L.R , n. 8 Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile PROGRAMMA TRIENNALE 2010/2012

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giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1956 del 03 agosto 2010 pag. 1/5 L.R. 19.3.2009, n. 8 Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile PROGRAMMA TRIENNALE 2010/2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1956 del 03 agosto 2010 pag. 2/5 Contenuti del Programma triennale 2010/2012. La Legge regionale 19.3.2009, n. 8, che si pone come finalità la promozione e il sostegno della musica giovanile, si basa sull assunto che la musica rappresenta un mezzo di espressione artistica che costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, un aspetto fondamentale della cultura ed un bene di insostituibile valore sociale e formativo della persona. In particolare, la musica giovanile intesa come modalità espressiva e desiderio di comunicare e condividere, è parte rilevante dell universo dei bisogni e desideri dei giovani e rappresenta un elemento fondamentale di costruzione e di espressione dell identità giovanile, singola e collettiva. Con la presente legge si intende intervenire, anche finanziariamente, in un campo nuovo e specifico, cercando di redigere una normativa più chiara e diretta al settore e una conseguente programmazione triennale, da realizzarsi con il coinvolgimento degli enti locali, dei conservatori e licei musicali, delle associazioni, degli educatori ed operatori musicali, dei giovani. La prima programmazione per il triennio 2010/2012 intende promuovere interventi mirati alle reali esigenze dei giovani e dare risposta alle istanze del territorio regionale nei termini di seguito riportati. 1. Definizione Per musica giovanile si intende l attività di ricerca ed esecuzione di interventi musicali realizzati e rivolti in particolare al pubblico giovanile che prevedono tra l altro l uso degli strumenti dell informatica e forme di contaminazione tra generi musicali. 2. Soggetti Destinatari Possono accedere ai benefici previsti dalla Legge regionale 8/2009 i sottoelencati soggetti: lettera A): Enti Locali; Consorzi o Unioni di Comuni; Associazioni culturali senza finalità di lucro; lettera B): Università; Conservatori; Istituti di istruzione secondaria ad indirizzo musicale; Associazioni di studio e ricerca musicale con adeguata struttura e curriculum; 3. Linee di intervento La legge regionale 19.3.2009, n. 8 individua tre categorie di interventi: A. interventi di promozione e sostegno per la realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani; B.interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione; C.interventi finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1956 del 03 agosto 2010 pag. 3/5 4. Obiettivi Gli interventi sopradescritti rappresentano l ambito di riferimento degli obiettivi più specifici dell azione regionale per il triennio considerato, più precisamente costituiscono la griglia di riferimento per le attività regionali. In tal senso per il triennio 2010/2012 la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi: A) Spese di investimento sostenere interventi volti alla qualificazione di strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani ed in particolare: interventi volti all allestimento di sale per la musica opportunamente attrezzate e insonorizzate, nelle quali i gruppi giovanili possano effettuare le prove, le registrazioni e le ricerche. B) Spese correnti sostenere interventi volti a favorire iniziative dirette alla diffusione, sostegno e promozione della musica giovanile ed in particolare: 1) laboratori e sperimentazioni di musica giovanile che siano basati sulla ricerca musicale di nuove sonorità e di nuovi linguaggi espressivi musicali, realizzati da Conservatori, Università, Centri qualificati di studio e ricerca musicale che dimostrino adeguata struttura e curriculum. Deve essere garantito un minimo di 50 ore tra didattica e laboratorio e la realizzazione di documentazione artistica in formato digitale di tale attività; 2) iniziative di perfezionamento, mediante scambi interregionali e internazionali, di giovani, esecutori e operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati realizzati da Conservatori, Università, Centri e Istituti qualificati di studio e ricerca musicale che dimostrino adeguata struttura e curriculum. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire, a mano o a mezzo raccomandata A.R., a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, al seguente indirizzo: Regione del Veneto Giunta regionale Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo Palazzo Sceriman Cannaregio 168 30121 VENEZIA Per gli anni 2011 e 2012 le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo. DOMANDE PER INTERVENTI di cui alla precedente lett. A): Le domande relative agli interventi relativi alla realizzazione di strutture di cui alla precedente lett. A) devono essere presentate per il tramite dei Comuni competenti per territorio e obbligatoriamente corredate da: - relazione tecnico-illustrativa comprensiva del progetto e del quadro economico con la dichiarazione che il progetto verrà realizzato anche in assenza di contributo regionale. I progetti, a pena di esclusione, dovranno essere conformi alle sottoelencate disposizioni: 1. I progetti presentati dovranno essere elaborati da professionisti con competenze specifiche nel settore dell ingegneria del suono.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1956 del 03 agosto 2010 pag. 4/5 2. I progetti presentati dovranno essere riferiti a sale nelle quali sia prevista adeguata cablatura e termoregolazione. 3. I progetti presentati dovranno prevedere l acquisto almeno della seguente strumentazione: Musica strumentale: a. mixer con due casse b. 2 amplificatori per chitarra c. 1 amplificatore per basso d. 1 batteria di cinque pezzi Musica elettronica e elettroacustica: a. 8 spiker b. 1 mixer specifico Nella relazione dovrà inoltre essere adeguatamente specificata l'utilità dell'iniziativa in relazione alle finalità della legge con particolare riguardo ai seguenti punti: - ragioni della scelta di intervento; - per gli Enti pubblici: deliberazione (o altro atto idoneo) dell organo competente che approva l'iniziativa; - per i soggetti privati: copia dell atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata. Relazione sulla gestione della sala da parte del richiedente, che deve prevedere apposito regolamento, in forma diretta o in affidamento ad associazioni regolarmente costituite. I progetti relativi ad interventi strutturali potranno essere finanziati per un importo massimo di contributo pari ad 50.000,00 ciascuno. DOMANDE PER INTERVENTI di cui alla precedente lett. B): Le domande relative agli interventi di cui alla precedente lett. B) devono essere obbligatoriamente corredate da: - relazione illustrativa delle finalità e modalità di realizzazione dell iniziativa, con la dichiarazione che il progetto verrà comunque realizzato indipendentemente dalla dimensione del contributo regionale ; - piano finanziario dettagliato delle spese e delle ipotesi di entrate previste (da indicare anche in caso negativo) - per i soli soggetti privati: copia dell atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata. CASI DI ESCLUSIONE Nel caso in cui venga riscontrata, in sede di istruttoria, la non rispondenza dell iniziativa programmata alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge n. 8/2009, ovvero la non rispondenza della domanda ai termini e modalità previsti per la presentazione in via obbligatoria e tassativa, sarà data agli interessati comunicazione negativa entro il termine massimo di 30 giorni. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli interessati potranno presentare per iscritto le loro controdeduzioni e osservazioni che verranno esaminate dal Dirigente Regionale dell Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo per le determinazioni di competenza.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1956 del 03 agosto 2010 pag. 5/5 PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI La Giunta regionale approva l elenco dei progetti ammessi e finanziabili, con l indicazione dell importo del contributo concesso calcolato sulla base delle spese ritenute ammissibili, sulla base della disponibilità assegnata alla legge in sede di bilancio regionale. Saranno predisposte due distinte graduatorie, una per i progetti di cui alla lett. A) ed una per i progetti di cui alla lett. B). In ogni caso non sarà finanziato più del 50% dell importo totale del progetto. L approvazione dei progetti avverrà per scorrimento delle graduatorie e ad esaurimento dei fondi. Il progetto dovrà essere realizzato secondo le modalità e i tempi indicati nella domanda. Ogni eventuale variazione al progetto, debitamente motivata, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione. Qualora le modifiche non comportino una sostanziale alterazione del progetto approvato il Dirigente Regionale con proprio atto ne autorizza la variazione. Modifiche sostanziali al progetto dovranno essere valutate dalla Giunta Regionale che potrà eventualmente procedere alla revoca del contributo concesso. Eventuali proroghe, fino ad un massimo di sei mesi, possono essere concesse dal Dirigente Regionale esclusivamente per la realizzazione del progetto, mentre non possono essere concesse proroghe per la presentazione della documentazione di rendicontazione che, ai fini della liquidazione del contributo, dovrà essere presentata entro i termini previsti dalla normativa regionale, pena la decadenza dal contributo stesso. CRITERI DI RIPARTO per gli interventi di cui alla precedente lett. A): Sarà data priorità ai progetti presentati dai Comuni con oltre 50.000,00 abitanti o in deroga a tale parametro dai Consorzi o Unioni di Comuni. Sarà finanziato almeno un progetto per provincia. CRITERI DI RIPARTO per gli interventi di cui alla precedente lett. B): Per gli interventi di cui al punto 1 sarà riservato il 75% della somma disponibile, il restante 25% sarà riservato per gli interventi di cui al punto 2. Sarà data priorità ai progetti triennali. MODALITA DI LIQUIDAZIONE La liquidazione del contributo sarà effettuata in unica soluzione, a conclusione del progetto, su presentazione della necessaria rendicontazione tecnica e contabile, nei termini e nei tempi previsti dalla normativa regionale. I contributi concessi con la presente normativa non possono essere cumulati con altri contributi concessi, per la realizzazione dello stesso progetto, con altre leggi regionali, anche delegate.