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ITALIANA assicurazioni GRUPPO REALE MUTUA WWW.ITALIANA.IT COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZJONI S.P.A. fondata nel 1889. Sede Legale e Direzione Generale: Via Traìano,16-20149 Milano - Italia. Tel. 02 397161 fax 02 3271 270. Cap. Soc. euro 40.455.077,50 inl vers. Cod. Fisc.- P: IVA e N'di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-016 1. R.E.A. Milano N. 7651. Società con unico socio:società Reale Mulua di Assicurazioni. Socielà soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Rea!a Mutua di Assicurazioni. lscòtla al N' 1.00004 dell'albo delle imprese di assicurazione e riassìcurazìone ed appartenenle.(;';:~~, al Gruppo ass!curalivo Reale Mulua, iscrilto aii'nbo dei gruppi assicurativi. ~~~,ji RC Rischi Diversi ALLEGATO AGENZIA: POLIZZA n.: DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE 6.15.06 NORME AGGIUNTIVE PSICOLOGI - SOCIOLOGI - PEDAGOGISTJ Le condizioni quivi riportate integrano ed abrogano i corrispondenti articoli delle "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi" contenute nei Mod. RCG55120- RCG55121. Definizioni Nel testo che segue, si intende per: - "Danni corporali e materiali": il danno risarcibile ai sensi dì legge in conseguenza di morte o lesioni a persone o distruzione o deterioramento di cose; - "Danni patrimoniall": l'esclusivo pregiudizio economico rìsarcibile a termini dì legge che non sia conseguenza di morte o lesioni a persone o dì distruzione o deterioramento di cose. l. Oggetto dell'assicurazione La Società sì obbliga tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile: a} di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L'assicurazione comprende i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di alti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina od incendio. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatto di collaboratori e dipendenti in genere. L'assicurazione vale a condizione che l'assicurato ed i suoi collaboratori siano iscritti, ove richiesto dalla legge, all'albo professionale ed è prestata per la sola attività professionale per la quale essi siano abilitali in base a disposizioni legislative o regolamenti; b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'assicurato e delle attrezzature ivì esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dipendenti in genere. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. Il. Estensione territoriale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Economica Europea. 111. Persone non considerate terzi Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R. C.T.: a} il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, illegale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendentì, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione; d) le Società le quali, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. IV. Rischi esclusi dall'assicurazione Fermo restando le esclusioni indicate nell'art. 15 del m od. RCG55121, l'assicurazione non vale anche: a) per danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore; b) per richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantìgli dalla legge; c} per i danni materiali a beni tangibili, salvo quelli espressamene compresi in garanzia ai sensi del punto l. V. Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso dello stesso periodo. VI. Limiti di risarcimento a) L'assicurazione di cui al punto l, lett. a), è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo. L'assicurazione è prestata con uno scoperto pari al10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 500; b) L'assicurazione di cui al punto l, lett. b), è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello scoperto previsto alla precedente lett. a}. Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. 00000000000000000000000000000000000 Pag. 1/2

ITA.LIANA CZJ assicurazioni Appendice n. 1 alla Polizza n. emessa a favore Le condizioni quivi riportate integrano ed abrogano i corrispondenti articoli delle "Norme che regolano l 'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi" contenute nei Mod. 55120 55121. Definizioni Nel testo che segue, si intende per: "Danni corporali e materiali": il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni a persone o distruzione o deterioramento di cose; - ''Danni patrimoniali": l'esclusivo pregiudizio economico risarcibìle a termini di legge che non sia conseguenza di morte o lesioni a persone o di distruzione o deterioramento di cose. I. Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile: a) di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L'assicurazione comprende i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, docun~enti o titoli non al portatore, purchè non derivanti da furto, rapina od incendio. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatto di collaboratori e dipendenti in genere. L'assicurazione vale a condizione che l'assicurato ed i suoi collaboratori siano iscritti, ove richiesto dajja legge, all'albo professionale ed è prestata per la sola attività professionale per la quale essi siano abilitati in base a disposizioni legislative o regolamenti; b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'assicurato e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dipendenti in genere. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all 'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. II. Estensione territoriale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Economica Europea. III. Persone non considerate terzi Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R. C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, illegale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione; d) le Società le quali, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 2 I 6, nonché gli amministratori delle medesime. ' IV. Rischi esclusi dall'assicurazione Fermo restando le esclusioni indicate nell'art. 15 del mod. 55121, l'assicurazione non vale anche: a) per danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore; b) per richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; c) per i danni materiali a beni tangibili, salvo quelli ~spressamene compresi in garanzia ai sensi del punto I. -. COMI'AGNIA ITALIA NA DI PREVII)ENZA, ASSICURAZIONI E RI ASSICURAZIONI S.p.A. Fond ta nel 1889. Sede leg le e Dirc7.ionc Generale: Via Trai ano, 18-20 149 Mi lano- h alia- Te l. 02 397 161 - F>x 02 327 1270 - Interne <: www. italiana.i t Capitale sociale Euro 40.455.077, 50 in l. vers. - Codice fisco!cll'arti ta IVA e numero di lscri?.ionc al Reg istro lmp rosc di Milano 0077443-01 S-1 lm1>resa au tori zzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dcu'art 65 dct R. D.L. 29/4/1 923 11. 0 966 Società con un unico socio: Società Reale Mutua di A5sicurazionì- Società sosgcun ad attiv; li\ di direzione e coordinamento della Società Rea le Mu1ua dì Assicurazioni GRUPPO REALE MUTUA J

I T AL LANA ;ijiifc assicurazioni V. Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in c~~ere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione c per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso dello stesso periodo. VI. Limiti di risarcimento a) L'assicurazione di cui al punto l, lett. a), è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo. L'assicurazione è prestata con uno scoperto pari al l 0% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 500; b) L'assicurazione di cui al punto l, lctt. b), è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello scoperto previsto alla precedente lctt. a). Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. 1) A modifica di quanto previsto dall'art. n. 3 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, il termine di mora previsto si intende elevato a 30 (trenta) giorni. IL CONTRAENTE ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. L'Agente Capo Procuratore } ;,., f,.... _... :;/i- ~ CQ\IP 0 N" II Il L ~" DI P~~ 1 '1Qii~'6 ',.\SSICURAZIONI E IUASSIEI:iiMZIONI S.pA FuoodaiJ oo<l 1!8ò. ~(i~ )fjt ~~M Le~~lj e ~iro7i~ne.genera,l;:;li+fhje?rt~8-20149 Milano~ l13lia- T el. 02 J9ZI~l}9 a., 02 3271270- fnlernel:,,.1wilaliana il \(.~ ::.1-jf/ ~ifaft"'sb~fk~~~lfj ~6-~~-tf?'t:sb'\nr-\ en. - 'tod1ce F1s~aleiPam1a IVA e numero d! hcnz10ne al Registro Imprese di Milano 0077-1.;3.0l5 1 ~ lmpr~sa autorlzz.lta a!l'eserdzio t.!elle a!tsicura.zioni a norma dejt'art. 65 )lelltd.l. 29/4/192.3 n o 966 Societii..:on un unico socio. Sodètà Reale Mutua di As-sicurazioni - Suç.ietà sogg~ua aj aui'l:ità di dire-zione e coordinamento dd la Sm ietii ReJ!e Mutua di As.skura.zioni GRUPPO REALE MUTUA '.