Contratto di affitto di immobile produttivo Tra: a)parte affittante Comune di Saint-Denis, con sede in Saint-Denis (Ao), in località Capoluogo n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. 00101630077, in persona di (nome e cognome, luogo e data di nascita) nella sua qualità di..; e b)parte affittuaria (denominazione, sede, codice fiscale e partita I.V.A., generalità legale rappresentante) Premesso che: l Amministrazione comunale di Saint-Denis è titolare del diritto di piena proprietà del fondo appartenente al proprio patrimonio disponibile avente destinazione a cava, situato nel Comune di Saint- Denis, meglio descritto con confini, consistenza e dati catastali nel prosieguo del presente atto; - l Amministrazione comunale di Saint Denis ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la concessione in affitto del suddetto fondo ai fini dello svolgimento di attività estrattiva di pietre ornamentali per la durata che sarà determinata dall atto autorizzativo regionale, eventualmente rinnovabile per un periodo di uguale durata, a decorrere dal rilascio dell autorizzazione di cui all art. 6 della legge regionale Valle D Aosta 13 marzo 2008 n. 5; - l Amministrazione comunale di Saint-Denis ha ritenuto la manifestazione di interesse fatta pervenire da.(nominativo soggetto aggiudicatario) la migliore, sulla base degli elementi
valutativi e delle ponderazioni indicate all art. IV) dell avviso di manifestazione di interesse sopra richiamato; Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 1) CONSENSO E OGGETTO. 1.1) Il Comune di Saint-Denis concede in affitto, sotto la condizione risolutiva di cui al successivo articolo 2), a... (nominativo soggetto aggiudicatario) che, sotto la medesima condizione risolutiva, accetta, il terreno di sua proprietà, sito nel Comune di Saint-Denis, della superficie di circa metri quadri..., individuato in catasto terreni come segue:... Confini: 1.2)Il terreno suddetto è affittato esclusivamente per l attività estrattiva di pietre ornamentali dalla cava ivi esistente, con espressa esclusione di ogni attività industriale, artigianale, edificatoria, e con esclusione altresì dell'impianto di coltivazioni diverse, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. 1.3)Ai fini dell estrazione delle pietre ornamentali, all affittuario è consentito aprire sia cava a cielo aperto che in galleria. 2) CONDIZIONE RISOLUTIVA. Le parti convengono di subordinare l'intera efficacia del presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, alla condizione risolutiva appresso descritta. La condizione risolutiva consiste nel diniego dell autorizzazione all esercizio dell attività estrattiva nei termini indicati all art. 7 della legge regionale Valle d Aosta 13 marzo 2008 n.5. 3)CANONE
3.1)Il canone annuo di affitto è pattuito dalle parti in Euro per ciascun metro cubo di materiale estratto. 3.2)Il canone di affitto sarà aggiornato a far tempo dal secondo anno e per ciascuna annualità successiva, ai sensi dell art. 32 della Legge n. 392/1978, nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatesi nei dodici mesi precedenti. 3.3) Il Comune provvederà a dare comunicazione all affittuario a mezzo lettera raccomandata A/R dell aggiornamento del canone nei termini sopraindicati. Le Parti convengono che, in deroga a quanto disposto dall art. 24 della Legge 392/78, tale comunicazione degli aumenti di canone, anche se tardiva, avrà efficacia retroattiva e gli aggiornamenti saranno dovuti dalla data di decorrenza dell annualità. 3.4) Resta inteso fra le Parti che ogni modifica legislativa in materia di determinazione ed aggiornamento dell ammontare del canone, entrata in vigore durante la vigenza del contratto, troverà automatica applicazione senza l espletamento di alcuna formalità che non sia espressamente richiesta dalla Legge. 4)DURATA La durata dell'affitto è stabilita in anni dalla data odierna. Alla scadenza di tale termine, l'affitto potrà essere rinnovato per ulteriori. anni. (La durata del contratto verrà definita in relazione al titolo autorizzativo rilasciato dalla Regione Autonoma Valle d Aosta, considerato che l autorizzazione ad esercitare l attività estrattiva non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e
può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con l osservanza delle disposizioni previste per il suo rilascio ai sensi dell art. 9 l.r. n. 5/2008). 5)CONSEGNA L'affittuario dichiara di aver ricevuto prima d'ora in consegna il fondo in oggetto, di averlo riscontrata in buono stato locativo ed idoneo all'uso al quale è destinato, con le seguenti precisazioni:... (eventuali) 6)OBBLIGAZIONI DELL AFFITTUARIO. 6.1)E fatto obbligo all affittuario di presentare, entro 45 giorni dalla data odierna, la domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 5 della legge regionale Valle d Aosta n. 5/2008. 6.2)Ai sensi dell'art. 1618 del codice civile, l'affittuario si obbliga ad utilizzare il terreno in oggetto per la coltivazione a cava, a curarne la gestione in conformità alla suddetta destinazione, impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e le regole della buona tecnica, impiegando i mezzi necessari per la suddetta gestione, con facoltà per l affittante di chiedere, in caso di inadempimento, la risoluzione del presente contratto. Giusto quanto disposto dall'art. 1619 del codice civile, l affittante può accertare in ogni tempo, anche con accesso sul fondo affittato, se l'affittuario osserva gli obblighi sopra descritti. L'accesso potrà avvenire in ogni tempo ed anche senza preavviso, purché non con modalità vessatorie. 6.3)L affittuario ha, inoltre, l obbligo di sostenere i costi per l esecuzione, a cura dell affittante, dei rilievi topografici volti
ad accertare, di anno in anno, il quantitativo del materiale estratto. 6.4)L'affittuario non può cedere il presente contratto o subaffittare il terreno in oggetto, senza il consenso scritto dell affittante. 7) INNOVAZIONI E MIGLIORIE. 7.1) Le Parti convengono che l affittuario non abbia diritto ad indennità per i miglioramenti eventualmente apportati al fondo condotto in affitto. 7.2) Le Parti convengono, tuttavia, che l affittuario, al termine del contratto, abbia il diritto di asportare i blocchi giacenti in cava, gli impianti ed altro materiale giacente. 8)SPESE Le spese del presente contratto di affitto sono posto a totale ed esclusivo carico dell affittuario. 9) RINVIO Per quanto non espressamente convenuto con il presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile (articoli 1615 e seguenti) che disciplinano il contratto di affitto.