rinvio dell esecutività degli avvisi di accertamento; nuovo regime sanzionatorio in caso di omessa o infedele compilazione degli studi di settore.
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- Isidoro Neri
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1 Prot. 70/GPF/om Milano, Circolare n. 70B/2011 AREA: Circolari, Fiscale Disposizioni Urgenti per la Stabilizzazione Finanziaria Decreto Legge 6 Luglio 2011, n.98 Convertito in Legge 15 Luglio 2011, n.111 Disposizioni in Materia di Accertamento, Riscossione e Sanzioni Contenuto in esame Si prosegue l esame della manovra correttiva contenuta nel decreto in oggetto affrontando in questa sede le disposizioni ivi contenute in materia di accertamento, riscossione e sanzioni. Si affronteranno in particolare i seguenti temi: rinvio dell esecutività degli avvisi di accertamento; nuovo regime sanzionatorio in caso di omessa o infedele compilazione degli studi di settore. Pagamento delle Somme a Seguito di Accertamento con Adesione e Conciliazione Giudiziale Art.23, Commi da 17 A 20 Sono state introdotte importanti novità in materia di pagamento delle somme a seguito di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. Più in particolare, in tema di pagamento delle somme dovute per la definizione dell accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale è stato soppresso l obbligo di prestazione della garanzia qualora l importo delle rate successive alla prima sia superiore a (vd. art.8, c.2, D.L.vo n.218/97 e art.48, c.3, D.L.vo n.546/92). Tuttavia viene inasprito il regime sanzionatorio e le procedure della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima. Pagina 1 / 5
2 In particolare viene stabilito che il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l iscrizione a ruolo: delle residue somme, del doppio della sanzione ex art.13, D.L.vo n.472/97 sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Le predette novità non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni (art.15, D.L.vo n.218/97) e alle conciliazioni giudiziali già perfezionale, anche con la prestazione della garanzia, alla data del 6 luglio Novità in Materia di Studi di Settore - Art.23, Comma 28 Al fine di razionalizzare la disciplina degli studi di settore il decreto in esame introduce alcune importanti novità: a partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati devono essere pubblicate entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore; nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione in misura massima ( 2.065); l Agenzia delle entrate avrà la possibilità di effettuare un accertamento induttivo (secondo comma dell'articolo 39 D.P.R. n.600/1973) nei confronti dell imprenditore o professionista nei seguenti casi: quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, quando sono indicate cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. L accertamento induttivo in esame si applica solo se il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato e sono conseguentemente irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del D.L.vo n.471/1997; Pagina 2 / 5
3 in caso di rettifica fiscale, viene eliminato l obbligo in capo all ufficio accertatore di evidenziare nella motivazione dell'atto le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente; come noto, se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La misura della sanzione minima e massima sopra vista è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'agenzia delle Entrate; la maggiorazione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro auto-nomo dichiarato. Resta confermata la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli di comunicazione dati per gli studi di settore nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti (maggiorazione del 10 per cento). Tale disciplina si applica in materia di imposte sui redditi (art.1 del D.L.vo n.471/1997), IVA (art.7 del D.L.vo n.471/1997) ed IRAP (art.32 D.L.vo n.446/1997). Irrogazione Sanzioni Art.23, Comma 29 Il decreto in esame introduce una serie di disposizioni finalizzati a razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni e a consentire la definizione agevolata delle stesse sanzioni. Più in particolare, in base al nuovo comma 7-bis dell art.16, D.L.vo n.472/97, è stabilito in caso di accoglimento da parte dell Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Pagina 3 / 5
4 Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6 luglio u.s. nonché a quelli notificati prima di tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso. A partire dagli atti emessi dal 1 ottobre 2011, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono devono essere irrogate, senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità (vd. nuovo comma 1 dell art.17, D.L.vo n.472/97). Rinvio dell Esecutività degli Avvisi di AccertaMento Art.23, Comma 30 Come noto, il comma 1 dell art.29 del D.L. n.78/2010 ha previsto la concentrazione della riscossione nell accertamento, ossia ha potenziato l efficacia dell accertamento rendendo esecutivo l avviso di accertamento in assenza di impugnazione decorsi 60 gg. dalla notifica dell atto (vd. più ampiamente ns. circ. n.71/2010). Il decreto in esame differisce l entrata in vigore della disposizione rinviando l esecutività degli avvisi di accertamento agli atti emessi dal 1 ottobre Sanzioni per Versamenti con Ritardo non Superiore a 15 Giorni Art.23, Comma 31 Come noto, in caso di omesso o tardivo versamento diretto (acconto, saldo, versamenti periodici, ecc.) si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato (vd. art.13, c.1 del D.L.vo n.471/1997). Con il provvedimento in esame viene estesa a tutti i casi di omesso o tardivo versamento la disposizione secondo la quale per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione del 30% predetta viene ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Anche in questo caso il contenuto può beneficiare degli sconti ulteriori previsti dall istituto del ravvedimento operoso. Razionalizzazione dei Privilegi Attribuiti ai Crediti Tributari - Art. 23, Commi da 37 a 40 I commi in esame intervengono in materia di privilegi attribuiti ai crediti tributari, prevedendo che i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo quanto disposto dalle norme in materia di IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP e ILOR hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore. Più in particolare si segnalano le seguenti novità: Pagina 4 / 5
5 Powered by TCPDF ( è stato esteso il privilegio generale sui beni mobili del debitore per crediti relativi alle imposte dirette, l IRAP e l ILOR, oltre che per le imposte anche per le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi; in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, i crediti predetti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i crediti sorti anteriormente al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto in esame. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data del 6 luglio u.s., possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme sopra illustrate, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio; a tal fine potranno avvalersi in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo impugnazione (articolo 98, comma 3, R.D. n.267/1942) nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (articolo 99). Comunicazione Operazioni Rilevanti ai Fini IVA Effettuate con Carte di Credito, di Debito e Prepagate - Art.23, Comma 41 Come noto, l articolo 7, comma 2, lettera o), del D.L. n.70/2011 ha previsto l esclusione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo inferiore a tremila euro qualora il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate (vd. ns. circ. n.71/2010). Con il provvedimento in esame si impone che agli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate di comunicare dette operazioni all Agenzia delle entrate. Pagina 5 / 5
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