CONVEGNO MEDICO GIURIDICO Suprema Corte di Cassazione

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CONVEGNO MEDICO GIURIDICO Suprema Corte di Cassazione DANNO ALLA PERSONA DOPO UN ANNO DALLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE Presiede il Primo Presidente della Corte SE Prof. Vincenzo Carbone Giudici di Cassazione : Dr Vittoria, Preden, Amatucci, Travaglino, Gaeta Giudice : Dr Spera Trib. Milano -------------------------------------------------- ------------------------------------- Allego le mie riflessioni e considerazioni sul tema Danno morale ed esistenziale ad un anno dalle sentenze gemelle dell 11.11.2009 che ho ricavato dopo aver ascoltato le relazioni e gli interventi degli autorevolissimi relatori che hanno partecipato al Convegno nei giorni 13 e 14 novembre ( ben 26 ) i quali hanno sviscerato l argomento affrontandolo sotto vari aspetti fornendo, ovviamente, una interpretazione autentica delle 4 decisioni dell 11.11.2008. Mi preme molto far rilevare che l orientamento delle sezioni Unite è molto chiaro ma non altrettanto chiare sono le decisioni dei Giudici di merito i quali sono in contrasto tra loro nell ambito degli stessi Uffici Giudiziari di appartenenza ; ed anche la terza sezione della Cassazione devia dal solco tracciato dalle SSUU con delle decisioni che hanno fatto riesumare il concetto di danno esistenziale richiamando il trattato dei diritti dell uomo di Lisbona.

A mio avviso, al fine di evitare quel caos che il Presidente Preden ritiene non sussiste nella Giurisprudenza attuale sul danno morale ed esistenziale,sarebbe opportuno che TUTTI i Giudici assumano una linea di condotta univoca ed unitaria quanto alla liquidazione o alla negazione della liquidazione del danno morale ed esistenziale in ambito di RCA. Il Presidente della Terza Sezione della Corte ha infatti precisato che le sentenze Gemelle sono chiarissime e non possono dare adito ad incertezze interpretative ; il Giudice ( dice il Primo Presidente Prof. Carbone ) tuttavia non deve limitarsi ad estrapolare dalle 4 sentenze gemelle solo qualche tassello ma deve valutare la portata Giuridica di quel tassello nel contesto del più grande mosaico costituito dalla parte motivata della decisione. SUL DANNO MORALE ED ESISTENZIALE Sul danno morale e del danno esistenziale occorre fare alcune puntualizzazioni visto che gli Uffici Giudiziari stanno emettendo decisioni contrastanti non solo tra loro quanto alla risarcibilità o meno del danno morale e / o esistenziale ma, soprattutto, svincolate dagli orientamenti VINCOLANTI delle Sezioni Unite. Ed allora, prima che qualche sentenza faccia divenire un caso singolo un caso da imitare e prima che la consuetudine, che fa parte delle fonti del Diritto, si trasformi in una FONTE di errore, lo scrivente ritiene di dover riassumere le proprie impressioni su quanto è emerso in sede di convegno dalle relazioni degli Illustri partecipanti. Con le decisioni gemelle dell 11.11.20089 i Giudici della SC di Cassazione hanno fornito

una lettura costituzionalmente orientata dell art.lo 2059 del CC. Dice anche il Franzoni, giustamente, a mio avviso >> che il sistema bipolare prefigurato dal codificatore non comporta la nascita di una duplicità di illeciti: l illecito aquiliano è unitario, bipolare è il conseguente danno risarcibile, ripartito fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Il rinvio contenuto nell art. 2059 c.c. diventa il carattere che accomuna tutte le figure di danno non patrimoniale: dall art. 2, comma 1º, l. 13 aprile 1988, n. 117, in tema di illegittima detenzione causata da colpa grave, dolo o diniego di giustizia di un magistrato; all art. 89 c.p.c., in tema di espressioni sconvenienti contenute negli scritti difensivi dell avvocato; dall art. 15, comma2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in tema di danno da lesione della privacy per trattamento scorretto dei dati personali; dall art. 185, comma 2º, c.p., in tema di danno morale; all art. 32 cost., in tema di danno alla salute e così via. La presenza del rinvio ai «casi determinati dalla legge», peraltro, è sufficiente per poter costruire il danno non patrimoniale nei termini di un danno tipico, a differenza del danno patrimoniale che, al contrario, resta atipico >>

.I Giudici delle SSUU, riprendendo quanto avevano già detto nelle gemelle del 2003 e nel 2006 in cui però la norma primaria che regolava il risarcimento era basata sull art.lo 2043 cc e non, come oggi, sull art.lo 2059 cc, hanno voluto eliminare ogni AUTOMATISMO risarcitorio dalla liquidazione del danno precisando che, se da un lato è vero che la liquidazione deve essere integrale, dall altro LATO hanno anche detto che il danno risarcibile può assumere solo le due connotazioni PATRIMONIALE e/ o NON PATRIMONIALE sopra accennate ; la prima avente natura atipica e la seconda invece natura tipica. Tertium NON datur. Questo significa che tutte quelle cosiddette voci di indennizzo quali il danno biologico, il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno morale ed il danno esistenziale, il danno da perdita di chances NON costituiscono categorie autonome di risarcimento ma sono sottocategorie di un unica voce UNITARIA di danno ossia del danno NON patrimoniale. Questo è il primo concetto espresso dalle SS UU : EVITARE LE DUPLICAZIONI attraverso gli automatismi. Questo concetto viene espresso dai Giudici di Piazza Cavour a pag. 48, righe 10-13, della sentenza 26972/08, ove le SSUU dicono :

>> Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale... nei su indicati termini inteso ossia quando si procede alla sua liquidazione in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. >> Dunque la duplicazione si ha, per la Cassazione, in caso di attribuzione di danno biologico e danno morale nei suindicati termini inteso.. Pertanto le decisioni di codesto Ufficio in materia di danno morale basate sulla liquidazione automatica del danno morale in misura di un terzo del biologico dimostrano chiaramente che la sentenza della Cassazione non è stata correttamente interpretata nella parte motivata. Tutte le degenerazioni patologiche della sofferenza rientrano nell area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Quindi o il danno morale va inteso nella sua nuova e più ampia accezione,. oppure la sua liquidazione è errata e non va fatta. III Sempre i Giudici di Piazza Cavour dicono : Come può allora il Giudice liquidare il danno in misura integrale? Il Giudice può procedere alla liquidazione del danno ricorrendo agli strumenti che la legge stessa gli concede,ossia ricorrendo :

A ) alle Tabelle ( tabelle di Milano ormai adottate in tutta Italia ) B ) alle norme di legge ( vedi legge 57 del 2001 in materia di lesioni di piccola entità ) C ) alla equità ( Art.lo 1226 cc ) Questi tre elementi costituiscono gli strumenti con i quali si può risarcire qualsiasi danno alla persona. Occorre tuttavia precisare che, in base a quanto sopra detto, il danno biologico ed il danno morale non sono tra loro diversi in quanto >> COSTITUISCONO DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA.>> Pertanto, in caso di lesioni corporali che abbiano dato luogo ad un trauma lesivo, quella sofferenza che è connaturata alla lesione e che da essa deriva ( cd sofferenza transeunte ), NON può essere risarcita nuovamente in aggiunta al risarcimento del danno biologico in quanto quest ultimo già trova il suo ristoro quale danno NON patrimoniale che ha quale suo referente costituzionale l art.lo 32 della Costituzione. Quindi >> Non è vero che il danno morale sia scomparso dal mondo giuridico o dalle prassi di liquidazione : accade solo che esso NON e più in RE IPSA >> ( relazione Dr Marco Rossetti ). Le Sezioni Unite pertanto hanno >> messo dei paletti alla automatica liquidazione del danno morale > erroneamente basata sul combinato disposto degli art.li 2059 cc e 185 CP (

grave errore ) restringendo quegli spazi che erano stati lasciati aperti o che erano stati occupati abusivamente in altre precedenti sentenze della stessa Corte di Cassazione la quale quindi, diciamo, è critica anche verso se stessa pur se gli stessi Giudici del 2008 condividono le sentenze del 2003 da cui effettivamente prendono spunto. Tuttavia mentre nelle precedenti decisioni le sezioni Unite avevano maggiormente valorizzato l aspetto patrimoniale del danno ( sentenze del 2003 ) nel 2008 le SSUU valorizzano invece l aspetto NON patrimoniale del danno alla persona. Occorre anche distinguere tra danno alla persona e danno alla personalità. In questo ultimo caso si potrebbe anche configurare un danno morale aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello alla persona ma tale danno aggiuntivo necessita di essere dimostrato ( come ad esempio in caso di sofferenze psicologiche a carico della persona menomata ). Quindi il Giudice ben può procedere alla personalizzazione del danno ma non semplicemente dicendo che poiché le sezioni Unite parlano di personalizzazione del danno e le nuove tabelle di Milano ( NON micropermanenti però ) includono una maggiorazione del 25 % della somma che compete per IP il danno morale esiste IN RE IPSA perché, in tal modo, si compie proprio quell errore che i

Giudici delle SS UU hanno posto in luce nelle sentenze del novembre del 2008 le quali >> vanno lette non solo nelle parti che interessano all interprete del Diritto ma quali tasselli di un grande mosaico >> ( relazione del I Presidente Dr Carbone ) Altro errore in cui spesso cadono i Giudici di merito : ogni lesione determina astrattamente il reato di lesioni colpose. Ergo liquido anche il danno morale; Non è vero, non è cosi. Le SSUU dicono : capitolo 3. 11. >> La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto

solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.> Quindi ogniqualvolta il danno da sofferenza che deriva da una lesione si risolve in un dolore IN CORPORE esso NON va risarcito separatamente, mentre quando tale dolore assume la connotazione di essere NON in corpore allora, qualora sia stato provato che esso colpisca un diritto costituzionalmente protetto che abbia un suo referente costituzionale ( altrimenti il caso sarà bagattellare ), andrà personalizzato con quegli aumenti in percentuale che PRIMA però erano automatici. Dice Spera Trib. Milano sentenza del 2009 : Va premesso che, recentemente, la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l altro ritenuto che, nell ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E compito del giudice accertare l effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché

procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Questo principio di diritto deve essere applicato in armonia con i valori monetari cogentemente prescritti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e come innanzi applicati; a tal fine, il giudice deve muovere dal presupposto che, nei valori monetari disciplinati dall art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non abbia affatto tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima. Quindi ( dr Spera ) il giudice deve procedere con le seguenti modalità:- operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c.,e garantire comunque l integrale risarcimento del danno alla salute sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d ufficio. Pertanto qualora egli ritenga che la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari allora potrà procedere ad adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale.( Dr Spera )

>> Il danno morale risarcibile Non è il danno causato dalle lesioni ma quello che NON si identifica con esse.( DR Rosetti ) Siccome il danno da sofferenza è in corpore e coincide con le lesioni allora non è possibile liquidarlo separatamente altrimenti si commette l errore di duplicarlo>>. Non si venga infine a sostenere che il decreto Presidenziale del 3 marzo 2009 n. 37 abbia stabilito la risarcibilità ex lege del danno morale in quanto il suddetto DPR, contenente il Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, parla tra l altro di elargizioni a favore dei Militari per l uso di materiali tossici e non di risarcimento. Quindi si tratta di una norma speciale riferita ad una categoria altrettanto speciale di persone non estensibile in alcun modo alla circolazione stradale neanche in via analogica. III Lo stesso ragionamento ma con una aggiunta si può estendere al danno esistenziale.

Dicono le sezioni unite nella motivazione di una delle 4 sentenze gemelle. >> La figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile. La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 88 del 1955), e cioè purchè sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c.. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo

esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (cd. danno da perdita del rapporto parentale), poichè il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno. Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del cd. "danno estetico" che del cd. "danno alla vita di relazione"), saranno risarcibili purchè siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.( Ecco la duplicazione risarcitoria!! )

In conclusione TUTTI gli autorevoli Giudici hanno sostenuto : >> il danno alla persona deve risarcito integralmente ma Attenti alle duplicazioni. Le recenti decisioni della nostra Magistratura locale, lungi dal ricorrere a tale interpretazione AUTENTICA delle sentenze gemellari, continuano a liquidare il danno in modo automatico o ricorrendo ad una personalizzazione apparente non retta da motivazione in linea con l orientamento espresso dalle SSUU o, ancora peggio, ricorrendo al binomio art.lo 2059 art.lo 185 cp che la Cassazione ritiene costituisca una operazione errata ; tali decisioni, che vagano nel mare della Giurisprudenza come degli iceberg alla deriva, andranno riviste in sintonia con la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte. Inoltre per evitare qualsiasi dubbio di interpretazione sarebbe opportuno che i Giudici assumano decisioni univoche e concordati nell ambito del medesimo Ufficio ; solo così potremo parlare di certezza del Diritto. Chieti, li 16.11.2009 Cordialmente Avv. Gabriele Rocchetti Del FORO DI CHIETI