SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 102
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- Bernarda Ferrero
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1 SERVIZI TRIBUTARI ANNO pag marzo 31/FS/om Imposta di registro, ipotecaria e cataste - Atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti rei immobiliari Modifiche Chiarimenti - Circolare dell'agenzia delle Entrate del 21 febbraio, n. 2 Sintesi L Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte in materia di tassazione degli atti traslativi o costituitivi di diritti rei immobiliari di godimento, effettuati a titolo oneroso L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 2, datata 21 febbraio, recante: Modifiche la tassazione applicabile, ai fini dell imposta di registro, ipotecaria e cataste, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. A decorrere d 1 gennaio sono state introdotte rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti rei immobiliari (vedi art. 10 del D.Lgs., n. 23/2011, come modificato dl articolo 26, comma 1, del D.L. n. 104/, convertito dla legge n. 128/ e per un esame completo vedi ns. circ. nn. 101 e 115/). Per effetto delle disposizioni sopra citate è stato riformulato l articolo 1 della Tariffa, parte prima, legata testo unico di cui D.P.R. n. 131/1986 fine di prevedere due iquote per la tassazione degli atti, nella misura rispettivamente del 9 e del 2 per cento. La legge di stabilità anno ha introdotto una nuova iquota di imposta del 12 per cento, prevista in presenza di determinate condizioni, per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze. Con la circolare in esame l'agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle suddette novità. Di seguito si riportano soltanto cune principi disposizioni, rinviando per un esame completo testo della circolare qui legata. La nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari Per gli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento, effettuati a titolo oneroso, a decorrere d 1 gennaio è prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzione con tre sole iquote: - 9%, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere ed atti traslativi o costitutivi di diritti rei immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i
2 SERVIZI TRIBUTARI ANNO pag. 102 trasferimenti coattivi; - 2%, per i trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione (escluse quelle rientranti nelle categorie catasti A/1, A/8 e A/9), ove ricorrano le condizioni di cui la nota II-bis l'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, legata D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro), per l'attribuzione dei benefici "prima casa"; - 12%, per i trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professioni, iscritti nella relativa gestione previdenzie e assistenzie. L'imposta proporzione di registro risultante dl'applicazione di ti iquote non può, comunque, essere inferiore a euro. Inoltre, gli atti assoggettati l'imposta proporzione di registro e tutti gli atti e le formità direttamente conseguenti, posti in essere per curare gli adempimenti catasti e di pubblicità immobiliare, sono esenti dl'imposta di bollo, dle tasse ipotecarie e dai tributi specii catasti e sono soggetti le imposte ipotecaria e cataste nella misura fissa di 50 euro ciascuna. A decorrere d 1 gennaio gli importi delle imposte di registro, ipotecaria e cataste, sono stati elevati da 168 a 200 euro. Acquisto prima casa Per le agevolazioni relative l'acquisto della "prima casa", gli atti di trasferimento non assoggettati ad IVA scontano l'imposta di registro nella misura proporzione del 2% e le imposte i- potecaria e cataste nella misura fissa di 50 euro ciascuna. I benefici sopra descritti si applicano ai trasferimenti di case di abitazione, tranne quelle rientranti nella categorie catasti A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e pazzi di eminente pregio artistico e storico), sempre che ricorrano le condizioni previste, ai fini della fruizione dell'agevolazione, dla nota II-bis l'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, legata D.P.R. n. 131/1986 (immobile ubicato nel Comune in cui l acquirente ha o stabilisce la residenza entro 18 mesi, dichiarazione nell atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di tra casa di abitazione nel medesimo Comune in cui è situato l immobile da acquistare e di non possedere tro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa ). Nella circolare in esame l Agenzia delle Entrate ha precisato che d 1 gennaio l'applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata la categoria cataste in cui l'immobile è classificato o classificabile e non più le caratteristiche individuate d
3 SERVIZI TRIBUTARI ANNO pag. 103 decreto ministerie del 2 agosto Per le agevolazioni relative l'acquisto della "prima casa", per gli atti di trasferimento soggetti ad Iva, le imposte di registro, i- potecaria e cataste si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Per ti trasferimenti soggetti ad Iva, l'individuazione delle case di abitazione non di lusso, cui si applicano le agevolazioni "prima casa", è subordinata ai criteri dettati d citato decreto del 2 agosto 1969, a prescindere dla categoria cataste con la que l'immobile risulta censito in catasto. Credito d imposta per il riacquisto della prima casa E stato stabilito un credito d imposta ( vedi art. 7, L. n. 448/1998) a favore di coloro che dopo aver ienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni previste ai fini dell imposta di registro o dell IVA per l acquisto della prima casa provvedano ad acquisire a qusiasi titolo, entro un anno dl ienazione, tra casa di abitazione non di lusso, avente i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni prima casa. Te credito spetta fino a concorrenza dell imposta di registro o dell IVA dovuta in relazione precedente acquisto agevolato per un ammontare non superiore l imposta di registro o l IVA dovuta per l acquisto agevolato della nuova casa di abitazione. Al fine di evitare dubbi interpretativi, l Agenzia delle Entrate ha precisato che te previsione è da ritenersi comunque ancora applicabile. Il credito di imposta, ancorché costituisca un vantaggio per i contribuenti, non concretizza una agevolazione che ha effetti sulla misura dell imposta di registro dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso. Per quanto attiene la misura dell imposta, che può essere utilizzata in compensazione, a ti fini deve essere computata anche l imposta di registro corrisposta nella misura minima di euro, nei casi in cui l applicazione delle iquote proporzioni di registro risultava inferiore a detto importo minimo. Inoltre, laddove per effetto dello scomputo dl imposta dovuta per il nuovo acquisto effettuato, risulti un importo di imposta di registro inferiore la somma di euro, dovrà essere versato per la registrazione dell atto solo te importo e non l imposta minima di euro.
4 SERVIZI TRIBUTARI ANNO pag. 104 Norme abrogate Il documento in esame elenca le norme abrogate per effetto della riformulazione dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, legata D.P.R. n. 131/ gennaio sono abrogate le disposizioni di favore per i trasferimenti di: - immobili di interesse storico, artistico ed archeologico; - fabbricati o porzioni di fabbricato ceduti in esenzione da Iva nei confronti di imprese di rivendita di immobili; - immobili in favore dello Stato o di enti pubblici territorii; - immobili situati l'estero; - immobili in favore di Onlus o di istituzioni riordinate in aziende di servizi, - immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, - terreni agricoli e relative pertinenze a favore dell'imprenditore agricolo professione. Soppressione delle agevolazioni previste in leggi specii Per quanto attiene la soppressione delle agevolazioni previste da leggi specii, d 1 gennaio sono abrogati cuni regimi agevolativi o di esenzione, che prevedevano un trattamento di favore in materia di imposta di registro (riduzione di iquote, imposta fissa od esenzione). Il documento in esame riporta un elenco (non esaustivo) di previsioni recanti agevolazioni da ritenere non più applicabili, come, ad esempio, quelle per: - i trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero (ex art. 5 della L. n. 168 del 1982); - i trasferimenti nell'ambito del compendio unico (ex art, 5-bis della L. n. 97 del 1994, ed art. 5-bis del D.Lgs. n. 228 del 2001); - i piani di insediamento produttivi e per l'edilizia economicopopolare (ex art. 32 del D.P.R. n. 601 del 1973). Agevolazioni applicabili Restano, invece, in vigore le agevolazioni: - per la piccola proprietà contadina (ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009); - per la partecipazione l'expo 2015; - per la mediazione civile e commercie (ex art. 17 del D.Lgs. n. 28 del 2010); - nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio (ex art. 19 della L. n. 74 del 1987); - per gli atti di conciliazione giudizie (ex art. 9 della L. n. 488 del 1999).
5 SERVIZI TRIBUTARI ANNO pag. 105 Tabelle riepilogative Si riportano le seguenti tabelle: - n. 1 relativa la tassazione applicabile ai trasferimenti di fabbricati abitativi, - n. 2 relativa la tassazione applicabile ai trasferimenti di abitazioni prima casa, - n. 3 relativa la tassazione applicabile ai trasferimenti abitativi esenti da IVA, - n. 4 relativa la tassazione applicabile ai trasferimenti di fabbricati strumenti. TABELLA N. 1 CESSIONE FABBRICATI ABITATIVI Cedente Tipo Registro Ipotecaria Cataste Privato Fuori d campo Iva Prima casa 2% 3 % Altro 9% 7% 50 2% 50 1%
6 SERVIZI TRIBUTARI ANNO pag. 106 TABELLA N. 2: CESSIONI DI CASE DI ABITAZIONE: AGEVOLAZIONI PRIMA CA- SA Cedente Iva Registro Ipotecaria Cataste Privato Fuori d campo Iva 2% 3 % Soggetto Iva 4% 4% TABELLA N. 3: CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI ESENTI DA IVA Cedente Tipo Registro Ipotecaria Cataste Soggetto IVA Cessioni e- senti ex art. 10, comma 1, prima casa 2% 3 % n. 8-bis, del DPR n. 633 del 1972 Altro 9% 7% 50 2% 50 1%
7 SERVIZI TRIBUTARI ANNO pag. 107 TABELLA N. 4 CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI SOGGETTI AD IVA Cedente Iva Registro Ipotecaria Cataste Soggetto IVA Cessione ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633 del % ovvero 10% ovvero e- sente % 3% 1% 1%
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