PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 104 ter L.F. nella pratica applicazione Dott. Eros Ceccherini
OPERAZIONI CHE POSSONO PRECEDERE IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE Con la sentenza dichiarativa di fallimento il tribunale può disporre l esercizio provvisorio (Art. 104 L.f.) Anche prima della presentazione del programma di liquidazione, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l affitto d azienda a terzi (Art. 104 bis L.f.) Prima dell approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all interesse dei creditori (Art. 104 ter L.f.). 2
QUESTIONI OPERATIVE Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario (che dovrà essere redatto nel più breve tempo possibile art. 87 L.f.), il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all approvazione del comitato dei creditori. (Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma di liquidazione). 3
LA RESPONSABILITA DEL CURATORE Il programma, oltre ad essere un test di valutazione delle capacità manageriali e della professionalità del curatore, costituisce un vero e proprio contratto (a formazione progressiva e plurisoggettiva) con i creditori concorsuali, il cui inadempimento può essere per il curatore fonte di responsabilità per danni e di eventuale revoca dalla carica. 4
COME TUTTI I CONTRATTI GESTORI IL PROGRAMMA DEVE ESSERE: TEMPESTIVO ANALITICO REALIZZABILE PRUDENTE FINALIZZATO 5
FALLIMENTO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI Nell ipotesi di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, è consigliabile redigere un unico programma di liquidazione, salvo il caso che il o i patrimonio/i dei soci sia/no di particolare entità e composizione, e quindi rendano opportuni programmi. 6
TERMINE A) non è perentorio (ma acceleratorio); B) per la sua inosservanza non è stabilita dalla legge una specifica sanzione a carico del curatore; (diversamente da quanto previsto dall art. 54 del D.Lgs 270/99 - revoca del commissario). C) è prorogabile da parte del Giudice Delegato su parere conforme del comitato dei creditori, in considerazione della complessità della procedura e ad eventi di particolare rilevanza. 7
La liquidazione deve essere programmata e non ridursi ad un manifesto delle buone intenzioni, ossia ad una mera elencazione di atti che il curatore si propone di compiere, ma deve costituire un piano che consacri precisi ed analitici impegni operativi e scansioni temporali 8
Il programma costituisce l atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo 9
La pianificazione è il processo con in quale, dato un sistema sociale, si stabilisce uno stato futuro dello stesso ritenuto desiderabile (obiettivo), si individuano le azioni per conseguirlo (piano d azione) e le risorse per mettere in atto queste azioni. 10
La pianificazione può essere scomposta in fasi concatenate, caratterizzate da un orizzonte temporale via via più ristretto degli obiettivi e, correlativamente, da un maggior grado di dettaglio dei medesimi. Si parla così di: PIANIFICAZIONE STRATEGICA che traduce i fini aziendali (la mission) in obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale di lungo termine, pluriennale; PIANIFICAZIONE TATTICA, che traduce gli obiettivi strategici in obiettivi tattici, aventi un orizzonte temporale di medio termine (indicativamente da uno a 3-5 anni); PIANIFICAZIONE OPERATIVA, che traduce gli obiettivi tattici in obiettivi operativi (o gestionali) aventi un orizzonte temporale di breve termine (indicativamente non superiore all anno). 11
IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE LA PREMESSA l opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell articolo 104; l opportunità di autorizzare l'affitto dell azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis; 12
Gli estremi del parere favorevole, al programma di liquidazione, ottenuto dal Comitato dei creditori. 13
CONTENUTO la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; le condizioni della vendita dei singoli cespiti. 14
Clienti esigibili e clienti a contenzioso, indicazioni analitiche; Crediti v/ erario e istituti previdenziali, descrizione; 15
Indicare chi ha effettuato la stima; Eventuale rinunzia alla liquidazione di alcuni beni; 16
CESSIONE UNITARIA DELL AZIENDA, DI SINGOLI RAMI O DI BENI IN BLOCCO Indicare: COME SI INTENDE PUBBLICIZZARE LA VENDITA; QUALI SONO LE AUTORIZZAZIONI DELL AZIENDA; QUALI SONO LE ATTREZZATURE; SE SONO GIA PERVENUTE OFFERTE CAUZIONATE; MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA (Art. 107 L.f.); CONDIZIONE PER LA QUALE SI PROCEDERA ALLA VENDITA DEI SINGOLI BENI; 17
AZIONI RISARCITORIE E RECUPERATORIE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO; AZIONI CIVILI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO; TENTATIVI DI AZIONI STRAGIUDIZIALI; RECUPERO CREDITI TRAMITE OPERATORI SPECIALIZZATI; (indicare analiticamente il possibile esito) 18
COLLABORAZIONI CONSULENTE DEL LAVORO; TECNICO (Geom./Ing.) STIMA BENI MOBILI E IMMOBILI; AVVOCATO, LEGALE DELLA PROCEDURA; 19
COSA ACCADE SE EMERGONO DELLE NOVITA Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo del 104 ter, un supplemento del piano di liquidazione. 20
L ESECUTIVITA DEL PROGRAMMA Il programma approvato dal comitato dei creditori è comunicato al giudice delegato che autorizza l esecuzione degli atti a esso conformi. 21