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Transcript:

Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 24.10.2016 PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ Oggetto: Parere motivato del Parlamento slovacco sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)0270 C8-0173/2016 2016/0133(COD)) In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Il Parlamento slovacco ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di regolamento in oggetto. In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. NP\1107507.docx PE592.316v01-00 Unita nella diversità

La commissione per gli affari europei del Parlamento slovacco ALLEGATO 12 a riunione della commissione CRD-1576-1/2016-VEZ 24. Risoluzione della commissione per gli affari europei del Parlamento slovacco del 7 settembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)0270); la commissione per gli affari europei del Parlamento slovacco visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 5, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), vista la dichiarazione del 24 giugno 2015 del Parlamento slovacco su come affrontare le sfide connesse alla migrazione cui deve far fronte attualmente l'unione europea, visto il parere motivato del 30 settembre 2015 della commissione per gli affari europei del Parlamento slovacco sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)0450), deliberando in conformità del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, A. esamina la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione); B. approva il parere motivato riguardante la non conformità al principio di sussidiarietà, quale modificato: PE592.316v01-00 2/5 NP\1107507.docx

La proposta di regolamento non è conforme al principio di sussidiarietà quale sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'unione europea: "In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione." La proposta di regolamento è fondata sulle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il quale sancisce che "ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa [...] criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria". Il paragrafo 1 dell'articolo 78 stabilisce che: "L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento." La proposta di regolamento fa parte del primo pacchetto di proposte legislative concernenti la riforma della politica comune in materia di asilo. Il principio fondamentale dichiarato dalla proposta di regolamento COM(2015)0450 resterà invariato in quanto il richiedente asilo dovrebbe presentare la domanda di asilo nel paese del suo primo ingresso, a meno che la sua famiglia risieda in un altro paese. La proposta riveduta di regolamento introduce un nuovo sistema per la distribuzione delle domande di asilo in grado di determinare automaticamente quando un paese deve far fronte a un numero sproporzionato di richieste di asilo, tenendo altresì conto delle dimensioni e della ricchezza del paese. Se un paese deve affrontare un numero sproporzionatamente elevato di domande che supera il valore di riferimento (più del 150 % della cifra di riferimento), tutti i nuovi richiedenti nel paese in questione (a prescindere dalla cittadinanza), previa verifica dell'ammissibilità delle domande, saranno ricollocati all'interno dell'ue, fino a che il numero di richieste non scende al di sotto del livello di riferimento. Sulla base della relazione esplicativa che accompagna la proposta (COM(2016)0270), si evince che nella gestione della crisi migratoria, si possono applicare, in questo caso, le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, allorché viene affermato che: "[...] la proposta intende garantire la corretta applicazione del sistema Dublino nei momenti di crisi e frenare i movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri [...]. [...] Occorre riformare il sistema Dublino, sia per semplificarlo e renderlo più efficace nella pratica, sia per metterlo in condizioni tali da poter reagire a situazioni in cui i sistemi di asilo degli Stati membri subiscano pressioni sproporzionate." L'uso dell'articolo 78, paragrafo 3, può anche basarsi sul fatto che l'indicazione per la presentazione della proposta relativa al primo meccanismo di dislocamento di crisi (COM(2015)0450) era quella di fornire soluzioni strutturali per gestire le situazioni di crisi, e tale proposta ha posto le fondamenta per la formulazione del progetto di regolamento COM(2016)0270. L'articolo 78, paragrafo 3, recita come segue: "Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo." In base al diritto primario dell'ue, pertanto, le crisi si dovrebbero risolvere tramite l'adozione di misure temporanee, NP\1107507.docx 3/5 PE592.316v01-00

anziché attraverso l'introduzione di un meccanismo permanente di gestione delle crisi, come proposto dalla Commissione. Il principio di sussidiarietà non consente un intervento dell'ue in questioni che possono essere affrontate in modo efficace dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale; in base a questo principio, è chiaramente preferibile l'azione dei singoli Stati membri. È evidente che, introducendo un nuovo meccanismo permanente anziché adottare misure temporanee in situazioni di emergenza, il progetto di regolamento vada oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo e violi in tal modo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La proposta di regolamento è una rifusione del progetto di regolamento COM(2015)0450 del 9 settembre 2015, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri dal cittadino di un paese terzo o da un apolide, sebbene il progetto di regolamento non sia ancora stato finora adottato e pertanto nemmeno applicato, né siano state effettuate le analisi richieste per questa proposta. Per questo motivo, la proposta di rifusione presenta sovrapposizioni, che a loro volta comportano incertezza giuridica. L'articolo 2 del trattato sull'unione europea dichiara quanto segue: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini." Sono proprio i valori della democrazia e dello Stato di diritto che richiedono la certezza giuridica, il che implica non solo la possibilità di anticipare una decisione in un caso particolare, ma anche l'evoluzione della legislazione. Per questi motivi, riteniamo la procedura della Commissione non conforme ai valori fondamentali su cui è fondata l'unione. In tal caso è opportuno che la Commissione si avvalga della facoltà di ritirare la proposta legislativa presentata a seguito del suo diritto di iniziativa, derivante dall'articolo 293, paragrafo 2, TFUE. Tale opzione è confermata anche dalla Corte di giustizia. "La Commissione può ritirare o modificare la sua proposta [...], qualora in seguito ad una nuova valutazione degli interessi della Comunità ritenga superflua l'adozione di provvedimenti di difesa" 1. Poiché il progetto di regolamento COM(2015)0450 del 9 settembre 2015 non è ancora stato adottato ed è divenuto del tutto superfluo dopo la pubblicazione del progetto di regolamento COM(2016)0270, al fine di preservare e promuovere la certezza del diritto e la non duplicazione di una modifica legislativa, la Commissione deve ritirare il progetto di regolamento COM(2015)0450. La pratica ha dimostrato che il meccanismo correttivo di assegnazione istituito a norma del capo VII della proposta, sotto forma di una ripartizione obbligatoria delle persone, non risolve efficacemente la pressione migratoria e non è coerente con i valori, le norme e i principi del diritto internazionale e del diritto dell'unione. Tale meccanismo non tiene in alcun conto il fatto che alcuni Stati membri non sono un paese di destinazione per i migranti. La loro assegnazione contro la loro volontà a taluni Stati membri non impedirà i movimenti secondari senza imporre restrizioni alla libera circolazione delle persone e può anche causare ulteriori rischi per la sicurezza. Il meccanismo proposto non è applicabile. La proposta contiene inoltre un'altra modifica importante, riguardante la creazione di un nuovo sistema automatizzato, che dovrebbe operare come sistema statistico per la 1 Sentenza Fediol / Commissione (ECLI:EU:C:1988:400) PE592.316v01-00 4/5 NP\1107507.docx

registrazione delle domande presentate negli Stati membri (articolo 44 del progetto di regolamento) e che consisterebbe in un sistema centrale, un'infrastruttura di comunicazione e un'infrastruttura nazionale. L'introduzione di un sistema di gestione e di caricamento dei dati nel sistema rappresenterebbe un onere aggiuntivo per gli Stati membri. Dato che il sistema è funzionale alle assegnazioni non applicabili criticate in precedenza, non vi è alcuna necessità di istituire un tale sistema. Secondo le disposizioni dell'articolo 37 del progetto di regolamento, uno Stato membro può revocare temporaneamente la propria partecipazione al meccanismo di ridistribuzione, ma in tal caso, per ogni richiedente del quale sarebbe stato, altrimenti, lo Stato membro di assegnazione nell'ambito del meccanismo di equa ripartizione, sarebbe obbligato a versare un contributo di solidarietà di 250 000 EUR allo Stato membro al quale la persona in questione verrebbe definitivamente assegnata. Le disposizioni di questo articolo non sono conformi al principio di proporzionalità, che determina la forma e la natura dell'azione dell'ue. Ciò significa che i fondi dell'ue proposti devono essere adeguati e proporzionati in funzione degli obiettivi del regolamento. In altre parole, è da preferire la forma meno restrittiva di regolamentazione, che tuttavia consenta la realizzazione degli obiettivi. Per queste ragioni, riteniamo che le disposizioni del progetto di regolamento violino il principio di proporzionalità. Inoltre, l'applicabilità della disposizione in questione è ancora tutta da dimostrare. Basta provare a immaginare il caso in cui si decida di eludere l'obbligo di versare il contributo di solidarietà a tutti gli Stati membri. Oltretutto, è difficile valutare il metodo impiegato dalla Commissione per arrivare a calcolare l'importo di 250 000 EUR. Il "contributo di solidarietà" in questione sembra essere una sanzione dissimulata per i paesi che rifiutano le quote obbligatorie. Le autorizzazioni contenute nei pertinenti articoli del trattato non offrono una base giuridica per l'istituzione e l'applicazione di tali contributi di solidarietà o per la creazione di un nuovo sistema informativo automatizzato. Riteniamo quindi che la base giuridica prescelta sia eccessiva e presenti un eccesso di autorità costituita. C. autorizza il presidente della commissione a informare del parere motivato approvato il presidente del Parlamento slovacco, nonché i presidenti del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio dell'unione europea. Edita Pfundtner Jozef Viskupič verificatore Ľuboš Blaha presidente della commissione NP\1107507.docx 5/5 PE592.316v01-00