CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO PROFESSIONE MEDICO
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- Andrea Ignazio Palla
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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO PROFESSIONE MEDICO Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - la Nota informativa, comprensiva del glossario; - le Condizioni di assicurazione; - il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo Mod Ultimo aggiornamento
2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Fascicolo Informativo Mod Ultimo aggiornamento
3 NOTA INFORMATIVA PROFESSIONE MEDICO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE ATTO DI TERRORISMO CONTRAENTE COSE DANNO FRANCHIGIA INDENNIZZO PERDITE PATRIMONIALI POLIZZA PREMIO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte Il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali sia gli animali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la parte del danno risarcibile espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato Sezione I - RC Professionale e RC Patrimoniale: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l assicurazione Sezione II - RCT/RCO Conduzione Studio Professionale: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Generali Italia S.p.A. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali. - Sede legale: Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) Italia. - Recapito telefonico: ; sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.generali.it. Pagina 1 di 4 Nota informativa ed
4 - L Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n dell Albo delle Imprese di assicurazione. Si rinvia all home page del sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto cessa alla naturale scadenza; non è previsto il tacito rinnovo. Si rinvia all art. 2 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni ll contratto è destinato alla copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile derivanti dallo svolgimento della professione assicurata (medico, specializzando, veterinario): danni cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali, perdite patrimoniali per involontaria violazione della privacy, e danni derivanti dalla proprietà/conduzione dei locali adibiti a studio professionale privato. Si rinvia all art. 13 Sezione I, e Art.1 Sezione II delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. Avvertenze Il contratto di assicurazione prevede esclusioni e limitazioni, ovvero condizioni di sospensione della garanzia. Si rinvia agli artt. 16, 17, 20 della Sezione I e agli artt. 3 e 5 della Sezione II condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi franchigie, scoperti, massimali. Si rinvia pertanto all art. 20 della Sezione I delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempio numerico di scoperto Massimale assicurata Euro ,00 ammontare del danno stimato Euro ,00 scoperto 10% : Euro ,00 con il massimo pari 1% del massimale Euro ,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro ,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892, Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenza:L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli artt. 7 e 8 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Pagina 2 di 4 Nota informativa ed
5 Esempio di aggravamento del rischio: cambiamento della attività assicurata: da medico specializzando a medico specializzato. 6. Premi Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l importo di Euro 750,00. È possibile frazionare il premio in rate semestrale con applicazione di interessi di frazionamento pari al 3%. La Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 8. Diritto di recesso Avvertenza: Il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all art. 5 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell Art del Codice Civile. Si rinvia all art. 3 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 3 di 4 Nota informativa ed
6 13. Reclami Eventuali reclami nei confronti dell Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, Roma Tel.: Fax: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. * * * Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L AMMINISTRATORE DELEGATO (Dott. Raffaele Agrusti) Pagina 4 di 4 Nota informativa ed
7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI... 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 3 EFFICACIA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE... 3 Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia... 3 Art. 2 Durata dell'assicurazione e rinnovo della copertura... 3 AVVISO DEL SINISTRO GESTIONE DELLE VERTENZE RECESSO IN CASO DI SINISTRO... 3 Art. 3 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro... 3 Art. 4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali... 3 Art. 5 Recesso in caso di sinistro... 3 ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI... 4 Art. 6 Altre assicurazioni... 4 Art. 7 Aggravamento del rischio... 4 Art. 8 Diminuzione del rischio... 4 Art. 9 Modifiche dell'assicurazione... 4 ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE... 4 Art. 10 Oneri fiscali... 4 Art. 11 Foro competente... 4 Art. 12 Rinvio alle norme di legge... 4 SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI DI RC PROFESSIONALE ED RC PATRIMONIALE... 5 Art. 13 Oggetto della assicurazione... 5 Art. 14 Condizioni di validità dell Assicurazione... 6 Art. 15 Persone non considerate terze... 6 Art. 16 Esclusioni... 6 Art. 17 Limiti di risarcimento... 7 Art. 18 Estensione territoriale... 7 Art. 19 Inizio e termine dell assicurazione... 7 Art. 20 Scoperto... 7 CLAUSOLE SPECIALI PER LA SEZIONE I Dirigente del ruolo sanitario del S.S.N Medici Specializzandi Medici specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (garanzia RC Patrimoniale) Attività di vigilanza e ispezione veterinaria Esercizio della medicina estetica Proroga della copertura nei casi di morte o cessazione dell'attività... 9 SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RCT/RCO CONDUZIONE STUDIO PROFESSIONALE Norme che regolano l Assicurazione RCT/RCO Conduzione Studio Professionale Art. 1 Oggetto della garanzia RCT Art. 2 Persone non considerate terzi Art. 3 Esclusioni della garanzia RCT Art. 4 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) Art. 5 Esclusioni della garanzia RCO Art. 6 Estensione territoriale Pagina 1 di 12
8 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSICURATO ASSICURAZIONE ATTO DI TERRORISMO CONTRAENTE COSE DANNO FRANCHIGIA INDENNIZZO MASSIMALE PERDITE PATRIMONIALI POLIZZA PREMIO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte Il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali sia gli animali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la parte del danno risarcibile espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e periodo di assicurazione il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato Sezione I - RC Professionale e RC Patrimoniale: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l assicurazione Sezione II - RCT/RCO Conduzione Studio Professionale: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Generali Italia S.p.A. Pagina 2 di 12
9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE (Valide per le sezioni I e II) EFFICACIA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art Codice Civile. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Art. 2 Durata dell'assicurazione e rinnovo della copertura La presente assicurazione si intenderà risolta alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il contratto cessa comunque il proprio effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla sua naturale scadenza, sempreché non sia stato, nel frattempo, stipulato un nuovo contratto con altra Società per il medesimo rischio (nel qual caso il contratto cesserà alla sua naturale scadenza) o sia stato nel frattempo rinnovato a nuove condizioni eventualmente proposte dalla Società. AVVISO DEL SINISTRO GESTIONE DELLE VERTENZE RECESSO IN CASO DI SINISTRO Art. 3 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo si sensi dell articolo 1915 del Codice Civile. Art. 4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Art. 5 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla Pagina 3 di 12
10 data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI Art. 6 Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le medesime garanzie e per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi e per gli effetti dell'art del Codice Civile. Art. 7 Aggravamento del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischi non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 8 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 9 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 4 di 12
11 SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI DI RC PROFESSIONALE ED RC PATRIMONIALE Art. 13 Oggetto della assicurazione A) RC PROFESSIONALE La Società, in base a conforme proposta-questionario, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta all Assicurato stesso, durante il periodo di efficacia della polizza o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione della medesima, in conseguenza di errori professionali personalmente commessi dall Assicurato - da cui siano derivati danni a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose - nello svolgimento dell attività professionale descritta in polizza. L Assicurazione è prestata a condizione che gli errori professionali oggetto di copertura siano stati posti essere durante il periodo di validità dell assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato: a) dall'impiego di apparecchi a raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici, comprese per i medici specialisti in ginecologia ed ostetricia ed i medici radiologi anche le tecniche di immagine impiegate in campo ostetrico - ginecologico; b) da prestazioni rese per obbligo di solidarietà umana cosi come previsto dal codice di deontologia professionale; c) nello svolgimento della sua attività professionale per conto di associazioni di volontariato, del Servizio di Emergenza Sanitaria Nazionale 118 o di guardia medica; d) per l attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell ambito dell attività professionale stessa; e) dall attività di rilascio di certificati di idoneità in genere; f) derivanti dalla effettuazione di vaccinazioni somministrate in qualsiasi fascia di età; g) dall insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo l encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfed Jacob ( vcjd). Tale estensione è prestata a condizione che l Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto. La garanzia è prestata a parziale deroga dell Art. 16 -Esclusioni lett. G) con un sottolimite pari a Euro per sinistro e anno, fermo quanto stabilito agli Artt. 17 Limiti di risarcimento e 20 Scoperto; h) per le lesioni personali, escluse le malattie professionali, cagionate ai lavoratori addetti ai luoghi di lavoro presso i quali egli è incaricato quale "medico competente" ai sensi del D. lgs 81/2008, in conseguenza dell'effettuazione di accertamenti sanitari e rilascio di giudizi di idoneità alle mansioni cui i suddetti lavoratori sono adibiti. Tale garanzia è operante a condizione che: il professionista sia in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire tale incarico (ai sensi dell art. 38 del D. lgs. 81/2008); l'attività non sia svolta per conto di Ditte, Società ed Enti pubblici o privati di cui l Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente. B) RC PATRIMONIALE DA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (TUTELA DELLA PRIVACY) A parziale deroga di quanto previsto all Art. 13 Oggetto dell assicurazione lettera A), la Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Pagina 5 di 12
12 L'assicurazione non vale: per le multe e le ammende inflitte direttamente all Assicurato o al datore di lavoro; se l Assicurato è responsabile del trattamento dei dati nell ambito di strutture o presidi sanitari pubblici o privati per conto dei quali presta la sua opera. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro per ciascun sinistro e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro per sinistro e annualità assicurativa. Art. 14 Condizioni di validità dell Assicurazione L'Assicurazione è valida a condizione che l'attività professionale sia svolta in conformità alle leggi che la regolano e sempreché l Assicurato sia regolarmente iscritto all Albo Professionale del relativo Ordine e sia in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l esercizio della specializzazione indicata in polizza. La radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall'ordine professionale determinano la cessazione, con pari data, dell assicurazione. Art. 15 Persone non considerate terze Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Art. 16 Esclusioni L'assicurazione non vale per i danni : A) diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, salvo quanto indicato all Art. 13 Oggetto dell assicurazione lettera B) RC PATRIMONIALE DA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ; B) 1 conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato; 2 da produzione, detenzione ed impiego di sostanze radioattive, salvo l utilizzo per scopi diagnostici e terapeutici di raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine secondo il disposto dell Art Oggetto della assicurazione della presente Sezione; C) 1 derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni di Direttore Sanitario, amministrative, organizzative e gestionali nonché di quelle di dirigente responsabile di reparti o di altra unità nell ambito di strutture sanitarie pubbliche e private, ferma restando l operatività della garanzia per la personale responsabilità professionale dell Assicurato secondo il disposto dell Art Oggetto della assicurazione della presente Sezione; 2 conseguenti a responsabilità che derivino all Assicurato da obblighi solidali con Enti, Organismi e persone fisiche e/o giuridiche; D) 1 derivanti da attività di sperimentazione e di ricerca e sperimentazione di farmaci; 2 conseguenti ad attività prestata presso centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue; 3 punitivi (punitive or exemplary damages); E) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; F) derivanti dall esercizio della medicina estetica; G) derivanti da prodotti geneticamente modificati e/o richieste di risarcimento a seguito di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo l encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfed Jacob (vcjd), salvo quanto previsto all Art Oggetto della assicurazione della presente Sezione; H) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto, né per i danni da campi elettromagnetici; Pagina 6 di 12
13 I) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Art. 17 Limiti di risarcimento Il massimale indicato nel frontespizio di polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. Tale massimale, nel caso in cui l assicurazione preveda la retroattività della garanzia, rappresenta anche la massima esposizione della Società per la totalità delle richieste di risarcimento riferite all intero periodo di validità della garanzia previsto in polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. Art. 18 Estensione territoriale L Assicurazione di cui all Art Oggetto della assicurazione lettera A) della presente Sezione, vale, a condizione che i danni avvengano nei medesimi territori, per le attività svolte in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e se a titolo temporaneo in Svizzera nonchè negli altri paesi appartenenti all Unione Europea, purchè l Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalle normative locali e le richieste di risarcimento siano poste in essere in Italia. L assicurazione di cui all Art Oggetto della assicurazione lettera B) della presente Sezione, vale solo per l attività ed i sinistri avvenuti in Italia. Art. 19 Inizio e termine dell assicurazione L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della polizza, o al più tardi entro sei mesi dalla cessazione della medesima, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad errori professionali commessi nel periodo di validità dell assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile l Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Art. 20 Scoperto Per quanto non diversamente disciplinato l assicurazione è prestata con uno scoperto del 10%, con il massimo pari al 1% del massimale stabilito in polizza. Pagina 7 di 12
14 CLAUSOLE SPECIALI PER LA SEZIONE I (Operanti se richiamato in polizza il relativo codice alla voce codici Clausole speciali ) 702 Dirigente del ruolo sanitario del S.S.N. Resta fra le parti convenuto che, qualora l Ente di appartenenza si sia avvalso della facoltà di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile dei dipendenti, compresi i dirigenti del ruolo sanitario, l assicurazione è prestata a "secondo rischio" e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di responsabilità civile ascrivibile all Assicurato per colpa grave e in tutti i casi di non operatività dell assicurazione stipulata dall'ente di appartenenza, la presente polizza s intende operante a "primo rischio". 703 Medici Specializzandi L Assicurazione vale esclusivamente per l attività professionale svolta ai sensi della Legge 257/1991 e successive modifiche, restando pertanto esclusa qualsiasi attività professionale non espressamente prevista dalla normativa della predetta legge. La presente Assicurazione è prestata a "secondo rischio" rispetto alle polizze stipulate, per lo stesso rischio, dalle Università e/o ASL, Aziende Ospedaliere o altri Enti Sanitari accreditati, in relazione agli obblighi previsti a loro carico dalla legge, e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da dette altre polizze e fino alla concorrenza del massimale assicurato dal presente contratto che, a deroga dell' Art 17 Limiti di risarcimento della Sezione I, è valido per singolo sinistro. 704 Medici specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (garanzia RC Patrimoniale) A parziale deroga di quanto disposto nella Sezione I, all Art. 16 Esclusioni lett. A), la Società si obbliga altresì, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali, personalmente ed involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio dell attività professionale di medico legale, esclusa quella svolta per conto della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici, Previdenziali e Assistenziali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimo risarcimento per sinistro ed anno pari ad 1/3 del massimale stabilito in polizza. La garanzia non copre le perdite patrimoniali conseguenti a: - impegni volontariamente assunti e non derivantigli dalla legge; - mancato avvio, interruzioni e/o sospensioni totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - responsabilità derivantegli in qualità di medico competente ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008; - sanzioni fiscali, multe e ammende; - scelte o valutazioni di natura discrezionale. 705 Attività di vigilanza e ispezione veterinaria Ad integrazione della descrizione dell attività assicurata e delle esclusioni di cui all Art. 16 Esclusioni della Sezione I, la garanzia non copre la responsabilità civile derivante: - da obbligazioni volontariamente assunte dall Assicurato e non derivantegli dalla legge; - da omessa vigilanza e ispezione; - da mancato avvio, interruzione e/o sospensione totale e parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; Pagina 8 di 12
15 - per danneggiamenti ad animali oggetto di vigilanza e ispezione. 706 Esercizio della medicina estetica A parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione I all all Art. 16 Esclusioni lett. F), la garanzia comprende l esercizio della medicina estetica esclusivamente se svolta all interno di Ospedali e/o Case di Cura. Per i soli trattamenti di medicina estetica che non prevedano anestesia generale o presenza di anestesista, la copertura opera anche se effettuati nello studio professionale dell Assicurato. Tale garanzia è prestata nell ambito del massimale di polizza e fino alla concorrenza in ogni caso di un massimo risarcimento di Euro per sinistro ed annualità assicurativa. Resta a carico dell Assicurato uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il massimo pari a Euro L Assicurazione non opera per le richieste fondate sulla mancata rispondenza del trattamento di medicina estetica all impegno di risultato assunto dall Assicurato, ovvero alle aspettative del paziente, salvi gli effetti pregiudizievoli che abbiano comportato alla persona danneggiata lesioni corporali. 707 Proroga della copertura nei casi di morte o cessazione dell'attività Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente al decesso dell'assicurato o a cessazione dell'attività (purché non conseguente a radiazione o sospensione dall'albo Professionale) l'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento relative a errori professionali commessi durante il periodo di validità del contratto, presentate alla Società entro due anni dalla cessazione del contratto stesso, fermo quanto previsto dalla Sezione I, Articoli 17 Limiti di risarcimento e 19 Inizio e termine dell assicurazione. La massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento, non potrà superare il massimale annuo stabilito in polizza. Pagina 9 di 12
16 SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RCT/RCO CONDUZIONE STUDIO PROFESSIONALE 713 Norme che regolano l Assicurazione RCT/RCO Conduzione Studio Professionale Valida solo per gli assicurati liberi professionisti e/o dipendenti di strutture private e per gli assicurati dipendenti del SSN se esercenti l attività libero professionale extramuraria Art. 1 Oggetto della garanzia RCT La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale privato (compresi impianti fissi e attrezzature ivi esistenti) di cui l Assicurato sia titolare, semprechè nello studio venga esercitata esclusivamente l attività professionale dichiarata in polizza. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto, anche doloso, del personale dipendente infermieristico, addetto allo studio professionale, di supporto all attività professionale garantita dalla Sezione I. La presente estensione di garanzia opera nell ambito del massimale indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone danneggiate e senza applicazione dello scoperto previsto all Art. 20 Scoperto, della Sezione I. Art. 2 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione RCT: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Art. 3 Esclusioni della garanzia RCT L'assicurazione RCT non comprende i danni: 1. conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato; 2. derivanti da detenzione ed uso di sostanze radioattive; 3. da furto e a quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; 4. a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e/o quelle oggetto o strumento dell attività dichiarata; 5. derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 6. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; 7. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 8. da spargimento d acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali; Pagina 10 di 12
17 9. da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; 10. derivanti all Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori edili, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; 11. dall inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008; 12. da attività esercitate nel fabbricato, all infuori di quelle per le quali è stata stipulata l assicurazione; 13. derivanti da proprietà, gestione, conduzione di cliniche, case di cura e poliambulatori. Art. 4 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: c) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23/02/2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti; d) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n e del Decreto Legislativo n. 38 del 23/02/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all Art. 13 comma 2) lett. a) del Decreto Legislativo n. 38 del 23/02/2000. L Assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Ai fini della garanzia RCO sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23/02/ 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro interinali di cui alla Legge 196/1997, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14/02/2003 n Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10/09/2003. Il massimale RCO per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a) e quelli descritti nel presente capoverso. Dall assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984, n Art. 5 Esclusioni della garanzia RCO La garanzia RCO non vale per: 1) le malattie professionali; 2) i danni derivanti da detenzione ed uso di sostanze radioattive. L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni: a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). b) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Pagina 11 di 12
18 L assicurazione non è comunque operante per nessuna delle garanzie prestate per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto, né per i danni da campi elettromagnetici. Art. 6 Estensione territoriale La garanzia vale per i sinistri che avvengano nel territorio italiano, nello stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Pagina 12 di 12
18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE
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