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Deliberazione n. 64 /pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Antonio Caruso dott. Giorgio Cancellieri dott. Giuliano Sala dott. Giancarlo Penco dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò dott.ssa Alessandra Olessina dott. Massimo Valero Presidente (relatore) I nell Adunanza dell 11 settembre 2008 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 1

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti. Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri. PREMESSO Il Sindaco del Comune di Limbiate (Mi), con nota n. 21333 dell 11 luglio c. a., ha chiesto, ai sensi dell art. 7 comma ottavo della legge n. 131/2003, il parere di questa Corte sulla legittimità della richiesta di liquidazione di onorari, a favore di un collegio di difensori, in misura superiore a quanto stabilito in sentenza a carico della controparte. CONSIDERATO La richiesta di parere è fondata sull art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che attribuisce alla Corte dei conti una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica. In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, riconducibili a profili soggettivi ed oggettivi. In relazione al soggetto legittimato a proporre i quesiti, è ormai orientamento consolidato individuarlo nell organo rappresentativo dell ente, come tale capace di manifestarne la volontà, e cioè il Sindaco. Per tale aspetto, la richiesta è quindi ammissibile. Dal punto di vista oggettivo, questa Sezione con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004 ha avuto modo di precisare che le richieste devono evitare commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionale esercitate dalla Corte, non devono interferire con giudizi civili, amministrativi o penali in corso, devono riguardare questioni che abbiano carattere generale. Per quanto riguarda inoltre la materia della contabilità pubblica, con la deliberazione n. 5/AUT/2006, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha precisato che essa può investire qualsiasi attività che abbia comunque riflessi di 2

natura finanziaria e patrimoniale, ma deve assumere un ambito limitato alla normativa ed ai relativi atti applicativi, che disciplinano in generale l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria e contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. In sostanza, anche sotto questo aspetto, il quesito incentrato sulla legittimità della richiesta di liquidazione dell onorario a favore di un collegio di difensori, superiore alla somma quantificata in sentenza dall organo giudiziario competente, si ritiene ammissibile in quanto rientra nell alveo della contabilità pubblica con una formulazione generale che esclude indicazioni specifiche all attività gestionale concreta. Passando all esame di merito, è opportuno sottolineare alcuni aspetti riguardanti la quantificazione e la liquidazione degli onorari di difesa nonché le disposizioni regolamentari circa la determinazione degli importi: - l art. 91 del C. P. C. statuisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell altra parte e ne liquida l ammontare insieme con gli onorari di difesa ; - in merito alla liquidazione degli onorari d avvocato, la determinazione della misura è rimessa alla libera valutazione del giudice di merito, quindi al suo prudente apprezzamento purché siano rispettati i limiti minimi ed i massimi fissati dalla legge professionale; solo qualora il giudice ritenga di dover oltrepassare i detti limiti, ravvisando una manifesta sproporzione tra la prestazione dell avvocato e l onorario previsto dalla tabella, la decisione deve essere motivata. Pertanto, laddove al giudice sia attribuito un potere discrezionale, il mancato esercizio dello stesso non necessita una motivazione specifica, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell opportunità di avvalersene, per cui è sottratto a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 15814/2008); 3

- il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base del criterio del quid disputatum, ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell atto introduttivo del giudizio, tenendo però presente che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della decisione (Corte Cass. SS. UU. Civili sentenza n. 19014/2007); - il Decreto del Ministro della Giustizia n. 127/2004, che regolamenta la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, all art. 5 - comma 1 e seguenti - statuisce che nella liquidazione a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell importanza e del numero delle questioni trattate, dell autorità adita, con speciale riguardo all attività svolta dall avvocato davanti al giudice e che nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti ; - per quanto concerne, infine, il caso di affidamento di incarico ad una pluralità di difensori o società professionali, nel Decreto ministeriale citato viene precisato che ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato (art. 7 comma 1). Nel formulare la richiesta, l Amministrazione, inoltre, richiama la sentenza n. 202/2003 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, che, tuttavia, appare poco adattabile al caso concreto in quanto riguarda il mancato pagamento di spese processuali da parte del Sindaco con la conseguente condanna, a carico di quel Comune, alla liquidazione delle stesse come rivalutate. RITENUTO Alla luce di quanto sopra, la condanna alle spese legali segue la soccombenza, e per la stessa è vincolante, ed il limite stabilito in sentenza individua la 4

quantificazione dell attività svolta dal collegio dei difensori nell ambito dell intero procedimento. Peraltro, la liquidazione del giudice, dovendo contemperare gli interessi sia del vincitore che del soccombente, attiene alla normalità di spesa della singola causa, senza tener conto di eventuali incarichi di maggior rilievo affidati dalla parte risultata vincitrice. Ciò detto in linea di principio, in sintesi, deve tenersi conto di eventuali accordi contenuti nel formale atto del conferimento dell incarico per l assistenza in giudizio, che potrebbero comportare di conseguenza un integrazione dell onorario da parte dell ente conferente. In quest ultimo caso, occorre il visto di congruità dell Ordine degli Avvocati e l Amministrazione, nell ambito della sua autonomia gestionale e di contabilità, deve valutare l onere aggiuntivo secondo i canoni della buona gestione finanziaria, alla luce anche del disposto di cui al Testo Unico per gli Enti Locali (D. lgs. n. 267/2000), che prevede agli artt. 183 e 191, in presenza di specifico impegno, la possibilità di spesa per la copertura di oneri legali. P.Q.M. Nelle considerazioni su esposte è il parere della Sezione. Il Relatore (Cons. Giorgio Cancellieri) Il Presidente (Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria il 12 settembre 2008 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 5