LE REGOLE AEEG PER LA QUALITA DEL SERVIZIO E LE CONNESSIONI DELLE RETI



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LE REGOLE AEEG PER LA QUALITA DEL SERVIZIO E LE CONNESSIONI DELLE RETI Stefano Ramponi AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Direzione vigilanza e controllo ROVERETO 23 maggio 2006 Autorità per l'energia elettrica e il gas 1

L AUTORITÀ PER L ENERGIA Istituita con legge n. 481/95 Collegio di cinque membri e struttura di circa cento persone (Milano) Regola tariffe, qualità, clausole contrattuali, etc. Promuove la concorrenza Vigila sui soggetti regolati (distributori elettricità e gas, produttori elettricità, etc.) Autonomia finanziaria Autorità per l'energia elettrica e il gas 2

QUALITÀ DEL SERVIZIO Orientare le decisioni dei distributori verso l interesse pubblico Tutelare i diritti dei clienti Promuovere il miglioramento della qualità del servizio Ridurre le differenze regionali Consultazioni prima di emanare le delibere Autorità per l'energia elettrica e il gas 3

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: COSA HA FATTO L AUTORITÀ Obblighi di registrazione delle interruzioni Pubblicazione indicatori di continuità del servizio Obbligo di riduzione della durata di interruzione (sistema di incentivi e penalità) Autorità per l'energia elettrica e il gas 4

250 RISULTATI DI RIDUZIONE DELLA DURATA Minuti persi per cliente BT 200 150 100 50 miglioramento 1999-2003: 46% 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ESCLUSO BLACKOUT E DISTACCHI A ROTAZIONE verde: origine MT; rosso: origine BT; blu: interruzioni non di responsabilità dei distributori Autorità per l'energia elettrica e il gas 5

INTERVENTI SUL NUMERO DI INTERRUZIONI Miglioramento durata: 46% in 4 anni Miglioramento numero: 28% in 4 anni Interruzioni non localizzate: 40% del totale Nuova regolazione del numero di interruzioni lunghe (> 3 minuti) Partecipazione dei clienti al miglioramento Autorità per l'energia elettrica e il gas 6

STANDARD DI CONTINUITÀ (s) PER CLIENTI MT 3 interruzioni lunghe/anno (Comuni > 50 000 abitanti) 4 interruzioni lunghe/anno (Comuni 5 000 50 000 abitanti) 5 interruzioni lunghe/anno (Comuni < 5 000 abitanti) Alcune interruzioni sono escluse Penalità ai distributori fuori standard Indennizzi ai clienti MT con troppe interruzioni (Delibera 247/04) Autorità per l'energia elettrica e il gas 7

INDENNIZZI AUTOMATICI I = (n s) x PMI x Vp x R R = 0,6 1 n max = 2s 2,5 /kw (PMI 500 kw) 2,0 /kw (PMI > 500 kw) Potenza Media Interrotta = 0,7 x Potenza disponibile Autorità per l'energia elettrica e il gas 8

ESEMPIO: Potenza disponibile 600 kw Comuni 5 000 50 000 abitanti s = 4 interruzioni, n max = 8 Potenza media interrotta: 0,7 x 600 = 420 kw Indennizzo massimo (R=1) per una interruzione: 2,5 x 420 = 1 050 Interruzioni lunghe subite: 6 Interruzioni indennizzate: 6-4 = 2 Indennizzo totale: massimo (R=1) = 1 050 x 2 = 2 100 minimo (R=0,6) = 1 050 x 2 x 0,6 = 1 260 Autorità per l'energia elettrica e il gas 9

ESEMPIO: Potenza disponibile 800 kw Comuni < 5 000 abitanti s = 5 interruzioni, n max = 10 Potenza media interrotta: 0,7 x 800 = 560 kw Indennizzo massimo (R=1) per una interruzione: 2,5 x 500 + 2,0 x 60 = 1 370 Interruzioni lunghe subite: 11 Interruzioni indennizzate: 10-5 = 5 Indennizzo totale: massimo (R=1) = 1 370 x 5 = 6 850 minimo (R=0,6) = 1 370 x 5 x 0,6 = 4 110 Autorità per l'energia elettrica e il gas 10

CONDIZIONI PER OTTENERE GLI INDENNIZZI AUTOMATICI 1. Requisiti tecnici indicati nella delibera 247/04 2. Dichiarazione di adeguatezza 3. La dichiarazione di adeguatezza non è stata revocata dal distributore a seguito di controlli 4. Il contratto di trasporto è rimasto in vigore per tutto l anno (gli standard sono annuali) Autorità per l'energia elettrica e il gas 11

REQUISITI TECNICI 1. Interruttore generale (DG) 2. Protezioni generali (PG) 3. Protezioni generali tarate secondo quanto indicato dal distributore entro il 30 giugno 2005 OBIETTIVO: SELETTIVITA CON LA RETE DEL DISTRIBUTORE (guasti polifase e monofase) Autorità per l'energia elettrica e il gas 12

REQUISITI TECNICI PER CHI HA L IMS CON FUSIBILI Potenza disponibile 400 kw Unico trasformatore MT/BT Cavo MT tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT 20 m INOLTRE 1. Contratto con impresa di manutenzione elettrica certificata ISO 9001 da organismo accreditato per: - manutenzione ordinaria semestrale - manutenzione straordinaria triennale 2. Conservazione di un registro delle manutenzioni Autorità per l'energia elettrica e il gas 13

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA Serve per dichiarare la rispondenza dell impianto del cliente ai requisiti tecnici Chi la deve firmare: - personale tecnico di impresa installatrice abilitata legge 46/90 - o professionista iscritto nell elenco verificatori di una Camera di commercio (decreto MICA 6 aprile 2000) - o responsabile tecnico dell ufficio tecnico interno del cliente proprietario dell impianto di utenza Autorità per l'energia elettrica e il gas 14

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA Inviata al distributore Valida dal 1 gennaio dell anno successivo Rinnovata per modifiche o sostituzioni: - dell interruttore o delle protezioni generali - per sostituzione dell IMS Revocabile dal distributore a seguito di controlli (ha effetto dal 1 gennaio dell anno del controllo): deve essere nuovamente inviata Solo lettera di conferma al distributore quando questi richiede la sola modifica della taratura delle protezioni Autorità per l'energia elettrica e il gas 15

EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI Automaticamente (senza che il cliente li debba richiedere) Al cliente finale (anche tramite il grossista) Nella bolletta di giugno dell anno successivo a quello cui si riferiscono le interruzioni Sulla bolletta è indicato che l indennizzo automatico è corrisposto ai sensi della delibera dell Autorità E fatto salvo il diritto a agire in giudizio per il risarcimento dell eventuale maggior danno subito Autorità per l'energia elettrica e il gas 16

CORRISPETTIVO TARIFFARIO per i clienti che non si adeguano Dovuto dai clienti che non hanno i requisiti: dal 2008 clienti con potenza disponibile 500 kw (ammontare ancora da definire) dal 2007 clienti con potenza disponibile > 500 kw CTS = 1 /giorno+ 0,15 x Energia consumata Potenza disponibile Autorità per l'energia elettrica e il gas 17

REQUISITI TECNICI PER GLI INDENNIZZI E REGOLE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI (ENEL DK 5600) Scopi diversi (non in contrasto tra loro) Delibera 247/04 finalizzata agli indennizzi: - si applica a tutti i clienti (esistenti e nuovi) - l adeguamento non è obbligatorio; chi non si adegua dovrà pagare un corrispettivo Regole tecniche (es. Enel DK 5600): - si applica solo per nuove connessioni e modifiche di potenza - il rispetto è obbligatorio Autorità per l'energia elettrica e il gas 18

REQUISITI TECNICI PER GLI INDENNIZZI E REGOLE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI (ENEL DK 5600) Al cambio di stato del neutro: - il distributore richiede la modifica della taratura delle protezioni generali per chi ne è già dotato - il cliente che ha l interruttore automatico deve adeguare le protezioni e la taratura - il cliente che ha l IMS e i fusibili può mantenerli (purché conformi alle regole del distributore al momento della realizzazione dell impianto) Autorità per l'energia elettrica e il gas 19

TEMPI Dichiarazione di adeguatezza entro il 2005 per ricevere gli indennizzi a partire dalla bolletta di giugno 2007 entro il 2006 per ricevere gli indennizzi a partire dalla bolletta di giugno 2008, e così via 2006: ultimo anno per i clienti con potenza disponibile > 500 kw per evitare di pagare il corrispettivo tariffario a partire dal 2007 2007: ultimo anno per i clienti con potenza disponibile 500 kw per evitare di pagare il corrispettivo tariffario a partire dal 2008 Autorità per l'energia elettrica e il gas 20

ESEMPIO Cliente con potenza disponibile 500 kw invia la dichiarazione di adeguatezza nel dicembre 2006 (ha effetto dal 2007): 2006: non può avere gli indennizzi 2007: comincia il conteggio annuale delle interruzioni 2008: nella bolletta di giugno 2008 riceve gli indennizzi per l anno 2007 se ha subito troppe interruzioni; non paga il corrispettivo tariffario perché si è adeguato ai requisiti tecnici Autorità per l'energia elettrica e il gas 21

ESEMPIO (continua) 2009: nella bolletta di giugno 2009 riceve gli indennizzi per l anno 2008 se ha subito troppe interruzioni. Ipotesi: il cliente subisce nel 2009 il controllo del distributore che revoca la dichiarazione di adeguatezza: paga il corrispettivo tariffario per il 2009, se non si adegua entro il 2009 non potrà avere gli indennizzi per le interruzioni del 2010. Autorità per l'energia elettrica e il gas 22

ESEMPIO (continua) Caso A: si adegua e invia la nuova dichiarazione di adeguatezza entro dicembre 2009 2010: ricomincia il conteggio annuale delle interruzioni, non paga il corrispettivo tariffario 2011: riceve gli indennizzi per le interruzioni del 2010 se ha subito troppe interruzioni Caso B: non si adegua subito ma entro dicembre 2010 2010: non può avere gli indennizzi 2011: ricomincia il conteggio annuale Autorità per l'energia elettrica e il gas 23

REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE La deliberazione dell Autorità n.281/05 si pone quale passo intermedio verso la compilazione di un testo integrato delle condizioni economiche (e procedurali) per il servizio di connessione alle reti elettriche Gli interventi riguardanti le regole tecniche di connessione vengono effettuati in coordinamento tra la direzione Energia elettrica e la direzione Consumatori e qualità del servizio dell Autorità secondo quanto stabilito dalla deliberazione n.136/04 Autorità per l'energia elettrica e il gas 24

APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI FINALI Le modalità economiche di cui alla deliberazione n. 281/05 riguardano unicamente i produttori di energia elettrica Per quanto concerne i clienti finali: le modalità procedurali sono quelle definite dalla deliberazione n. 50/02, come modificate dalla deliberazione n. 281/05 le condizioni economiche continuano ad essere regolate dalla normativa vigente (provvedimenti Cip) Autorità per l'energia elettrica e il gas 25

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE (1) Il gestore di rete fornisce informazioni generali circa le possibili soluzioni per la connessione, specificando i riferimenti per la documentazione tecnica di dettaglio che sarà fornita al richiedente in caso di realizzazione in proprio dell impianto di rete per la connessione Facoltà da parte del gestore di rete di porre il vincolo di utilizzo della documentazione limitatamente a tale fine Autorità per l'energia elettrica e il gas 26

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE (2) Le modalità e le condizioni contrattuali (MCC) devono prevedere: le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta; le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete interessato; i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete interessato; le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente; Autorità per l'energia elettrica e il gas 27

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE (3) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete interessato si impegna a realizzare gli impianti di rete per la connessione; le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all indicazione di valori unitari di riferimento atti all individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale; gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione Autorità per l'energia elettrica e il gas 28

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE (4) Le soluzioni tecniche convenzionali prevedono l individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall Autorità Autorità per l'energia elettrica e il gas 29

IMPIANTI DI CONNESSIONE Il gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a: gli impianti di rete per la connessione; gli impianti di utenza per la connessione. Il gestore di rete identifica le porzioni di impianto di rete per la connessione che possono essere realizzate dal soggetto richiedente potendo assumere tutte le precauzioni e le cautele del caso. Autorità per l'energia elettrica e il gas 30

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta a TERNA o all impresa distributrice competente nell ambito territoriale. Il gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di connessione alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una soluzione tecnica minima per la connessione dell impianto oggetto della richiesta. Autorità per l'energia elettrica e il gas 31

CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE (1) I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti: al versamento, al gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima al fine della elaborazione delle soluzioni tecniche minime generali (STMG) per la connessione in seguito all accettazione di una STMG e all ottenimento delle necessarie autorizzazioni, al versamento, al gestore della rete interessato alla connessione, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD); Autorità per l'energia elettrica e il gas 32

CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE (2) -in seguito all accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, a versare il corrispettivo di connessione con le modalità di versamento stabilite dal gestore di rete interessato alla connessione; - preliminarmente all avvio delle realizzazioni degli interventi indicati nella soluzione tecnica minima alla presentazione, su richiesta del gestore di rete interessato alla connessione, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria Autorità per l'energia elettrica e il gas 33

COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE Il corrispettivo di connessione: è definito di comune accordo tra i gestori di rete interessati è applicato dal gestore di rete interessato alla connessione è ripartito tra i diversi soggetti sempre sulla base di accordi tra i medesimi. Tali corrispettivi, ai fini delle determinazioni di natura tariffaria dell Autorità, sono comunque da considerarsi come contributi di connessione Autorità per l'energia elettrica e il gas 34

SOLUZIONI TECNICHE MINIME PER LA CONNESSIONE Le soluzioni tecniche minime per la connessione sono articolate in: a. soluzioni tecniche minime generali (STMG); b. soluzioni tecniche minime di dettaglio (STMD). Il gestore di rete ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione stabilite dall Autorità. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete. Autorità per l'energia elettrica e il gas 35

SOLUZIONI IN PROPRIO DELL IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE Il soggetto titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può richiedere al gestore di rete di realizzare l intero impianto di rete per la connessione indipendentemente dalle porzioni del medesimo impianto di rete. A fronte di tale richiesta, il gestore di rete è tenuto a consentire tale realizzazione. Ovviamente, il medesimo ha la facoltà di richiedere requisiti di abilità alla realizzazione degli impianti imporre tutte le condizioni necessarie al mantenimento della sicurezza. In particolare non potranno essere delegate al soggetto richiedente attività per le quali, in relazione alle modalità esecutive ed all ambiente di lavoro, il medesimo non sia in grado di assicurare il rispetto integrale delle prescrizioni di cui ai D. Lgs. 626/94, 494/96 e 528/99. Autorità per l'energia elettrica e il gas 36

Per saperne di più... www.autorita.energia.it grazie dell attenzione! Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale dell Autorità per l energia elettrica e il gas. Tutti i documenti ufficiali possono essere scaricati dal sito internet. Autorità per l'energia elettrica e il gas 37