VOLONTARIATO E FISCO A cura di Antonio Monaco Direzione Provinciale di Lecco Ufficio Territoriale di Lecco 1 di 46
CENNI GENERALI L importante fenomeno dell associazionismo è molto diffuso e capillare. La sua rilevanza sociale è riconosciuta anche dalla Costituzione (art. 18), la quale sancisce la libertà per i cittadini di associarsi senza necessità di autorizzazioni. 2 di 46
CENNI GENERALI L importanza di alcune forme di associazionismo ha spinto il legislatore a emanare apposite leggi al fine di riconoscerne l utilità e la rilevanza sociale e tutelarne l attività. Tra queste degne di attenzione è sicuramente l attività di volontariato 3 di 46
CENNI GENERALI Il volontariato nasce negli anni 70 quando termina la spinta propulsiva delle attività sociali da parte dello Stato, come risposta alla domanda di fabbisogno di servizi non ben soddisfatta dalle istituzioni pubbliche. Negli anni 80 si è diffuso e ha assunto l importanza che oggi conosciamo. 4 di 46
CENNI GENERALI L ufficialità al riconoscimento dell attività di volontariato è sancita dalla L. 11 agosto 1991 n. 266 Legge-quadro sul volontariato 5 di 46
LA LEGGE 266/1991 La legge si compone di 17 articoli, con i quali si fanno definizioni, si stabiliscono principi e si concedono agevolazioni. Per una maggior forma di tutela e garanzia è stata stabilita, con la norma di cui all art. 6, l istituzione di un registro. 6 di 46
LA LEGGE 266/1991 L iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali e per beneficiare di contributi pubblici. L istituzione e la tenuta del registro sono disciplinate da legge regionale, come anche i requisiti per l iscrizione e il controllo sulle organizzazioni. 7 di 46
LA LEGGE 266/1991 Stante il particolare funzionamento delle organizzazioni e lo svolgimento di attività tra loro diverse, lo scopo della norma è anche regolamentare: le modalità di approvigionamento economico; la natura del rapporto degli associati, dei partecipanti e dei beneficiari; le eventuali agevolazioni. 8 di 46
LA LEGGE 266/1991 L art. 1 sancisce il riconoscimento e il valore sociale del volontariato e ne promuove lo sviluppo. L art. 2 definisce l attività di volontariato. L art. 3 definisce e regolamenta l organizzazione di volontariato. 9 di 46
ART. 2: L ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Al fine della legge l attività deve essere prestata in modo: personale, spontaneo, gratuito. Non deve essere prevista alcuna forma di retribuzione, nemmeno da parte del beneficiario. 10 di 46
ART. 3: L ORGANIZZAZIONE Nello statuto devono essere espressamente previsti: 1. l assenza del fine di lucro; 2. la democraticità della struttura; 3. elettività e gratuità delle cariche; 4. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 5. criteri di ammissione; 6. obblighi e diritti degli aderenti; 7. obbligo di formazione del bilancio. 11 di 46
LA LEGGE 266/1991 Vista la particolare utilità sociale e pubblica del volontariato, il legislatore ha voluto favorire tale attività prevedendo l esenzione fiscale (art. 8). Condizione necessaria per usufruire di tale esenzione è l iscrizione al registro di cui all art. 6 (comma 2). 12 di 46
COSTITUZIONE DI UN ORGANIZZAZIONE Al fine di costituire un organizzazione di volontariato, è necessario che due o più soggetti si associno, stipulando un atto costitutivo e redigendo uno statuto. Questi atti sono necessari al fine dell iscrizione nel registro (comma 3 art. 6). 13 di 46
ART. 8: ESENZIONI FISCALI Ai sensi del comma 1, gli atti costitutivi e tutti gli atti necessari allo svolgimento dell attività delle organizzazioni sono esenti da imposta di registro e di bollo. Tale disposizione appare in contrasto con quanto previsto dal comma 2 art. 6. 14 di 46
ART. 8: ESENZIONI FISCALI Come risolvere questo contrasto? L amministrazione finanziaria, con Circolare n. 3 del 1992, si è espressa nel senso che l esenzione è subordinata alla presenza dei due requisiti previsti dalla norma, che sono: 1. iscrizione nel suddetto registro; 2. organizzazione costituita esclusivamente per fine di solidarietà. 15 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA L art. 3 della Legge quadro prevede la piena libertà nella forma giuridica dell organizzazione, con unico limite derivante dalla compatibilità della forma con lo scopo solidaristico. Ne consegue che le organizzazioni di volontariato non possono costituirsi sotto forma societaria stante il contrasto tra lo scopo di lucro insito nel contratto societario (art. 2247 C.C.) e l espressa assenza del fine di lucro da prevedere nello statuto 16 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA L Amministrazione Finanziaria interpreta la norma non solo nel senso che la forma societaria è incompatibile, ma estendendo tale incompatibilità anche alla società cooperativa, stante l utilità diretta che ne ricava comunque il socio. Tale precisazione assume notevole rilievo, stante proprio la specificità della norma tributaria e lo scopo diverso che persegue. 17 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA Come regola generale, la norma tributaria presume in via assoluta che il reddito prodotto da società e enti commerciali, sia reddito d impresa da qualsiasi fonte provenga (art. 81 TUIR). Anche ai fini IVA esiste la presunzione assoluta (art. 4 dpr 633/72) di commercialità : ogni operazione posta in essere è quindi considerata soggetta ad IVA. Ne consegue dunque che qualsiasi attività venga svolta, poiché finalizzata al lucro, viene comunque intesa attività commerciale. 18 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA Al fine della determinazione della natura commerciale dell ente occorre verificare quanto contenuto proprio nell atto costitutivo, per il quale è richiesto almeno la registrazione. E la natura non commerciale è propria di queste organizzazioni di volontariato. 19 di 46
IMPOSIZIONE INDIRETTA Pertanto ai fini IVA importante è l esenzione portata dal disposto di cui al comma 2 del citato art. 8: le operazioni effettuate da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fine di solidarietà non costituiscono cessioni di beni o prestazione di servizi ai fini IVA. 20 di 46
IMPOSIZIONE INDIRETTA Tale norma fu inizialmente interpretata nel senso che non solo le operazioni effettuate dalle organizzazioni sono escluse dal campo di applicazione dell IVA, ma anche le cessioni di beni mobili registrati (autoambulanze, elicotteri, natanti di soccorso) effettuate nei loro confronti siano da escludere da IVA (Cir. 3/1992). 21 di 46
IMPOSIZIONE INDIRETTA Tale interpretazione estensiva, propria dell Amministrazione Finanziaria, voleva proprio venire incontro al fine solidaristico del volontariato. L orientamento è mutato nel 1998 (vedasi Risoluzione n. 138/1998), quando è stato chiaro che la specificità della norma IVA non consentiva di estendere l esclusione oggettiva in base a qualità o stati del cessionario. 22 di 46
IMPOSIZIONE INDIRETTA Con l ultimo periodo del comma 2 dell art. 8 si è disposta l esenzione assoluta da ogni imposta per i trasferimenti di beni a causa di morte o per donazione. 23 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA Il legislatore ha prestato maggior attenzione alle attività svolte al fine della produzione di reddito e alla sua imposizione. Scopo è evitare evasione e elusione d imposta tramite l esercizio di attività sotto forme alternative. 24 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA Le organizzazioni di volontariato rientrano tra i soggetti passivi IRES, ai sensi art. 73 comma 1 lett. c) dpr 917/86. Pertanto sono soggette a imposte sui redditi se possiedono redditi in denaro o natura rientranti tra alcune categorie previste dall art. 6. 25 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA Il legislatore ha però inteso regolamentare anche le eventuali altre attività svolte per sostenere l organizzazione ed assicurarne il buon funzionamento. Queste attività possono anche essere di tipo commerciale. 26 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA Al comma 4 dell art. 8 L. 266/91 si stabilisce che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi se utilizzati per il fine istituzionale. Tale esenzione era inizialmente prevista su autorizzazione del locale Ufficio. 27 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA Una modifica introdotta dal 1994 ha eliminato la preventiva autorizzazione dell Amministrazione Finanziaria e ha stabilito che i criteri di marginalità venissero determinati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per gli affari sociali. 28 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA Il decreto è in vigore dal giugno del 1995 e dà un elencazione tassativa delle attività considerate marginali, del modo e delle occasioni in cui devono essere effettuate. 29 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA: LE ATTIVITÀ MARGINALI a) Attività di vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Si sottolinea la necessaria occasionalità dell evento. 30 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA: LE ATTIVITÀ MARGINALI b) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario. Si sottolinea la provenienza gratuita dei beni e l assenza di intermediazione. 31 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA: LE ATTIVITÀ MARGINALI c) Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario. Si sottolinea la manifattura dei prodotti e l assenza di intermediari. 32 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA: LE ATTIVITÀ MARGINALI d) Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Tale attività normalmente richiede un minimo di organizzazione e di professionalità, ma il carattere dell occasionalità e dell evento fanno venir meno tale requisito. 33 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA: LE ATTIVITÀ MARGINALI e) Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, [ ] verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. 34 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA: LE ATTIVITÀ MARGINALI Tutte queste attività, per essere considerate marginali, devono essere svolte: a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. 35 di 46
L IMPOSIZIONE DIRETTA: LE ATTIVITÀ MARGINALI Ad ogni modo non rientrano tra le attività commerciali tutte quelle derivanti da convenzioni, che possono essere stipulate ai sensi dell art. 7 della L. 266/91. 36 di 46
ONLUS: CENNI Con Decreto Legislativo n. 460 del 1997, il legislatore ha inteso riordinare la disciplina, al solo fine tributario, per quegli enti che possono rientrare nella natura di enti non commerciali. Al fine di individuare la categoria, il legislatore ha delimitato a) la natura giuridica dell ente e b) l attività svolta. Ai sensi dell art. 10 comma 8, le organizzazioni di volontariato sono in ogni caso considerate ONLUS. 37 di 46
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERZI L assimilazione delle organizzazioni alle ONLUS fa si che vengano applicate una serie di agevolazioni anche per chi contribuisce o partecipa alla vita dell organizzazione. 38 di 46
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERZI In particolare è previsto: 1. la possibilità di dedurre dal reddito, o detrarre dall IRPEF il 19%, le erogazioni liberali in denaro fino ad un importo massimo di 2.065,83; 2. per le imprese possibilità di inserire tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali fino ad un importo massimo di 2.065,83 o il 2% del reddito d impresa dichiarato. 39 di 46
IL 5 X MILLE Dal 2006, con la Legge finanziaria (n. 266/2005) è stata introdotta una disposizione che consente ai contribuenti di scegliere se devolvere una quota della propria IRPEF a sostegno di volontariato, onlus, associazioni sportive, ricerca scientifica. 40 di 46
IL 5 X MILLE Tra le organizzazioni destinatarie di questa forma di finanziamento, rientrano proprio le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla L. 266/91. Per ottenere il contributo occorrono una serie di adempimenti. 41 di 46
IL 5 X MILLE Primo passo da compiere è la predisposizione e l invio del modello EAS: modello per la comunicazione di dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Il modello va inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione. Sono esonerate dalla presentazione le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro regionale che non svolgono attività commerciali marginali. 42 di 46
IL 5 X MILLE Per l anno 2011, tra il 15 marzo e il 7 maggio 2011 andava inviato il modello di iscrizione all Agenzia delle Entrate. Entro il 14 maggio sono stati pubblicati gli elenchi delle organizzazioni ammesse al beneficio. Entro il 20 maggio i rappresentati dovevano richiedere la correzione degli eventuali errori. Entro il 25 maggio è stata pubblicata la versione definitiva. 43 di 46
IL 5 X MILLE Entro il 30 giugno, il legale rappresentante dell organizzazione inserita in elenco ha l obbligo di inviare dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti. La mancata richiesta iniziale e il mancato invio della dichiarazione sostitutiva sono causa di decadenza. 44 di 46
IL 5 X MILLE 45 di 46
IL 5 X MILLE Entro un anno dalla ricezione delle somme, gli enti hanno l obbligo di redigere un rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le modalità di utilizzo delle somme erogate. Nel caso in cui il contributo superi 20.000,00, tale rendiconto va anche presentato all amministrazione competente all erogazione delle somme. 46 di 46