). Pag. 18/20

DOMANDE? Pag. 19/20

GRAZIE PER L ATTENZIONE Head of Corporate Communication and Public Affairs Alessandro Sgariglia a.sgariglia@seagruppo.it mob. (+39) 335 7416995 Pag. 20/20