Capitolo III IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE



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1. IMPOSTA IPOTECARIA IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE Vi sono soggette le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari. Per quanto riguarda le formalità di cancellazione, si riporta quanto chiarito dall Amministrazione fiscale. Circolare Ministero Finanze 11 luglio 1991, n. 37/350346 «L art. 1 individua l oggetto dell imposta ipotecaria nelle formalità di trascrizione, iscrizione rinnovazione ed annotazione, senza far menzione della formalità della cancellazione, indicata nel precedente testo legislativo, perché concettualmente è essa stessa una formalità di annotazione eseguita sulla originaria iscrizione ipotecaria». 2. ATTI ESENTI Non sono soggette ad imposta le formalità: a) eseguite nell interesse dello Stato; b) relative a trasferimenti a: Regioni, Province e Comuni; Enti pubblici, fondazioni ed associazioni riconosciute che hanno come scopo esclusivo l assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l educazione, l istruzione o altre finalità di pubblica utilità. I trasferimenti a tali soggetti che abbiano uno scopo diverso, sono comunque esenti se disposti per le medesime finalità. In questa seconda ipotesi la destinazione dell immobile all attività assistenziale, educativa ecc. dovrà essere dimostrata dall acquirente entro 5 anni dal trasferimento; in mancanza di tale dimostrazione, oltre all imposta saranno dovuti anche gli interessi in misura pari al saggio legale (2,5 per cento), calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere versato il tributo. Per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituite all estero, i criteri appena esposti si applicano a titolo di reciprocità;

36 trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 410/2001 a fondazioni ed associazioni riconosciute. L esenzione si estende alle imposte di registro e di bollo (art. 1, comma 275, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 Finanziaria 2005); Onlus; Fondazioni bancarie; Movimenti e partiti politici. Base imponibile per le trascrizioni: è la stessa prevista per l imposta di registro o per l imposta sulle successioni e donazioni. Base imponibile per le iscrizioni, le rinnovazioni e le relative annotazioni: dev essere commisurata all ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi ed accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio, si cumulano le annualità alle quali sono estese l iscrizione e la rinnovazione. L imposta dovuta sull annotazione per restrizione di ipoteca dev essere commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell immobile o parte di esso che è stato liberato (determinato con i medesimi criteri visti nel Cap. I, relativo all imposta di registro). Artt. 1, 2 e 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Atto Trascrizione di contratti preliminari, ai sensi dell art. 2645-bis del Codice civile Trascrizione di atti e sentenze che determinano il trasferimento di proprietà di immobili, oppure la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari Trascrizione degli atti di cui alla precedente lettera per conferma o rettifica di un altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato Trascrizione di certificati di successione Trascrizione di trasferimenti soggetti ad Iva Trascrizione di acquisto della prima casa 2 per cento 2 per cento Misura dell imposta

Trascrizione di trasferimento di fabbricati esenti da Iva ed effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell attività la rivendita degli immobili Trascrizione di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di immobili strumentali, (1) anche se assoggettati ad Iva Trascrizione della costituzione o del trasferimento di diritti immobiliari sui beni indicati alla voce precedente Trascrizione di atti a titolo oneroso a favore di Regioni, Province e Comuni, altri enti pubblici territoriali o loro consorzi Trascrizione di atti a titolo oneroso a favore di enti pubblici diversi da quelli indicati alla voce precedente, se il trasferimento è obbligatorio per legge Trascrizione dell accettazione dell eredità con beneficio di inventario (art. 484 del Codice civile) Trascrizione dell accettazione di eredità e dell acquisto di legato (art. 2648 del Codice civile) Iscrizioni Rinnovazioni Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di un altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito e in virtù del medesimo atto, per la quale è stata versata l imposta proporzionale Annotazioni per: (2) a) subingresso o surrogazione; b) trasferimenti di crediti (dipendenti o no da causa di morte); c) costituzione di pegno sul credito garantito; d) estensione della garanzia in base ad un nuovo titolo costitutivo Imposte ipotecaria e catastale 3 per cento 3 per cento 2 per cento 1 per cento 2 per cento 0,50 per cento 37

Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario (2) Annotazioni per restrizione di ipoteca (3) Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno (4) Tutte le altre annotazioni non previste sopra 38 Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 3. TASSE IPOTECARIE Sono previste ad eccezione di quelle eseguite nell interesse dello Stato per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nella tabella riportata nel Cap. XV. Art. 19, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; Tabella allegata 3.1 Imposta catastale 0,50 per cento 0,50 per cento (1) Di cui all art. 10, comma 1, n. 8-ter), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. (2) Se l annotazione è effettuata in ripetizione di un altra per lo stesso credito e in virtù del medesimo atto, per la cui annotazione sia stata versata l imposta in misura proporzionale, è prevista l applicazione dell imposta in misura fissa (euro 168). (3) L imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati, che risulta dall atto di consenso oppure da un apposita dichiarazione del richiedente espressa nella domanda. (4) L imposta si deve applicare sull importo della somma per cui la formalità è stata chiesta, ma dall imposta dovuta dev essere dedotta l imposta proporzionale eventualmente versata per la restrizione. Sono soggette ad imposta catastale le volture catastali nella seguente misura: a) 1 per cento, da applicarsi al valore degli immobili e dei diritti reali immobiliari, anche se relative a beni strumentali sottoposti ad Iva; b) se la voltura è eseguita in dipendenza di atti: che non importano trasferimento di immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari; soggetti ad Iva; relativi a fusioni e scissioni societarie, nonché di conferimenti di azienda;

Imposte ipotecaria e catastale di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda, se registrati entro un anno dall apertura della successione; di acquisto della prima casa; di trasferimento di fabbricati esenti da Iva ed effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell attività la rivendita degli immobili. Atti esenti: sono gli stessi per i quali non si applica l imposta ipotecaria (si veda sopra). Art. 10, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 3.2 Base imponibile Relativamente alla base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di trasferimento di immobile da adibire ad abitazione, effettuato tra persone fisiche non esercenti attività commerciali, professionali od artistiche, si rinvia al Cap. I. 4. DONAZIONE DI IMMOBILE DISCIPLINA VIGENTE DAL 3 OTTOBRE 2006 AL 28 NOVEMBRE 2006 4.1 Imposta ipotecaria Le trascrizioni di donazioni e di altri atti a titolo gratuito che comportano il trasferimento, anche parziale, di immobili sono assoggettate ad imposta ipotecaria come segue: a) se eseguite nei confronti del coniuge o di un parente in linea retta, il quale sia in possesso delle condizioni richieste per la prima casa (si veda nel Cap. I): fino al valore di 180.000 euro per ciascun beneficiario in possesso dei citati requisiti: ; oltre il valore di 180.000 euro: 3 per cento; in ogni altro caso: 3 per cento. Lo stesso trattamento è previsto per le trascrizioni delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito che comportano: la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote; la costituzione o il trasferimento di un vincolo di destinazione sopra un immobile. 39

4.2 Imposta catastale 40 La donazione immobiliare è soggetta all imposta catastale in misura fissa () per ciascun intestatario, in caso di prima casa, fino a concorrenza del valore di 180.000 euro; per il valore eccedente tale importo si applica la tassazione proporzionale (3 per cento). Art. 6, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con l. 24 novembre 2006, n. 286 5. TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DI IMMOBILE DISCI- PLINA VIGENTE DAL 3 OTTOBRE 2006 AL 28 NOVEMBRE 2006 5.1 Imposta ipotecaria La trascrizione dei certificati di successione, che comportano il trasferimento di proprietà di immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, o vincoli di destinazione sugli stessi, è assoggettata ad imposta ipotecaria come segue: Bene caduto in successione Beneficiario Aliquota Abitazione principale Coniuge o parente Sulla quota di valore fino del defunto in linea retta a 250.000 euro: Sulla quota di valore che eccede 250.000 euro: 3 per cento Altri beni o diritti reali Chiunque 3 per cento immobiliari del defunto 5.2 Imposta catastale Il trasferimento dell abitazione principale del defunto, avvenuto mortis causa, se effettuato a favore del coniuge o di parenti in linea retta è assoggettato ad imposta catastale nelle seguenti misure: a) fino a concorrenza del valore di 250.000 euro; b) 3 per cento per il valore che eccede tale importo.

Imposte ipotecaria e catastale Art. 6, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con l. 24 novembre 2006, n. 286 6. PERMUTA DI IMMOBILI Relativamente ai criteri da adottare in sede di determinazione della base imponibile nella permuta di immobili, l Agenzia delle entrate (Risoluzione n. 8 del 13 febbraio 2007) ha fornito i seguenti chiarimenti. Per l imposta ipotecaria si deve assumere, come per l imposta di registro, il valore del bene che dà origine alla maggiore imposta (essendo tassata un unica formalità), mentre ai fini dell imposta catastale si deve prendere a riferimento il valore venale (cioè quello commerciale) di ciascun immobile coinvolto, in quanto per ogni bene permutato si deve eseguire una singola voltura catastale, presupposto autonomo del tributo. 7. SANZIONI Per l omissione della richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell imposta; la misura passa peraltro da un minimo di euro 103 a euro 2.65 se l omissione riguarda trascrizioni o annotazioni assoggettate ad imposta fissa, oppure non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito. L Amministrazione finanziaria ha ammesso la possibilità di accedere al ravvedimento (si veda di seguito). Circolare Agenzia del Territorio 27 aprile 2001, n. 4/T «Le tipologie di ravvedimento utilizzabili per le fattispecie omissive sanzionate dall art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, di competenza esclusiva degli uffici dei registri immobiliari, sono le seguenti: 1. riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, nell ipotesi di regolarizzazione dell omissione entro 90 giorni (art. 13, primo comma, lett. c); 2. riduzione della sanzione ad un quinto del minimo, nell ipotesi di regolarizzazione dell omissione entro un anno (art. 13, primo comma, lett. b)». Art. 9, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 41

42 8. IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE OPERAZIONI DI CREDITO Per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine cioè aventi una durata contrattuale superiore a 18 mesi - effettuate da aziende di credito è prevista l esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative e l applicazione di un imposta sostitutiva. L agevolazione si estende: a) ai provvedimenti, atti e contratti relativi ai finanziamenti stessi; b) alla loro esecuzione, modifica ed estinzione e alle garanzie inerenti; c) alle surroghe, alle sostituzioni, alle postergazioni, ai frazionamenti e alle cancellazioni, anche parziali; d) alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti stessi. L imposta sostitutiva si applica nella misura dello 0,25 per cento dell ammontare complessivo del finanziamento erogato nel corso dell esercizio. Se il finanziamento consiste in un apertura di credito la base imponibile sulla quale calcolare l imposta sostitutiva è costituita dall ammontare del fido. Si applica invece il regime ordinario per gli atti giudiziari relativi ai finanziamenti per i quali è prevista l imposta sostitutiva; le cambiali emesse in relazione agli stessi sono soggette ad imposta di bollo nella misura dello 0,1 per mille (art. 6, comma 6, Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642). Ai fini dell applicabilità dell imposta sostitutiva non rileva soltanto il tipo di operazione, ma anche, e soprattutto, la sua durata, come è stato chiarito dall Amministrazione finanziaria (Circolare Ministero Finanze 16 luglio 1990, n. 260292 e 22 dicembre 1999, n. 140/T). Circolare Ministero delle Finanze 22 dicembre 1999, n. 240/T «( ) ai fini dell applicazione del tributo sostitutivo deve ritenersi ininfluente la tipologia dell operazione di finanziamento, dovendosi la scelta concretizzare in un atto scritto conforme alle disposizioni legislative, statutarie o amministrative con una previsione della durata contrattuale del finanziamento superiore a 18 mesi». Aliquota del 2 per cento: è prevista l applicazione dell imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento qualora il finanziamento si riferisca all acquisto di un immobile, con le relative pertinenze, diverso dalla prima casa. La norma si applica ai contratti conclusi a decorrere dall 1 agosto 2004 (art. 1-bis, comma 6, d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modifiche con l. 30 luglio 2004, n. 191).

Imposte ipotecaria e catastale Aliquota ridotta alla metà Iacp e cooperative edilizie: è prevista la riduzione del 50 per cento dell imposta sostitutiva per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario agli Istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie. Sono esclusi dalla base imponibile i finanziamenti: a) effettuati con fondi amministrati o conferiti dallo Stato o dalle Regioni, oppure gestiti per conto degli stessi; b) previsti da leggi speciali che dispongono aiuti a favore di territori colpiti da calamità naturali; c) effettuati alla Pubblica amministrazione, sia statale che regionale o comunale, nonché ad enti pubblici istituiti esclusivamente per adempiere funzioni statali o esercitare direttamente servizi pubblici in regime di monopolio. Disciplina applicabile: per la rettifica dell imponibile, l accertamento d ufficio dei beni non indicati, le relative sanzioni, la riscossione, il contenzioso e in genere per tutto ciò che non è disciplinato, si applicano le norme sull imposta di registro. Artt. 15-20, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 43