Roma, 12 febbraio 2014 Patrizia Ippolito Direzione Generale per l igiene, la sicurezza alimentare e la nutrizione - Uff. I



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Nuovo S.INTE.S.I.S. - Strutture IL CONTESTO NORMATIVO ED ORGANIZZATIVO Roma, 12 febbraio 2014 Patrizia Ippolito Direzione Generale per l igiene, la sicurezza alimentare e la nutrizione - Uff. I

SG Strutture gestite? AIP Stabilimenti di semi germogliati Reg 210/2013 AAE Stabilimenti di Additivi, Aromi ed Enzimi Stabilimenti di alimenti Addizionati, Integratori, alim. Particolari Riconosciuti ai sensi dell art. 4 del Reg. (CE) 853/2004 Sottoprodotti di origine animale Reg.(CE) 1069/2009 2

Progetto per l estensione di SINTESI-STABILIMENTI ad ulteriori strutture Progetto per l estensione di SINTESI-STABILIMENTI ad ulteriori strutture Perché?: Intervenute modifiche normative nazionali ed europee e conformità a quelle esistenti Necessità di disporre di una anagrafica nazionale per ulteriori tipologie di stabilimenti Come?: Imput del Gruppo tecnico interregionale sanità veterinaria e sicurezza alimentare (18 dicembre 2012) Disponibilità della DGISAN -Collaborazione della DGSIS Tavolo tecnico Regioni Province autonome Ministero Dove?: SISTEMA SINTESI- Stabilimenti Quando? L OCCASIONE: reingegnerizzazione in corso del sistema 3

Intervenute norme nazionali (1) D.L. 158/2012 convertito in legge 189/2012 art. 8,c. 1-3. Verifica dei requisiti di cui al Reg (CE) 852/2004 e 853/2004 e degli altri previsti dalla legislazione vigente Eventuali verifiche ispettive da parte del Ministero Obbligo delle Asl di tenere un elenco degli stabilimenti aggiornarlo e comunicarlo al Minisiero per la pubblicazione. L utilizzo di Sintesis- strutture adempie a tale obbligo. La responsabilità della veridicità e tempestività dei dati rimane in capo alle Regioni PA/ASL Gli stabilimenti di cui all art.1 del d.lgs 111/1992 sono riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli stabilimenti di cui all articolo 1 del decreto legislativo 111/92 Sono quelli adibiti alla produzione di: Alimenti destinati ad una alimentazione particolare disciplinati dalla direttiva 2009/39/CE che ha codificato la direttiva 89/398/CEE, attuata dal decreto legislativo 111/92 1) alimenti per la prima infanzia (formule per lattanti, di proseguimento, baby food) 2) prodotti dietetici (a fini medici speciali, senza glutine, per sportivi, altri prodotti) Alimenti addizionati (vitamine e minerali), disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006 Integratori alimentari, disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, attuata con decreto legislativo 169/2004111.ppt111.ppt

Settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare Per esigenze di semplificazione normativa è abrogato (dal 20 luglio 2016) dal Regolamento (UE) 609/2013 che includerà nel suo campo di applicazione 1) alimenti per la prima infanzia (formule per lattanti, di proseguimento, baby food) 2) alimenti a fini medici speciali 3) prodotti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo

Stabilimenti ex decreto legislativo 111/92 soggetti a riconoscimento con l avvento del regolamento (UE) 609/2013 1) alimenti per la prima infanzia (formule per lattanti, di proseguimento, baby food) 2) alimenti a fini medici speciali 3) prodotti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo Alimenti addizionati (vitamine e minerali), disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006 Integratori alimentari, disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, attuata con decreto legislativo 169/2004

Intervenute norme europee (1) REGOLAMENTO (UE) N. 210/2013 DELLA COMMISSIONE dell 11 marzo 2013 Riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli Verifica preventiva dei requisiti di cui ai Regg.(CE) 852/2004 (CE). 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e del reg. (UE) 210/2013 Il regolamento va letto in combinato disposto con i regolamento di esecuzione N. 208/2013 della Commissione dell 11 marzo 2013 recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli

Misure per garantire l applicazione di disposizioni esistenti (3) Intervenute norme nazionali ed europee. 1) AAE Il DPR 514/97 prevede una specifica autorizzazione regionale per gli stabilimenti che producono additivi e aromi L accordo Stato regioni del 29 aprile 2010 ha sancito che tale autorizzazione debba intendersi come un riconoscimento, ai sensi dell articolo 6, comma 3 del Reg CE 852/2004 Gli stabilimenti di produzione commercializzazione e deposito di additivi, aromi ed enzimi, in quanto facenti parte del pacchetto normativo FIAP( Food improvement Agents Package), sono pertanto soggetti ad un riconoscimento regionale

Gruppo di lavoro Mandato Valutazione e fattibilità tecnica dell utilizzo del sistema Sintesi- stabilimenti per l inserimento di nuove tipologie di strutture Individuazione delle informazioni da inserire e definizione di una momenclatura omogenea e condivisa Indicazioni su procedure e modalità operative per il riconoscimento regionale delle strutture ex d.lgs 111/92

Gruppo di lavoro : valutazioni Verificata la fattibilità tecnica dell estensione del sistema agli stabilimenti AAE, AIP e SG Il numero identificativo univoco prodotto dal sistema non avrà la stessa valenza di quello previsto a livello europeo per i riconosciuti ex reg. 853/2004 e 1069/2009cod. Individuate le informazioni obbligatorie e definita la momenclaturaimpresa STABILIMENTO NORMATIVA CATEGORIA TIPOLOGIA attività PRODOTTI FORMA di presentazione Decisa l opportunità per gli AAE di recuperare le autorizzazioni già rilasciate (pregresso) in collaborazione con le Regioni e le province autonome

Gruppo di lavoro : indicazioni operative (in generale) Gruppo di lavoro: INDICAZIONI (1) Stabilimenti che devono essere riconosciuti secondo più Normative (reg. 853/2004, 852/2004 riconosciuti) - Le singole Regioni e PA definiscono le modalità di presentazione dell istanza (unica istanza o più istanze) - Visita ispettiva in loco svolta congiuntamente ed in un unica data dai servizi competenti. - La tariffa sarà unica. - Regioni e PA secondo i propri ordinamenti decideranno se rilasciare uno o più atti di riconoscimento - Necessaria cooperazione tra i servizi che gesticono lo stabilimento riconosciuto secondo diverse normative. Il sistema fornirà tramite comunicazione e-mail tra i referenti l informazione che lo stabilimento è stato oggetto di misure adottate da uno dei servizi competenti per settore a seguito di attività di controllo

Gruppo di lavoro : indicazioni operative Strutture AIP Gruppo di lavoro: INDICAZIONI 2) L individuazione delle procedure per il riconoscimento sono definite dalle Regioni e PA secondo i propri ordinamenti Le tariffe sono individuate secondo i tariffari regionali, considerata l opportunità di non distaccarsi troppo dagli importi previsti per l autorizzazione ministeriale