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Comune di Casatisma Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 29/04/2016

Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi Art. 3 - Definizione di temporaneità Art. 4 - Stato di disagio Art. 5 - Criteri per la rateizzazione di pagamento Art. 6 - Modalità di rateizzazione Art. 7 - Interessi Art. 8 - Domanda di concessione Art. 9 - Procedimento Art. 10 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 1 - Oggetto del regolamento. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali nonché ai debiti di natura extratributaria: siano essi derivanti da avvisi bonari, da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva solo ed esclusivamente prima dell inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.); siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; il cui pagamento avvenga ordinariamente in un unica rata o in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa. Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali quali: IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU, ICI, ecc. ed i debiti di natura extratributaria contratti con l Ente quali: contributi per servizi, rette di frequenza, rette di frequenza asilo nido, utilizzo scuolabus, buoni pasto mense scolastiche, ecc. a qualsiasi titolo dovuti ed esigibili dall Ente Comunale. Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati: lo stato di salute proprio o dei propri familiari; altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; altra condizione economica sfavorevole, anch essa documentabile, che non consenta l assolvimento del debito di cui al precedente art. 1. Art. 3 - Definizione di temporaneità. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito: 1. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda; 2. per le società di capitali, all anno precedente alla presentazione della domanda. Art. 4 - Stato di disagio. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni: Nel caso di persona fisica e di ditte individuali 1. Anziano con più di 60 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo; 2. Disoccupato iscritto al collocamento; 3. Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione; 4. Inoccupato che ha perso l indennità di cassa integrazione o mobilità nell anno precedente; 5. Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica); 6. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

7. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena; 8. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio; 9. Altro A dimostrazione va allegata la seguente documentazione: Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); Certificazione mobilità/cassa integrazione; Certificato disoccupazione; Altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio; Nel caso di società ed enti con personalità giuridica: Società o enti in momentanea difficoltà economica con indice di liquidità inferiore a 1 A dimostrazione va allegata la seguente documentazione: Relazione economico-patrimoniale approvata dall organo di controllo o dall assemblea e relativa al periodo di riferimento; Prospetto per la determinazione dell indice di liquidità e dell indice Alfa; Visura camerale aggiornata; Altra documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica. Art. 5 - Criteri per la rateizzazione di pagamento. Per i debiti di cui all articolo 1) possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: 1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 2. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause. In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.): sarà cura degli uffici verificare anche presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva. Art. 6 - Modalità di rateizzazione. La rateizzazione del debito sarà effettuata secondo le seguenti modalità: Per le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone: fino a 12 rate mensili di pari importo possono essere concesse in piena autonomia e discrezione del Responsabile dell Ufficio; fino a 24 rate mensili di pari importo con ISEE inferiore a 20.000,00 e superiore a 15.000,00; fino a 30 rate mensili di pari importo con ISEE inferiore a 15.000,00 e superiore a 4.800,00;

fino a 36 rate mensili di pari importo con ISEE inferiore a 4.800,00; Per le società di capitali con indice di liquidità inferiore a 1: fino a 12 rate mensili di pari importo possono essere concesse in piena autonomia e discrezione del Responsabile dell Ufficio; fino a 24 rate mensili di pari importo con indice Alfa da 3 a 4 fino a 30 rate mensili di pari importo con indice Alfa da 4,1 a 8 fino a 36 rate mensili di pari importo con indice Alfa superiore a 8,1 Per le casistiche non regolamentate nelle fattispecie di cui sopra la richiesta di rateizzazione sarà sottoposta a valutazione da parte della Giunta Comunale. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, solo ed esclusivamente all importo totale dell avviso; il medesimo criterio si applica ai debiti extratributari. E ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più avvisi bonari, ecc.); in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione. Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento. In alcun caso può essere concessa la sospensione oppure la dilazione dei pagamenti in forza del presente regolamento. Se l importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell ultima rata. Le rate mensili scadono l ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, ad esclusione della prima che includerà interessi e spese, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo e di arrotondamenti. L importo delle singole rate è arrotondato per eccesso al centesimo di euro più vicino, secondo la seguente regola: da millesimi 1 a millesimi 5 compresi al centesimo di euro inferiore, da millesimi 6 a millesimi 9 al centesimo di euro superiore. Art. 7 Interessi. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all interesse legale in vigore alla data di presentazione all Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 8 - Domanda di concessione. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo. La domanda deve contenere: 1. l indicazione espressa della richiesta di rateizzazione; 2. l esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o extratributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, accertamento, ecc.); 3. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione meglio specificata all articolo 4 idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all art. 2 del presente Regolamento. Se l importo di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad 10.000,00 alla domanda deve essere allegata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza di pagamento dell atto. Art. 9 Procedimento. L istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Art. 10 - Provvedimento di concessione o diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l ammontare degli interessi e delle spese dovute. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal funzionario responsabile al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.