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1 Lettera in data 16 ottobre 2012 degli Uffici di presidenza del Congresso dei deputati e del Senato spagnoli a Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo Traduzione Gli Uffici di presidenza del Congresso dei deputati e del Senato, nelle rispettive riunioni odierne, hanno esaminato l'accordo concluso l'11 ottobre 2011 dall'ufficio di presidenza e dai portavoce della commissione mista per l'unione europea, organo che, conformemente alla legge 8/1994 del 19 maggio che disciplina l'attività della commissione mista per l'unione europea, è incaricato di verificare la conformità con il principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'unione europea; una copia dell'accordo è allegata alla presente. Alla luce di tale accordo, gli Uffici di presidenza di entrambe le Camere ritengono che, conformemente al disposto degli articoli 3, 6 e 7 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona, in relazione all'articolo 289 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo sia soggetta al controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali nei termini previsti dal suddetto protocollo. Si invita pertanto il Parlamento europeo a fissare la data a partire dalla quale decorre il termine per il controllo del principio di sussidiarietà, conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona. Palazzo del Congresso dei deputati, 16 ottobre LT\ doc Unita nella diversità

2 ACCORDO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI PORTAVOCE DELLA COMISSIONE MISTA PER L'UNIONE EUROPEA, DELL'11 OTTOBRE 2012, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE MODALÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRTO D'INCHIESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO 1. - Il 12 settembre 2012 il Segretario generale aggiunto del Parlamento europeo ha trasmesso ai Segretari generali delle Camere, a nome del Presidente del Parlamento europeo, una proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo La base giuridica della suddetta proposta è rappresentata dall'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), che dispone quanto segue: "Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta." 3. - Il Segretariato generale del Parlamento europeo ha trasmesso la proposta riferendosi unicamente all'articolo 2 del protocollo n. 1 allegato al trattato di Lisbona, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'unione europea. Tale disposizione prevede, in generale, la trasmissione ai parlamenti nazionali di diversi tipi di documenti e iniziative dell'unione europea a fini di informazione. Non viene fatto alcun riferimento all'applicazione del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità Nondimeno, a giudizio dell'ufficio di presidenza e dei portavoce della commissione mista per l'unione europea, e per le ragioni indicate in appresso, alla proposta di regolamento in parola è applicabile anche il succitato protocollo n. 2, con particolare riferimento al controllo da parte dei parlamenti nazionali della conformità al principio di sussidiarietà di cui agli articoli 6 e 7 di detto protocollo L'articolo 3 del protocollo n. 2 definisce come segue le proposte legislative che devono essere sottoposte al controllo dei parlamenti nazionali per quanto riguarda la loro conformità al principio di sussidiarietà: "Ai fini del presente protocollo, per 'progetto di atto legislativo' si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo." D'altro lato, l'articolo 289, paragrafo 3, del TFUE precisa che: "Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi." Ne consegue che, nell'ordinamento giuridico comunitario vigente, gli atti legislativi dell'unione sono definiti secondo un criterio puramente procedurale: sono atti legislativi gli atti adottati 2/5 LT\ doc

3 mediante una procedura legislativa, che può essere la procedura ordinaria, contemplata all'articolo 289, paragrafo 1, del TFUE e dettagliata all'articolo 294 del TFUE, o una procedura legislativa speciale definita come segue all'articolo 289, paragrafo 2, del TFUE: "Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale." 6. - Nel caso in esame, la proposta di regolamento oggetto della presente relazione deve essere adottata mediante una procedura legislativa speciale, in primo luogo perché così indica espressamente la motivazione del regolamento stesso, ma anche perché il processo decisionale speciale di cui all'articolo 226 del TFUE corrisponde pienamente a quella che il succitato articolo 289, paragrafo 2, del TFUE considera una procedura legislativa speciale. Si tratta di un regolamento che il Parlamento europeo deve adottare con la partecipazione del Consiglio e della Commissione, partecipazione che si traduce nell'adozione congiunta da parte delle tre istituzioni. Non sembra ragionevole un'interpretazione in base alla quale la necessità dell'approvazione del Consiglio ma anche della Commissione non comporti la partecipazione di quest'ultimo a un atto che deve essere adottato dal Parlamento europeo. L'iter, in sintesi, deve svolgersi nel quadro di una procedura legislativa speciale e gli atti che seguono questo tipo di procedura sono soggetti al controllo di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali A sostegno di tale criterio è opportuno riferirsi inoltre a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 2 circa le particolari conseguenze della formulazione di un certo numero di pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà (il cosiddetto "cartellino arancione"). La disposizione limita tali effetti più energici di quelli previsti al paragrafo 2 al fatto che ci si trovi nel contesto della "procedura legislativa ordinaria". Di conseguenza, gli effetti di un ipotetico "cartellino arancione" (paragrafo 3, secondo comma) non risultano applicabili alle proposte legislative soggette a una procedura legislativa speciale. Tuttavia, il fatto che il protocollo stabilisca tale eccezione significa che esso presuppone che le iniziative legislative oggetto di una procedura legislativa speciale siano soggette agli effetti ordinari previsti al paragrafo 2 del suddetto articolo 7 del protocollo n. 2 (ossia al cosiddetto "cartellino giallo") A sostegno di tale criterio vi è infine un argomento teleologico. Il controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà è inteso a salvaguardare le competenze statali di fronte al rischio di una possibile espansione illimitata delle attribuzioni unionali, dato il carattere aperto e flessibile del conferimento di queste ultime. Il principio di sussidiarietà attiene, pertanto, alle materie in cui l'unione europea condivide competenze con gli Stati membri e non risulta applicabile alle iniziative di competenza esclusiva dell'unione (articolo 5 del trattato sull'unione europea). La proposta di regolamento in esame disciplina, fra le altre, talune materie che continuano manifestamente a essere di competenza degli Stati membri. Ciò si verifica ad esempio quando, all'articolo 12, paragrafo 3, si precisa che, nei casi che possono coinvolgere l'eventuale responsabilità di un organo o di un'autorità di uno Stato membro, la commissione d'inchiesta del Parlamento europeo può chiedere al parlamento dello Stato membro interessato di collaborare LT\ doc 3/5

4 all'indagine, riconoscendo a tal fine al Parlamento europeo la possibilità di concludere accordi interparlamentari con i parlamenti degli Stati membri; o quando (all'articolo 13) si stabilisce che la commissione d'inchiesta può condurre indagini in loco, che saranno svolte in cooperazione con le autorità nazionali, in conformità con le disposizioni del diritto nazionale; oppure quando si riconosce alla commissione d'inchiesta la facoltà di chiedere a qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata di mettere a disposizione i documenti che ritenga pertinenti, richiesta cui si deve ottemperare fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale e unionale (articolo 14, paragrafo 3); o quando si stabilisce che la commissione d'inchiesta può chiedere a chiunque sia residente nell'unione di partecipare a una sua audizione e che spetta all'autorità nazionale competente citare la persona a comparire (articolo 15, paragrafo 1); o, infine, quando si stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché l'immotivato rifiuto di fornire documenti o di comparire dinanzi alla commissione d'inchiesta siano oggetto di opportune sanzioni a titolo del diritto nazionale, laddove tali sanzioni devono essere analoghe a quelle previste nel caso delle commissioni d'inchiesta dei parlamenti nazionali (articolo 19, paragrafo 2). Da quanto esposto si evince chiaramente che numerose disposizioni della proposta di regolamento in esame toccano competenze nazionali e richiedono misure di cooperazione o di applicazione da parte degli Stati membri. Si tratta per giunta di competenze statali particolarmente rilevanti, poiché riguardano diritti fondamentali come il diritto alla libertà e alla sicurezza dei cittadini. Va ricordato, ad esempio, che l'articolo 502, paragrafo 1, del nostro codice penale classifica come reato di disobbedienza la non comparizione ingiustificata dinanzi a una commissione d'inchiesta delle Camere o di un'assemblea legislativa delle Comunità autonome. Pertanto, l'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo nella sua formulazione attuale obbligherebbe a modificare il codice penale per estendere la classificazione dell'articolo 502, paragrafo 1, alle commissioni d'inchiesta del Parlamento europeo, all'ufficio di presidenza e ai portavoce dei gruppi parlamentari in seno alla commissione mista per l'unione europea. Concludendo, talune disposizioni della proposta di regolamento analizzata toccano competenze fondamentali dello Stato e presuppongono un intervento da parte degli Stati membri o la cooperazione delle autorità nazionali, inclusi i parlamenti nazionali. Non sembra pertanto coerente, rispetto alla configurazione del principio di sussidiarietà derivante dai trattati comunitari, ritenere che le misure in questione possano sottrarsi al controllo che i parlamenti nazionali possono esercitare sull'applicazione di detto principio Le argomentazioni esposte portano a ritenere che la proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo sia soggetta al controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, secondo quanto previsto dal protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona Tuttavia, ciò non si deduce dal documento di trasmissione del Parlamento europeo, che, in modo ambiguo, si limita a indicare che il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la votazione sulla risoluzione legislativa relativa alla proposta. Non sembra che tale affermazione possa essere intesa come una sospensione del termine, di otto settimane, previsto dal protocollo n. 2 per l'esame dell'iniziativa da parte dei parlamenti nazionali, anche perché non viene fissata una data a partire dalla quale decorre tale termine (articolo 6 del protocollo n. 2). 4/5 LT\ doc

5 Per ovviare a questa ambiguità, l'ufficio di presidenza e i portavoce dei gruppi parlamentari in seno alla commissione mista per l'unione europea hanno convenuto, nella riunione odierna, quanto segue: 1. - si ritiene che, conformemente al disposto degli articoli 3, 6 e 7 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona, in relazione all'articolo 289 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo sia soggetta al controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali nei termini previsti dal suddetto protocollo; 2. - si sottopone tale valutazione all'esame degli Uffici di presidenza del Congresso dei deputati e del Senato affinché questi ultimi, qualora lo ritengano opportuno, trasmettano il presente parere al Parlamento europeo, invitandolo a fissare la data di decorrenza del termine per il controllo del principio di sussidiarietà, conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona; 3. - si sottopone all'attenzione degli Uffici di presidenza delle Camere l'opportunità di trasmettere la presente decisione agli altri parlamenti nazionali degli Stati membri dell'unione europea e alle Assemblee legislative delle Comunità autonome, nella misura in cui tali organi partecipano al controllo del principio di sussidiarietà delle proposte legislative dell'unione. Palazzo del Congresso dei deputati, 11 ottobre 2012 LT\ doc 5/5

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