Ministero dell'economia e delle Finanze Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA. Sanatorie fiscali: ridefiniti i termini connessi alle nuove scadenze

Documenti analoghi
LEGGE 27 dicembre 2002, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Proroga ed estensione dei condoni, delle sanatorie e delle definizioni ex L. 289/2002 e DL 282/2002

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

La definizione agevolata dei PVC, degli inviti al contraddittorio e degli atti di accertamento

Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185


LEGGE 27 luglio 2000, n Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Vigente al:

Antonio Gigliotti ESTRATTO DELLA MONOGRAFIA OPERATIVA OSRAINFORMA. Il NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO E LE ULTIME NOVITA FISCALI

Servizio di documentazione tributaria

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

CIRCOLARE N. 7/E. Roma, 18 febbraio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

LE IPOTESI DI «DEFINIZIONE AGEVOLATA»

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE 27 luglio 2000, n Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Vigente al:

COMUNE DI PUTIGNANO. Area Metropolitana di Bari REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI PUTIGNANO.

Definizione integrale e agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre Condividi

Circolare N. 100 del 7 Luglio 2017

Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI DEL COMUNE DI BENEVENTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel segiiito del presente prowediinento

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 1995, N.250,

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

DEFINIZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E PRIMI CHIARIMENTI DELL AGENZIA

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435

Oggetto. Circolare n. 32 Roma, 30 luglio Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

Modalita' di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle. esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti

Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto 27 giugno 2016; G.U. 12 luglio 2016, n. 161

Art. 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi)

Agenzia delle Entrate

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

Comune di San Ferdinando (Provincia di Reggio Calabria)

Decreto-legge del 13 maggio 2011 n. 70

Comune di Oppido Mamertina (Provincia di Reggio Calabria)

Riduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitori a confronto Le novità della Legge di Stabilità 2015

Legge del 27 dicembre 2002, n. 289 Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305 S.O. n. 240

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2011, n. 67.

COMUNE di FAGGIANO (Provincia di Taranto) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

CIRCOLARE N.29/E. Roma, 25 agosto 2006

rinvio dell esecutività degli avvisi di accertamento; nuovo regime sanzionatorio in caso di omessa o infedele compilazione degli studi di settore.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone

Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito nella legge n.136/2019

Legge del 30/12/1991 n.413

Decreto Fiscale. Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali. Art. 8

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

D. Lgs. del 22 febbraio 1999, n. 37

Città di Lecce REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

OdG n.: 288 PG n.: /2017 Data seduta: 24/07/2017 Data inizio vigore: 05/08/2017

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Collegato manovra: disposizioni nel DL n. 119/2018

SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO

PACE FISCALE: COS E E COME FUNZIONA

Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ["Legge di bilancio 2019"]. Gazz. Uff. n. 302 del 31 dicembre 2018 S.O. n. 62/L) Parte I. Sezione I. Art. 1.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il calendario del 2019 a cura di Salvina Morina e Tonino Morina

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). Art. 1.

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF

COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017

COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi

DECRETO N Del 11/07/2015

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE

COMUNE DI ASIAGO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell articolo 1 del DL n. 119 del 2018.

Decreto Legge n. 119/2018, c.d. Collegato fiscale, contenente le misure più urgenti di carattere fiscale della manovra di bilancio 2019.

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 9 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

Newsletter. Introduzione. Fase dichiarativa. Regolarizzazione delle irregolarità formali

Servizio di documentazione tributaria

CITTA DI ALCAMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

La definizione delle liti pendenti è depurata

Comune di Soave REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.

COMUNE DI BASTIGLIA. (Provincia di Modena) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI

COME EVITARE IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: ISTITUTI DEFLATTIVI E RAVVEDIMENTO (.e «Pace fiscale».)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Legge 23/12/1999 n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) G.U. 27/12/1999 n.

INDICE. INTRODUZIONE Esame della evoluzione normativa sul concordato tributario di Luigi Ferlazzo Natoli

Transcript:

Ministero dell'economia e delle Finanze Ufficio Stampa Comunicato n. 17 COMUNICATO STAMPA Sanatorie fiscali: ridefiniti i termini connessi alle nuove scadenze Il MEF comunica che con decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati ridefiniti i termini connessi alle nuove scadenze delle sanatorie fiscali previste dalla Finanziaria per il 2003 e da quella per il 2004. I nuovi termini sono riepilogati nella seguente tabella: Data versamento Riferimento o scadenza 16 marzo 04 Perfezionamento delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata che, al 25 giugno 2003, avevano già ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, dell'avvenuta definizione o integrazione 21 giugno 04 I rata per i soggetti di cui al punto precedente 16 settembre 04 II rata stessi soggetti 22 marzo 04 Presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003 23 marzo 04 Riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata 16 aprile 04 Comunicazione, da parte delle società di persone e delle associazioni, che effettuano la definizione automatica ovvero l integrazione degli imponibili, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata dell avvenuta definizione o integrazione 17 maggio 04 Perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte dei titolari di redditi prodotti in forma associata che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto precedente 21 giugno 04 I rata soggetti del punto precedente 16 settembre 04 II rata stessi soggetti 21 giugno 04 versamento della prima rata dei contribuenti che: al 2 ottobre 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15 della legge n. 289 del 2002; intendono avvalersi dell estensione stabilita per l applicazione dei citati articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15, dall articolo 2 della legge n. 350 del 2003. 16 settembre 04 II rata soggetti di cui al punto precedente

30 novembre 04 III rata di versamento per i soggetti che al 2 ottobre 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002 e per coloro che intendono avvalersi della medesima definizione ai sensi dell articolo 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003. 16 marzo 05 Versamento del residuo importo dovuto dai i soggetti che al 25 giugno 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all articolo 12 della legge n. 289 del 2002 29 marzo 2004 Pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale, nel caso di notifica di cartella di pagamento, da parte dei contribuenti che si avvalgono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 143 del 2003, della definizione di cui di cui all'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003 Roma, 19 gennaio 2004

Titolo del provvedimento: Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione dei termini connessi all estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell articolo 2, comma 50 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI Visto l'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale ha disposto, tra l'altro, che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data in entrata in vigore del citato decreto n. 143 del 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché versamenti ai fini degli articoli 5 e 5-quinquies del citato decretolegge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004; Visto il medesimo articolo 1, comma 2-bis, del predetto decreto legge n. 143 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004 è fissato il termine per la sottoscrizione dell atto e per il contestuale versamento previsto dall articolo 12, comma 2, primo periodo, della citata legge n. 289, del 2002; Visto l articolo 12, comma 2-ter, della predetta legge n. 289 del 2002, come modificato dall articolo 34, comma 2, del citato decreto legge n. 269 del 2003, il quale ha disposto, tra l altro, che al 16 marzo 2004 è fissato il termine per la sottoscrizione dell atto e per il contestuale versamento previsto dal medesimo articolo 12, comma 2-ter; Visto l articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi del quale, tra l altro, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della citata legge n. 289 del 2002, si applicano anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, mediante versamento effettuato entro il 16 marzo 2004; Visto lo stesso articolo 2, comma 45, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale le disposizioni dell articolo 9-bis, commi 1 e 2, della predetta legge n. 289 del 2002, si applicano,

anche relativamente ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della citata legge n. 350 del 2003 ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge; Visto il medesimo articolo 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale, relativamente al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell articolo 15 della stessa legge n. 289 del 2002, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione, agli avvisi di irrogazione delle sanzioni, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché ai processi verbali di constatazione, per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, rispettivamente, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, non è ancora intervenuta la definizione, ovvero non è stato notificato avviso di accertamento o ricevuto invito al contraddittorio; Visto il predetto articolo 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale le disposizioni dell articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003; Visto l ultimo periodo dell articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 143 del 2003, il quale prevede, tra l'altro, che gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, sono rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l articolo 2, comma 50 della legge n. 350 del 2003, il quale prevede che gli ulteriori termini connessi all estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari di cui al medesimo articolo 2, commi da 44 a 49, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, sono rideterminati con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto che occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei connessi termini previsti dalla legge n. 289 del 2002 e dal decreto-legge n. 282 del 2002, nonché dalla legge n. 350 del 2003; Decreta:

Articolo 1 Rideterminazione di termini. 1. Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, avevano già ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, effettuano entro il 16 marzo 2004, il versamento utile per il perfezionamento della relativa definizione; per gli stessi soggetti, sono altresì rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, della legge n. 289 del 2002 e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003; 2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 143, del 2003, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n. 289 del 2002, nonché per i contribuenti che provvedono in base alle disposizioni dell'articolo 2, commi da 44 a 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, è rideterminato al: a) 22 marzo 2004, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003; b) 23 marzo 2004, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui agli articoli 8, comma 4, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della legge n. 350 del 2003; c) 16 aprile 2004, il termine per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

d) 17 maggio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresì rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 18 maggio 2004; e) 21 giugno 2004, il termine di versamento della prima rata di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo e 15, comma 5, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 21 giugno 2004, è fissato il termine di versamento della prima rata di cui all articolo 2, commi 44, lettera a), 45, secondo periodo e 48, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004. Ferme restando le rispettive decorrenze degli interessi, per i contribuenti indicati nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata è fissato al 16 settembre 2004. f) 30 novembre 2004, il termine di versamento della terza rata di cui all articolo 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo articolo 9-bis e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 30 novembre 2004, è fissato il termine di versamento della terza rata di cui all articolo 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004; g) 16 marzo 2005, il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell articolo 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo articolo 12 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. 3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004,

versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 5- quinquies del citato decreto-legge n. 282 del 2002, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, è rideterminato al 29 marzo 2004. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO (Andrea Manzitti)