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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12-VII-2006 C(2006) 3279 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Sicilia) Aiuto n. N 137/2004 Aiuti destinati agli allevatori per i danni causati dall epizoozia Blue Tongue. Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO 1) Con lettera del 19 marzo 2004, protocollata il 25 marzo 2004, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato le misure in oggetto alla Commissione europea a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 2) Con lettere dell 11 ottobre 2004, del 18 febbraio 2005, del 16 gennaio 2006 e del 17 maggio 2006, protocollate rispettivamente il 12 ottobre 2004, il 22 febbraio 2005, il 19 gennaio 2006 e il 18 maggio 2006, la Rappresentanza permanente ha comunicato alla Commissione i complementi d informazione chiesti alle autorità italiane con fax del 17 maggio 2004 (rif. AGR 13306), dell 8 dicembre 2004 (AGR 31241), del 20 aprile 2005 (AGR 10120) e del 20 marzo 2006 (rif. AGR 7905). 3) Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale misura a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE. 4) Nel prendere questa decisione la Commissione ha tenuto conto delle seguenti osservazioni: S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commissione europea Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (+32-2) 299 11 11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

II. DESCRIZIONE 5) L aiuto in questione prevede un risarcimento degli allevatori di vitelli 1 della Sicilia i quali, a causa del divieto di movimentazione dei ruminanti, imposto a decorrere dal 1 gennaio 2003 dalle autorità italiane in seguito all epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), non hanno potuto trasferire i propri animali verso le regioni dell Italia settentrionale perché fossero ivi ingrassati e macellati. 6) Gli aiuti saranno versati per animale e per giorno di permanenza nelle stalle, in seguito al divieto di movimentazione degli animali in vigore fra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003, sulla base dei libri di stalla. 7) I costi considerati nell ambito del presente regime sono stati fissati con decreto dell Assessore regionale all agricoltura come segue: Razze da latte 2 : razione alimentare giornaliera per i vitelli dal 5 al 120 giorno di vita (1 RAG): 1,80 EUR/Kg, per un consumo di 1 kg al giorno (ossia 207 EUR al massimo per capo di bestiame per il periodo indicato); RAG dal 121 al 330 giorno (2 RAG): 1,96 EUR/giorno (ossia 411,60 EUR al massimo per capo di bestiame per il periodo indicato); costi di manodopera per alimentare e curare gli animali (MO): 1,28 EUR. Per ciascun animale è necessario calcolare 10 minuti di manodopera al giorno (ovvero 416 EUR al massimo per capo di bestiame per 325 giorni), riduzione dell aumento di peso (AP) per animale al giorno, ossia 1 kg al giorno che è pagato al prezzo di 1,70 EUR (ovvero 552,50 EUR al massimo per capo di bestiame per 325 giorni). Sulla base di tale calcolo: (1 RAG + MO) AP (1,80 EUR + 1,28 EUR) 1,70 EUR = 1,38 EUR/giorno Ne risulta un aiuto di 1,38 EUR per animale al giorno per un massimo di 115 giorni. (2 RAG+MO)-AP (1,96 EUR + 1,28 EUR)- 1,70 EUR = 1,54 EUR/giorno Ne risulta un aiuto di 1,54 EUR per animale al giorno per un massimo di 210 giorni. Razze autoctone 3 : 1 La misura prevedeva, in un primo momento, risarcimenti per gli ovini. Con lettera del 18.2.2004, prot. n. 2219, le autorità competenti hanno escluso gli ovini dall applicazione del regime. 2 I vitelli scolostrati, cioè dell età di 5 giorni, sono trasferiti negli allevamenti dell Italia settentrionale. Nell impossibilità di effettuare tale trasferimento, a partire dal 6 giorno di vita i vitelli sono stati nutriti con il latte materno (che non ha potuto essere commercializzato provocando un ulteriore perdita per gli allevatori) e con mangimi. 2

RAG: 1,96 EUR/giorno (per capo di bestiame); MO: 1,28 EUR/giorno/animale, AP: 1,70 EUR/giorno. Sulla base di tale calcolo: (RAG + MO) AP (1,96 EUR + 1,28 EUR) 1,70 EUR = 1,54 EUR/giorno Ne risulta un aiuto di 1,54 EUR per ciascun animale al giorno durante 150 giorni al massimo. 8) Le autorità italiane hanno dichiarato altresì che terranno conto degli introiti successivi provenienti dalla riscossione dei premi comunitari. 9) Il finanziamento della misura ammonta a 1 milione di euro per il periodo di applicazione del regime indicato dalle competenti autorità, compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2003. III. VALUTAZIONE Sussistenza dell aiuto 10) Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune aziende o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 11) La misura notificata rientra nel campo d applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato in quanto ha come beneficiari alcune aziende della Sicilia produttrici di carni bovine e ovine, attive su un mercato internazionale fortemente concorrenziale (cioè quello delle carni bovine ed ovine). Pertanto, essa falsa o minaccia di falsare la concorrenza e pregiudica il commercio tra gli Stati membri (nel 2003 in Italia sono stati allevati 6 995 000 bovini, di cui 240 000 riproduttrici soltanto in Sicilia 4 ). Compatibilità dell aiuto 12) Il trattato prevede, tuttavia, delle deroghe che permettono di considerare determinati aiuti compatibili con il mercato comune. Nella fattispecie, tenendo conto della natura del regime notificato, la sola deroga applicabile è quella di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in virtù della quale possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 13) Nella valutazione degli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, la Commissione applica il punto 11.4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore 3 I vitelli sono allevati dalla madre (linea vacca-vitello) che produce unicamente il latte destinato allo svezzamento. Essi sono allevati all aperto fino all età di 6-7 mesi per essere quindi inviati nell Italia settentrionale. 4 Fonte Eurostat ed ISMEA. 3

agricolo 5 (di seguito: Orientamenti). Conformemente a tale punto, essa ritiene che gli aiuti concessi agli agricoltori per l indennizzo delle perdite causate dalle epizoozie possano essere autorizzati alle seguenti condizioni: la misura si inserisce nell ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2 degli Orientamenti); si tratta di una misura avente un obiettivo di prevenzione o di compensazione o i due obiettivi combinati (punto 11.4.3); la misura è compatibile con gli obiettivi e con le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario (punto 11.4.4); l aliquota massima degli aiuti può raggiungere il 100% delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti (punto 11.4.5); gli aiuti accordati agli agricoltori per compensare i danni causati alla produzione agricola sono versati il più presto possibile dopo il verificarsi del fatto generatore. In assenza di una specifica giustificazione, la Commissione non autorizza proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell evento (punto 11.1.2). 14) Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, è possibile accordare una compensazione ragionevole per la perdita di profitti, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto, come pure della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle competenti autorità, per consentire l eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture. 15) Qualora l aiuto sia erogato nell ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi. Rispetto nella fattispecie delle condizioni di cui al punto 11.4. 16) La misura in esame è una conseguenza dell attuazione della normativa nazionale e comunitaria sull eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) 6 e rientra pertanto nell ambito di un idoneo programma di prevenzione e di lotta contro l epizoozia Blue tongue. 17) La misura è compatibile con gli obiettivi e con le disposizioni specifiche previsti dalla normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario. 18) L aiuto è stato presentato prima della scadenza del periodo di tre anni dal verificarsi del fatto generatore. 5 GU C 232 del 12.8.2000. 6 Decisione della Commissione C (2000) 2899 del 3 ottobre 2000, decreto del Ministero italiano della Sanità n. 600.6/24461/82N/4457 4

19) La misura è intesa a compensare gli allevatori per le perdite provocate dall impossibilità di spostare gli animali che di norma sono inviati nell Italia settentrionale per esservi ingrassati e che, a causa delle misure preventive di lotta contro la Blue tongue, sono stati invece costretti a restare nelle stalle. 20) Conformemente al punto 11.4 degli Orientamenti, gli aiuti possono coprire fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti. Inoltre, tale punto prevede una compensazione ragionevole per la perdita di profitti, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto, come pure della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle competenti autorità, per consentire l eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture. La condizione essenziale per la concessione di un aiuto nell ambito del punto 11.4 (esclusi controlli sanitari, test e vaccini) è l abbattimento degli animali e la ricostituzione della mandria. Nella fattispecie, nell ambito del piano di prevenzione e di eradicazione della Blue tongue, non è stato previsto alcun abbattimento dei bovini, in quanto essi sono portatori sani che non devono essere obbligatoriamente abbattuti per ordinanza sanitaria. Questa condizione non sembra essere soddisfatta nel contesto dell aiuto in esame. 21) Tuttavia, la Commissione osserva che, nella fattispecie, occorre tener presenti alcune condizioni specifiche 7 : Organizzazione dell allevamento in Sicilia: 22) Sulla base dei dati dell Istituto nazionale di statistica, nel 2003 in Sicilia l allevamento degli animali annoverava 420 000 capi di bestiame, di cui 70 000 appartenenti a razze da latte e 350 000 a razze da carne. 23) La produzione di carni, in particolare delle carni bovine, rappresenta il più importante settore produttivo di tutto il comparto dell allevamento. Il patrimonio bovino è costituito di animali ottenuti per selezione genetica tra vacche di razze locali (Cinisara e Modicana) e tori di razza Charolaise e Limousine per la produzione di vitelli di prima generazione che presentano un ottimo livello qualitativo. 24) Per quanto riguarda le razze da latte, i vitelli scolostrati, cioè dell età di 5 giorni, sono trasferiti negli allevamenti dell Italia settentrionale. Non essendo stato possibile effettuare tale trasferimento a partire dal 6 giorno di vita i vitelli sono stati nutriti con il latte materno (che non ha potuto essere commercializzato, provocando un ulteriore perdita per gli allevatori) e con mangimi. 25) Per quanto riguarda le razze autoctone, i vitelli sono allevati dalla madre (linea vacca-vitello) che produce unicamente il latte necessario allo svezzamento. Essi sono allevati all aperto fino all età di 6-7 mesi ed in seguito inviati nell Italia settentrionale. 7 Queste stesse condizioni specifiche sono state prese in considerazione dalla Commissione nella sua decisione C(2003)2519 def. del 23.7.2003, adottata nell ambito del fascicolo d aiuto di Stato N. 622/2001, in http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/ 5

26) Secondo le autorità italiane l allevamento intensivo non esiste in Sicilia, in quanto richiede notevoli investimenti che, nella regione, non sarebbero giustificati date le condizioni attuali 8. Danni derivanti dai costi di detenzione dei bovini nelle stalle. 27) Secondo le autorità italiane, in seguito all epizoozia della Blue tongue e alle misure istituite dalle autorità per fronteggiare tale epizoozia, gli allevatori di bovini della regione hanno subito danni derivanti da: l impossibilità di vendere i vitelli nell Italia settentrionale, da cui il ricorso al mercato locale per la vendita degli animali. Dai dati forniti dalle autorità italiane risulta che i prezzi delle carni bovine durante il periodo del divieto di movimentazione hanno subito una riduzione del 35% circa rispetto al prezzo del periodo precedente la crisi della Blue tongue 9 ; i costi supplementari per l alimentazione del bestiame, che non poteva più essere allevato all aperto a causa della scarsità dei foraggi provocata dalla sovrappopolazione. Gli allevamenti hanno dovuto sostenere un costo aggiuntivo per l alimentazione degli animali la cui presenza nelle stalle non era prevista 10 ; i costi medi delle cure veterinarie per animale nel 2003 erano pari a 82,63 EUR/all anno per le razze da latte ed a 65 EUR/all anno per gli animali da carne (costi per i quali nell ambito dell attuale regime non è prevista alcuna compensazione). Durata della detenzione nelle stalle. 28) In Sicilia il divieto di movimentazione degli animali è durato per tutto il 2003 senza alcuna interruzione; quindi, durante il periodo di riferimento dell aiuto in questione (1 gennaio 31 dicembre 2003), il divieto di movimentazione ha interessato tutto il territorio dell isola ed è stato ininterrotto durante l intero periodo. Assenza di compensazione eccessiva delle spese. 29) La regione ha assicurato che non vi saranno compensazioni eccessive degli aiuti per un effetto di cumulo del regime con altri eventuali aiuti aventi le stesse finalità. Inoltre, l aiuto riguarda soltanto una parte del periodo di effettiva detenzione degli 8 In Sicilia, gli allevamenti intensivi sono considerati antieconomici. Le autorità italiane hanno affermato che tali allevamenti richiedono investimenti significativi da destinare all acquisto di attrezzature, alla formazione del personale, alle tecnologie. Inoltre, i costi degli alimenti per il bestiame sarebbero eccessivi. Nella regione Sicilia, effettivamente, non è possibile produrre gli alimenti per l allevamento dei bovini, se si considera il clima dell isola; detti alimenti, quindi, dovrebbero essere «importati» dall Italia continentale, il che comporterebbe un aumento non indifferente dei prezzi d allevamento. 9 Riduzione che risulta dai dati trasmessi dalle autorità competenti: i prezzi medi per le mezzene di vitelli (di età superiore a 6 mesi) rilevati dalla Camera di commercio di Ragusa nel periodo 2001-2003 erano pari a 2,63 EUR/Kg contro i 3,75 EUR/Kg nel periodo 1999-2000. Questi prezzi hanno tenuto conto della riduzione del 6,7% prevista da Agenda 2000. 10 Le scorte interne degli allevamenti sono state insufficienti rispetto agli animali presenti nelle stalle; gli allevatori hanno quindi dovuto rifornirsi di alimenti e di foraggi al di fuori della loro azienda. 6

animali nelle stalle 11 e nell ambito del regime in questione non vi è compensazione di una quota significativa dei costi (quali le perdite del reddito proveniente dalla vendita del latte per le razze da latte e le spese veterinarie). 30) Le autorità competenti hanno assicurato che nel calcolo dell aiuto esse terranno conto del risultato della vendita dell animale sul mercato regionale 12 e delle entrate derivanti dai premi comunitari. Conclusioni. 31) Dalle informazioni ricevute risulta quanto segue: la Regione Sicilia ha sofferto per l epizoozia della Blue tongue molto più di altre regioni continentali italiane, anche se le autorità regionali hanno messo in atto un piano di prevenzione e di eradicazione della malattia, date le particolari caratteristiche dell allevamento in Sicilia la detenzione dei vitelli nelle stalle è un provvedimento necessario per combattere efficacemente la malattia; si tratta di una misura di prevenzione essenziale che comporta costi supplementari non compensati dalla vendita degli animali in una fase successiva. In effetti, poiché non esiste l allevamento intensivo, gli allevatori devono sostenere ulteriori costi dovuti alla mancanza di infrastrutture e alla dipendenza da foraggi importati. Inoltre, il mercato regionale non è in grado di assorbire la produzione eccedentaria di carni bovine; infine, il divieto di movimentazione degli animali in Sicilia ha avuto una durata eccezionalmente prolungata ed estesa; durante il periodo in esame il divieto è stato ininterrotto ed ha interessato tutto il territorio regionale. 32) In considerazione di quanto sopra, i servizi della Commissione giungono alla conclusione che la gravità e la durata della crisi della Blue tongue in Sicilia nonché la peculiare situazione regionale possono giustificare la concessione di un aiuto una tantum, inteso a compensare gli allevatori di bovini dei danni subiti in seguito all attuazione del piano di prevenzione e di eradicazione della Blue tongue. 33) Il regime di aiuto notificato può essere pertanto considerato conforme alle disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili nell ambito della lotta contro le epizoozie, di cui al punto 11.4 degli Orientamenti e beneficiare della deroga prevista all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui è destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 11 Per i vitelli appartenenti alle razze da latte la compensazione sarà versata a partire dal 6 giorno (per un massimo di 335 giorni per i vitelli nati alla fine del 2004); per i vitelli appartenenti alle razze autoctone la compensazione sarà versata a partire dal 210 giorno (ovvero dal 7 mese circa) fino alla soppressione del divieto di movimentazione (per un massimo di 150 giorni per i vitelli nati alla fine del 2004). 12 Cfr. nota in calce alla pagina n. 9 7

IV. DECISIONE 34) Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione ha deciso di considerare il regime d'aiuti notificato compatibile con il mercato comune. 35) Ove la presente lettera contenesse informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora la Commissione non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello Sviluppo rurale Direzione H - Legislazione agricola Unità H.2. Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax: +32/(0)2.2967672 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione 8