Comune di Lostallo. Cantone dei Grigioni. Legge fiscale



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Comune di Lostallo Cantone dei Grigioni Legge fiscale

Indice I. Disposizioni generali art. 1 Disposizioni generali art. 2 Diritto sussidiario II. Diritto materiale 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA art. 3 Tasso fiscale 2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ art. 4 Aliquota d'imposta 3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI art. 5 Aliquota d'imposta 4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 Oggetto e determinazione Soggetto fiscale Esenzione soggettiva Calcolo dell'imposta art. 10 Riscossione e responsabilità 5. TASSA SUI CANI art. 11 Oggetto fiscale art. 12 Soggetto fiscale art. 13 Esenzione art. 14 Calcolo della tassa III. Diritto formale 1. AUTORITÀ art. 15 Municipio art. 16 Ufficio fiscale comunale art. 17 Altre Autorità 2. RISCOSSIONE art. 18 Esigibilità art. 19 Termine di pagamento art. 20 Condono fiscale 3. INDENNIZZO art. 21 Indennizzo IV art. 22 Disposizioni finali Entrata in vigore 1

I. Disposizioni generali Art. 1 Il Comune di Lostallo riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale: a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza; b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare; c) un ricupero d imposta e un imposta penale, nonché multe disciplinari; d) un'imposta sul trapasso di proprietà; e) un'imposta sugli immobili. Il Comune di Lostallo riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge: a) un imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni; b) una tassa sui cani. Art. 2 Diritto sussidiario Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto nonché della legge cantonale sulle imposte. II. Diritto materiale 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA Art. 3 Tasso fiscale Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono riscosse in percento dell imposta cantonale semplice. L Assemblea comunale stabilisce, al più tardi nel mese di dicembre, il tasso fiscale per l anno fiscale successivo. 2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ Art. 4 Aliquota d imposta L imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 1,5 percento. 3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI Art. 5 Aliquota d imposta 1 L imposta sugli immobili ammonta al 1,5 permille. 1 1 deciso dall Assemblea comunale il 13 dicembre 2010 2

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI Art. 6 Oggetto e determinazione Ogni incremento patrimoniale che determina l imposta cantonale sulla massa successoria rispettivamente sulle donazioni è soggetto all imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni I beni patrimoniali soggetti all imposta e la determinazione dell imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale. Se l assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato Art. 7 Soggetto fiscale Il beneficiario dell assegnazione è soggetto fiscale se a) al momento del suo decesso rispettivamente del versamento dell assegnazione il testatore rispettivamente donatore era domiciliato nel Comune di Lostallo; fa eccezione la parte dell incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale; b) l assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi. c) 2 al momento del conferimento di premi e doni d onore del Cantone è domiciliato nel Comune di Lostallo Art. 8 Esenzione soggettiva Sono esenti dall imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni a) il coniuge superstite; b) i partner registrati; c) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati, nonché i loro discendenti; d) le persone esenti dall imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale; e) i concubini; f) i genitori. Art. 9 Calcolo dell imposta Nel calcolo dell imposta sono dedotti: a) dalle assegnazioni a persone bisognose fr. 14'000.00 b) da ogni altra assegnazione fr 7'000.00 Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati. In caso di assoggettamento parziale le deduzioni sono concesse pro rata. In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni. L imposta ammonta a) per la stirpe dei genitori al 5 percento b) per gli altri beneficiari al 20 percento 3

Art. 10 Riscossione e responsabilità L imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione ereditaria ed è riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari. Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell imposta fino all ammontare del loro arricchimento. L amministratore della successione nominato d ufficio o designato dagli eredi e l esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all ammontare della massa successoria netta. 5. TASSA SUI CANI Art. 11 Oggetto fiscale Per ogni cane tenuto sul territorio comunale per più di tre mesi deve essere riscossa una tassa. Art. 12 Soggetto fiscale È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni. Art. 13 Esenzione Sono esenti dalla tassa sui cani: a) i cani poliziotto b) i cani da valanga c) i cani per non vedenti e non udenti Su richiesta scritta e documentata da parte del detentore, per i cani da lavoro ai sensi dell art. 69 impiego dei cani dell Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn), con istruzione specifica provata e riconosciuta da organi ufficiali, l esenzione è decisa di volta in volta dal Municipio. Art. 14 Calcolo della tassa La tassa ammonta all anno per il primo cane a fr. 100.00, per ogni altro cane nella stessa economia domestica a fr. 150.00. Il Municipio può adeguare questi importi al rincaro. Per i cani esenti da tassa ai sensi dell art. 13, è riscossa un indennità amministrativa annua di fr. 10.00 per ogni cane. La tassa deve essere pagata ogni anno al momento del ritiro della medaglietta del cane. 4

III. Diritto formale 1. AUTORITÀ Art. 15 Municipio Il Municipio decide: a) su richieste di agevolazione fiscale; b) sull adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Art. 16 Ufficio fiscale comunale L esecuzione della presente legge spetta all Ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune. L Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l esecuzione dei compiti assegnati ai Comuni dalla legge cantonale sulle imposte. Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2. Art. 17 Altre Autorità Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l imposta sugli immobili riscossa insieme con queste ultime sono tassate dall Ufficio di tassazione regionale del Moesano. Il Comune di Lostallo può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all Ufficio di tassazione regionale del Moesano. 2. RISCOSSIONE Art. 18 Esigibilità Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell anno fiscale. L esigibilità dell imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se è riscossa insieme con queste. L esigibilità dell imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale. Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione. Con la fine dell assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile. 5

Art. 19 Termine di pagamento Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza. Il termine di pagamento dell imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale. L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza. Per imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l imposta sugli immobili riscossa insieme con queste il Municipio può prevedere il pagamento in due rate nell anno seguente l anno fiscale. Con la fine dell assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito. Art. 20 Condono fiscale I condoni fiscali e gli stralci amministrativi sono decisi dal Municipio 3. INDENNIZZO Art. 21 Indennizzo Il Comune di Lostallo è indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai Comuni parrocchiali con il 2 percento delle imposte riscosse. IV. Disposizioni finali Art. 22 Entrata in vigore La presente legge è stata accettata dall Assemblea comunale il 29 settembre 2008 ed entra in vigore il 1. gennaio 2009. Con l entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa. MUNICIPIO DI LOSTALLO Il Sindaco: N. Giudicetti Il Segretario: M.Valsecchi 6

Approvata dal Governo secondo decreto N. 1422 del 28.10.2008 In nome del Governo Il Presidente: Il Cancelliere: St.Engler Dr. C. Riesen 1 deciso dall Assemblea comunale il 13 dicembre 2010 MUNICIPIO DI LOSTALLO Il Sindaco: N. Giudicetti Il Segretario: M. Valsecchi 1 approvato dalgoverno secondo decreto N. 12 del 11.01.2011 In nome del Governo Il Presidente: Il Cancelliere: Dr.Marin Schmid Dr. C. Riesen 2 deciso dall Assemblea comunale il 24 giugno 2013 MUNICIPIO DI LOSTALLO Il Sindaco: N. Giudicetti Il Segretario: M. Valsecchi 2 approvato dal Governo secondo decreto N. 788 del 27.08.2013 In nome del Governo Il Presidente: Il Cancelliere: H.Trachsel Dr. C Riesen 7