L evoluzione dei modelli di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi in ambito nazionale in conformità ai Regolamenti REACH e CLP.

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Transcript:

COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE IN SANITA L evoluzione dei modelli di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi in ambito nazionale in conformità ai Regolamenti REACH e CLP. Celsino GOVONI (Regione Emilia-Romagna - Coordinamento Tecnico delle Regioni)

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I Protezione da Agenti Chimici

AGENTI CHIMICI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI Sostanze pericolose Preparati pericolosi (MISCELE e non Miscugli) Processi ed Eventi Incidentali che rilasciano sostanze pericolose

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 5. La VALUTAZIONE DEL RISCHIO può includere la GIUSTIFICAZIONE che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 1. (3-6 MESI 2740-7014,4 ) Nella valutazione di cui all'art. 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

La Valutazione approfodita del rischio chimico per lavoratore La valutazione del rischio chimico per la salute e la sicurezza si effettua PER OGNI LAVORATORE in relazione alle sue specifiche mansioni, le quali devono essere individuate con precisione dal datore di lavoro e rese note allo stesso lavoratore.

SALUTE

PROPRIETA PERICOLOSE per la SALUTE: proprietà Tossicologiche a breve, a medio e a lungo termine

SICUREZZA

PROPRIETA PERICOLOSE per la SICUREZZA: Proprietà CHIMICO-FISICHE e alcune proprietàtossicologiche a breve termine

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 224 comma 1. Devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate;

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 224 comma 1. Devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 224 comma 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al TIPO e alle QUANTITÀ di un agente chimico pericoloso e alle MODALITÀ e FREQUENZA di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed IRRILEVANTE PER LA SALUTE dei lavoratori e che le misure generali di tutela sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano: le Misure specifiche di protezione e di prevenzione, le Disposizioni in caso di incidenti e di emergenze, la Sorveglianza Sanitaria e le Cartelle Sanitarie e di Rischio.

I modelli per la valutazione del Rischio per la SALUTE e per la SICUREZZA derivante da esposizione ad agenti Chimici pericolosi R = P(HAZARD) x E(EXPOSURE)

RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed IRRILEVANTE PER LA SALUTE Nella normativa Nazionale il RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed IRRILEVANTE PER LA SALUTE viene individuato dai parametri: Tipo e Quantità dell agente chimico; Modalità e Frequenza di esposizione all agente chimico.

ESPOSIZIONE

La valutazione del rischio secondo il Titolo IX Capo I D.Lgs.81/08 deve permettere la classificazione di ogni singolo lavoratore o di ogni gruppo omogeneo di lavoratori in: Esposto a rischio irrilevante per la salute o Esposto a rischio non irrilevante per la salute e Esposto a rischio basso per la sicurezza o Esposto a rischio non basso per la sicurezza

PERICOLO

Il Regolamento C.L.P. (Classification, Labelling and Packaging) è entrato in vigore il 20/1/2009 Sostanze pericolose (1 dicembre 2010) Miscele pericolose (1 giugno 2015) Pubblicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1272/2008 del 16.12.2008 (G.U.E. L 353 del 31.12.08)

Tipo di pericoli Pericoli CHIMICO-FISICI Classificazione basata sulla sperimentazione Pericoli TOSSICOLOGICI (per la salute umana) Classificazione basata su dati epidemiologici sull uomo, sperimentazione in-vitro o su animali,qsar Pericoli per l ambiente Classificazione basata su sperimentazione o QSAR

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 1. (3-6 MESI 2740-7014,4 ) Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi il datore di lavoro prende in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52 e 14 marzo 2003, n.65 e succ. mod.; c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

CLP come cambia la classificazione

Graduazione della pericolosità per la salute secondo i nuovi criteri di classificazione europei

PROPRIETA PERICOLOSE per la SALUTE: Le proprietà Tossicologiche a lungo termine sono genericamente più rilevanti di quelle a medio termine che a loro volta sono più rilevanti di quelle a breve termine

Classe di pericolo Cancerogenicità/ Mutagenicità Tossicità riproduttiva Simbolo Classe di pericolo Simbolo Tossicità sistemica su organi bersaglio, acuta Sensibilizzazione cutanea Sensibilizzazione respiratoria Tossicità Acuta Tossicità sistemica su organi bersaglio, ripetuta Corrosione/ irritazione cutanea Pericolo di aspirazione Gravi danni agli occhi/irritazione

Graduazione della pericolosità per la sicurezza secondo i nuovi criteri di classificazione europei

Classe di pericolo FISICO Esplosivi Gas infiammabili aerosol infiammabili Gas comburenti Gas sotto pressione Liquidi infiammabili Solidi infiammabili Sostanze e miscele autoreattive Simbolo Classe di pericolo Simbolo Liquidi piroforici Solidi piroforici Sostanze autoriscaldanti Sostanze che a contatto con acqua emettono gas infiammabili Liquidi comburenti Solidi comburenti Perossidi organici Corrosivi per metalli

In che modo facilitare il percorso di valutazione del rischio chimico per la sicurezza? Ad esempio proponendo modelli, o modelli indicizzati o algoritmi per la valutazione del rischio Ma ricordiamoci che in caso di potenziale esposizione a seguito del solo utilizzo in un ciclo produttivo di agenti chimici pericolosi ai quali sono associate le frasi di rischio della sicurezza chimica, è molto probabile che indipendentemente dalla quantità, frequenza e dalla modalità d uso, ciò implichi per i lavoratori un rischio chimico per la sicurezza superiore alla soglia del RISCHIO CHIMICO BASSO.

CONCLUSIONI Vi sono infine due aspetti fondamentali che devono essere tenuti in considerazione prima di potere svolgere e concludere il processo di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi

La Valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere che dall attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori

Le misure di prevenzione e protezione di carattere generale, devono essere adottate ancor prima di eseguire la valutazione del rischio.

Le misure generali di tutela sono un punto di riferimento giuridicamente fondamentale: Artt. 15, comma 1. e 224, comma 1.D.Lgs. 81/08 Le misure di prevenzione e protezione di carattere generale devono essere applicate ancor prima di valutare il rischio da agenti chimici.

Permangono le misure generali di tutela della salute preesistenti al D.Lgs.81/08: Quelle previste nell attuale Titolo I e gli Ex artt. 9, 15, 18, 19, 20, 21e 25 D.P.R. 303/56 che sono stati inseriti nell Allegato IV Punto 2. al D.Lgs.81/2008

Permangono le misure generali di tutela della sicurezza preesistenti al D.Lgs.81/08: Quelle previste nel Titolo I, D.M. 10/3/98, una parte dell ex Titolo VIII DPR 547/55 è inserito nell Allegato IV Punto 2., 3. e 4. al D.Lgs.81/2008

Le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione (Art. 18 comma 1. lett.z), prima parte D.Lgs. 81/08)

Un impianto di aspirazione localizzata da applicare, ad esempio su un punto di saldatura, è una misura di prevenzione generale da adottare ancor prima di valutare il rischio con modelli/algoritmi/ procedure di calcolo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 3. (3-6 MESI 2740-7014 ) Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.