Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Documenti analoghi
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul tiro fuori del servizio

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza sul tiro fuori del servizio. (Ordinanza sul tiro) Sezione 1: Disposizioni generali. del 5 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Accordo dell 8 aprile 1981 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

A Legge federale sull esercito e sull amministrazione militare

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul tiro fuori del servizio. (Ordinanza sul tiro) Sezione 1: Disposizioni generali. del 5 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sul tiro fuori del servizio. (Ordinanza sul tiro) Sezione 1: Disposizioni generali. del 5 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Ordinanza sul servizio civile

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Immersione libera con bambini e giovani

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Oggetto. del 5 dicembre 1994 (Stato 8 gennaio 2002)

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Ginnastica ritmica con bambini e giovani

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Transcript:

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari (OISAM) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 62 capoverso 3 della legge militare 1, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile all istruzione e al perfezionamento volontari fuori del servizio sostenuti dalla Confederazione in Svizzera e all estero (istruzione volontaria). 2 L istruzione volontaria comprende: a. l istruzione militare fuori del servizio e le relative gare tecniche; b. lo sport militare fuori del servizio. 3 L istruzione volontaria ha luogo nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione. Nel caso delle associazioni mantello, l istruzione si svolge principalmente nelle loro società e sezioni. Art. 2 Scopo 1 L istruzione volontaria deve rispondere alle esigenze dell esercito e adempie, nell interesse della difesa nazionale, i seguenti scopi: a. mantenere le conoscenze di base e le conoscenze tecniche militari; b. istruire e perfezionare la truppa e i quadri; c. promuovere le attitudini fisiche personali. 2 Nell ambito dell istruzione secondo il capoverso 1, devono essere segnatamente incoraggiati l idea di milizia, la camerateria e lo spirito di corpo. Art. 3 Obbligo dell autorizzazione 1 L istruzione volontaria è sostenuta soltanto nella misura in cui è stata autorizzata. RS 512.30 1 RS 510.10 1998-0226 1323

2 L autorità che rilascia le autorizzazioni è l Aggruppamento delle Forze terrestri. Il capo delle Forze terrestri disciplina i particolari. Sezione 2: Riconoscimento e compiti Art. 4 Società militari e associazioni militari mantello 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) riconosce un organizzazione come associazione militare mantello, se: a. ha la forma giuridica di un associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero 2 ); b. lo scopo dell associazione soddisfa le esigenze della presente ordinanza; c. dispone di una struttura organizzativa che copre l intera Svizzera; d. fornisce prestazioni essenziali a favore delle sue società o sezioni; e. dispone di un numero sufficiente di membri. 2 Le associazioni militari mantello riconosciute (associazioni mantello) coordinano le attività svolte nelle loro società o sezioni nell ambito: a. dell istruzione e del perfezionamento; b. di manifestazioni e gare. 3 Il DDPS può parimenti riconoscere società il cui scopo è conforme alle esigenze della presente ordinanza. Art. 5 Organizzazione mantello delle società militari e delle associazioni militari mantello 1 Il DDPS riconosce un associazione come organizzazione mantello delle società e delle associazioni mantello se: a. ha la forma giuridica di un associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero 3 ); b. è sostenuta dalla maggioranza delle società militari e delle associazioni militari mantello. 2 Tale associazione assume il coordinamento tra le società e le associazioni mantello che le sono affiliate nonché con il DDPS. Sezione 3: Istruzione militare, gare tecniche e sport militare Art. 6 Istruzione militare fuori del servizio L istruzione militare fuori del servizio si fonda sui punti principali dell istruzione nell esercito e comprende gli ambiti seguenti: a. l istruzione di base generale; 2 RS 210 3 RS 210 1324

b. l istruzione al comando specifica alla funzione; c. l istruzione tecnica e le gare tecniche. Art. 7 Sport militare fuori del servizio Lo sport militare fuori del servizio comprende segnatamente l allenamento e le gare nelle discipline sportive militari invernali ed estive. Art. 8 Diritto di partecipazione 1 Tutti i militari possono partecipare all istruzione volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione secondo l articolo 6 della presente ordinanza. 2 Nel caso in cui sussista un interesse pubblico, le Forze terrestri possono autorizzare gli ex militari a partecipare all istruzione conformemente al capoverso 1. 3 Anche gli ex militari possono partecipare alla direzione dell istruzione per l istruzione militare e allo sport fuori del servizio. 4 La partecipazione all istruzione al comando e all istruzione tecnica specifiche alla funzione secondo l articolo 6 lettere b e c della presente ordinanza può essere computata, come servizio d istruzione, sul totale obbligatorio di giorni di servizio degli appuntati con funzione di sottufficiali e dei sottufficiali, per una durata massima di due giorni di corso. La partecipazione non dà diritto al soldo e all indennità per perdita di guadagno. Le Forze terrestri disciplinano i particolari. Sezione 4: Istruzione dei direttori dell istruzione Art. 9 Ammissione Possono essere istruiti come direttori dell istruzione i membri di società e associazioni, sempre che facciano parte dell esercito e, se possibile, svolgano già una funzione di quadro militare. Art. 10 Obiettivo dell istruzione 1 L istruzione abilita i futuri direttori dell istruzione a dirigere l istruzione e il perfezionamento militari nell ambito delle attività secondo la presente ordinanza. 2 Nei pertinenti corsi dell istruzione, ai partecipanti sono impartite le nozioni fondamentali in materia di condotta degli uomini, di tecnica di condotta, di metodica dell istruzione e di tecnica organizzativa. Art. 11 Competenza, corsi, computabilità 1 L istruzione incombe alle Forze terrestri, che organizzano ogni anno corsi dei due livelli seguenti: a. corso I livello base durata 3-5 giorni; b. corso II livello complementare durata 1-2 giorni. 1325

2 I partecipanti ai corsi ricevono il soldo e l indennità per perdita di guadagno. Sul totale obbligatorio di giorni di servizio possono essere computati come servizio d istruzione sette giorni di corso al massimo. I giorni di servizio sono iscritti nel libretto di servizio. Sezione 5: Prestazioni della Confederazione Art. 12 Materiale, infrastruttura e personale specializzato per l istruzione Nei limiti delle sue possibilità, il DDPS mette a disposizione, di regola gratuitamente, il materiale, l infrastruttura e il personale specializzato necessari per l istruzione. Art. 13 Indennità finanziaria 1 L organizzazione e lo svolgimento dell istruzione volontaria autorizzata conformemente all articolo 3 della presente ordinanza sono indennizzati annualmente dalla Confederazione nei limiti dei crediti stanziati. 2 Le indennità sono versate alle associazioni mantello riconosciute. Le società riconosciute che non dipendono da alcuna associazione mantello sono indennizzate direttamente. 3 Il DDPS determina l aliquota delle indennità per: a. le spese amministrative; b. le spese per l istruzione e le gare, compresi gli allenamenti; c. i membri della direzione dell istruzione. 4 Le indennità sono calcolate come segue: a. per il capoverso 3 lettera a, secondo il numero: 1. di membri delle società e delle associazioni mantello riconosciute; 2. di sezioni e società affiliate all associazione mantello riconosciuta; b. per il capoverso 3 lettera b, secondo il numero di militari che partecipano all istruzione e alle gare; c. per il capoverso 3 lettera c, secondo il numero di persone impiegate per la direzione dell istruzione. Art. 14 Spese di allacciamento e di utilizzazione Se, nell ambito di un attività d istruzione autorizzata, devono essere pagate tasse pubbliche alle quali anche la truppa sarebbe soggetta per la medesima prestazione, tali tasse possono essere assunte, a richiesta, dal servizio contabile del DDPS incaricato parimenti del rimborso delle tasse alla truppa. Art. 15 Materiale privato Per il materiale privato impiegato non è versata alcuna indennità. La Confederazione non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita di materiale privato nonché per la sostituzione o la riparazione di oggetti privati dell equipaggiamento sportivo e di gara. 1326

Art. 16 Esclusione dalla franchigia di porto Le società militari, le associazioni militari mantello e i loro membri non hanno diritto alla franchigia di porto. Sezione 6: Assicurazioni Art. 17 Assicurazione militare Tutti gli aventi diritto conformemente all articolo 8, che partecipano a un attività fuori del servizio autorizzata, sono assicurati presso l assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute. Art. 18 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile Chi organizza un istruzione fuori del servizio conformemente alla presente ordinanza deve, se sussiste un rischio d infortunio o di responsabilità civile, assicurarsi come segue: a. contro gli infortuni di persone non assicurate presso l assicurazione militare; b. contro le pretese di responsabilità civile. Sezione 7: Misure amministrative Art. 19 Misure contro le società, le assicurazioni mantello e i loro membri 1 Il DDPS può revocare il riconoscimento alle società e alle associazioni mantello, riconosciute conformemente all articolo 4 della presente ordinanza, che non si sottomettono alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell autorità di vigilanza. 2 Il Gruppo della condotta dell istruzione delle Forze terrestri può prendere ulteriori misure nei confronti delle società, delle associazioni mantello e delle società e sezioni loro appartenenti che si oppongono alle istruzioni o la cui direzione amministrativa o tecnica, a più riprese, ha dovuto essere oggetto di reclami. Esso può: a. trattenere o revocare le prestazioni della Confederazione; b. consegnare il materiale soltanto dietro previo deposito di denaro; c. fornire le munizioni soltanto contro pagamento anticipato. Art. 20 Misure contro l organizzazione mantello Il DDPS può revocare il riconoscimento all organizzazione mantello secondo l articolo 5 della presente ordinanza, se quest ultima non si attiene alle prescrizioni della presente ordinanza. 1327

Sezione 8: Vie legali Art. 21 Controversie di natura non patrimoniale 1 Contro le decisioni di natura non patrimoniale della Sezione dell istruzione fuori del servizio e dello sport militare fondate sulla presente ordinanza è possibile interporre ricorso al capo delle Forze terrestri entro 30 giorni dalla notificazione. 2 La decisione su ricorso del capo delle Forze terrestri può essere impugnata dinanzi al DDPS entro 30 giorni dalla notificazione. 3 Sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministra - tiva 4. Art. 22 Controversie di natura patrimoniale 1 Il Gruppo della condotta dell istruzione delle Forze terrestri decide sulle pretese contestate di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti l istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello (art. 168 cpv. 1 lett. g n. 1 dell ordinanza del 29 novembre 1995 5 concernente l amministrazione dell esercito). 2 Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del DDPS entro 30 giorni dalla notificazione. 3 La decisione della Commissione di ricorso del DDPS sottostà al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Sezione 9: Disposizioni finali Art. 23 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza. Esso disciplina i dettagli tecnici. Art. 24 Diritto vigente: modifica L ordinanza del 31 agosto 1994 6 concernente i servizi d istruzione è modificata come segue: Art. 27 cpv. 1 lett. m 1 Le persone soggette all obbligo di prestare servizio militare compiono, come servizi di perfezionamento della truppa, a seconda del grado e della funzione: 4 RS 172.021 5 RS 510.301 6 RS 512.21 1328

m. corsi per direttori dell istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello. Appendice 1, colonna «Servizi d istruzione supplementare» (SIS) Completare con Corso per direttori dell istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello (C direttori istr fuori del S). Appendice 2 «Definizioni concernenti l obbligo di prestare servizio militare» Completare con: «Corso per direttori dell istruzione (C direttori istr) Serve alla formazione di direttori dell istruzione per l istruzione volontaria fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello». Appendice 3, posizione «Forze terrestri» dopo «Corso per specialisti del SPP» Completare con: Competenza Denominazione Durata del servizio d istruzione (in giorni) Partecipanti Ritmo/turno Attribuzione/Com puto CTT CQ/CR Servizi speciali Forze terrestri Corso d istruzione per direttori dell istruzione: corso I (livello di base) corso II (livello complementare) 3-5 1-2 militari che vengono istruiti come direttori dell istruzione per l istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello secondo le necessità Sono stabiliti e autorizzati, di volta in volta, su proposta delle Forze terrestri nell appendice annuale che completa il PPS Art. 25 Disposizioni transitorie 1 Fino al 31 dicembre 2001, le persone prosciolte dagli obblighi militari il 31 dicembre 1993 o più tardi sono equiparate ai militari per quanto concerne l indennità finanziaria conformemente all articolo 13. 2 Le procedure in sospeso al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il nuovo diritto. 1329

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin 1330